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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 16236/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27480/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] è elettivamente domiciliata - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, sono elettivamente domiciliate - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3088/2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA]- POLI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 27480/2019 Numero sezionale 848/2022 Numero di raccolta generale 16236/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione intrapresa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] – agente incaricato della riscossione di un credito vantato dall’Agenzia delle Entrate – con atto di pignora- mento dei crediti verso terzi ai sensi dell’art. 72-bis D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602; deduceva l’opponente che la cartella di pagamento non le era stata validamente notificata e che anche l’accertamento fiscale presup- posto era illegittimo.

2. Il giudizio di primo grado, nel quale rimaneva contumace l’Agenzia delle Entrate, si concludeva con la sentenza n. 1907 del 23/10/2017 con cui il Tribunale di Benevento – respinta l’eccezione di difetto di giurisdi- zione sollevata dall’agente della riscossione e qualificata l’azione come opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. – dichiarava la nullità della noti- fica della cartella di pagamento (per violazione dell’art. 140 cod. proc. civ., stante la mancata spedizione della comunicazione con raccoman- data contenente l’avviso di avvenuto deposito presso la casa comunale) e, conseguentemente, dell’atto di pignoramento.

3. La predetta pronuncia veniva impugnata innanzi alla Corte d’ap- pello di Napoli che, con la sentenza n. 3088 del 6/6/2019, riformava la decisione di primo grado rilevando che l’ufficiale di riscossione, non avendo rinvenuto la Martucci presso la sua residenza in data 2/3/2012, aveva depositato la cartella presso la casa comunale e aveva altresì spedito la prescritta comunicazione di avvenuto deposito tramite racco- mandata con avviso di ricevimento; dalla busta contenente la comuni- cazione risultava l’attestazione dell’agente postale circa l’assenza della destinataria il 6/3/2012 e il mancato ritiro dell’atto presso l’ufficio po- stale.

4. Avverso la predetta decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

5. Resistevano con un unico controricorso Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione. 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 27480/2019 Numero sezionale 848/2022 Numero di raccolta generale 16236/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. È superfluo illustrare il motivo d’impugnazione, in quanto il grado di merito del presente giudizio risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio.

2. Si osserva, innanzitutto, che dal pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973 scaturisce «un’autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20294 del 04/10/2011), nella quale trova applicazione – in quanto non derogata dalle disposizioni speciali e nei limiti della compatibilità con queste ultime – la disciplina ordinaria del processo esecutivo (art. 49, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973).

In altri termini, «l’ordine di pagamento diretto rivolto dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura un pignoramento in forma speciale» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 13/02/2015, Rv. 634398-01), ma «dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzial- mente per la possibilità del creditore di “ordinare” direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate; a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo ese- cutivo» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 26549 del 30/09/2021, Rv. 662540-01).

3. Anche alla speciale procedura espropriativa presso terzi promossa dall’agente della riscossione ai sensi del citato art. 72-bis e alle opposi- zioni esecutive in quella avanzate, perciò, si attagliano le medesime «ragioni di sistema, di semplicità e di coerenza» che hanno indotto que- sta stessa Sezione a statuire che «In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litiscon- sorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01, 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 27480/2019 Numero sezionale 848/2022 Numero di raccolta generale 16236/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 a cui si conforma, tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189-01).

4. Nella controversia de qua non risulta che il terzo pignorato – e, cioè, il destinatario dell’ordine (il cui nominativo non è nemmeno indi- cato nel ricorso, nel controricorso e nella sentenza impugnata) impartito dall’agente della riscossione – sia mai stato coinvolto nell’opposizione esecutiva promossa dalla Martucci.

La non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e determina la cassazione con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, cod. proc. civ., al giudice di primo grado per provvedere all’integrazione del contraddittorio.

5. La sentenza va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Bene- vento (in persona di diverso giudicante), in applicazione del seguente principio di diritto (che trova un precedente nella recente pronuncia di Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11851 del 12/4/2022, non massimata): «In tema di espropriazione presso terzi, anche se compiuta con le forme del pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi dell’art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore (l’agente della riscos- sione nell’esecuzione “esattoriale”), il debitore ed il terzo pignorato (nella specie, il destinatario dell’ordine di pagamento diretto)».

6. Si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Benevento, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 21 aprile 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27480/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] è elettivamente domiciliata - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, sono elettivamente domiciliate - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3088/2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA]- POLI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 27480/2019 Numero sezionale 848/2022 Numero di raccolta generale 16236/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione intrapresa nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] – agente incaricato della riscossione di un credito vantato dall’Agenzia delle Entrate – con atto di pignora- mento dei crediti verso terzi ai sensi dell’art. 72-bis D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602; deduceva l’opponente che la cartella di pagamento non le era stata validamente notificata e che anche l’accertamento fiscale presup- posto era illegittimo. 2. Il giudizio di primo grado, nel quale rimaneva contumace l’Agenzia delle Entrate, si concludeva con la sentenza n. 1907 del 23/10/2017 con cui il Tribunale di Benevento – respinta l’eccezione di difetto di giurisdi- zione sollevata dall’agente della riscossione e qualificata l’azione come opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. – dichiarava la nullità della noti- fica della cartella di pagamento (per violazione dell’art. 140 cod. proc. civ., stante la mancata spedizione della comunicazione con raccoman- data contenente l’avviso di avvenuto deposito presso la casa comunale) e, conseguentemente, dell’atto di pignoramento. 3. La predetta pronuncia veniva impugnata innanzi alla Corte d’ap- pello di Napoli che, con la sentenza n. 3088 del 6/6/2019, riformava la decisione di primo grado rilevando che l’ufficiale di riscossione, non avendo rinvenuto la Martucci presso la sua residenza in data 2/3/2012, aveva depositato la cartella presso la casa comunale e aveva altresì spedito la prescritta comunicazione di avvenuto deposito tramite racco- mandata con avviso di ricevimento; dalla busta contenente la comuni- cazione risultava l’attestazione dell’agente postale circa l’assenza della destinataria il 6/3/2012 e il mancato ritiro dell’atto presso l’ufficio po- stale. 4. Avverso la predetta decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 5. Resistevano con un unico controricorso Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione. 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 27480/2019 Numero sezionale 848/2022 Numero di raccolta generale 16236/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. È superfluo illustrare il motivo d’impugnazione, in quanto il grado di merito del presente giudizio risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio. 2. Si osserva, innanzitutto, che dal pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973 scaturisce «un’autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20294 del 04/10/2011), nella quale trova applicazione – in quanto non derogata dalle disposizioni speciali e nei limiti della compatibilità con queste ultime – la disciplina ordinaria del processo esecutivo (art. 49, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973). In altri termini, «l’ordine di pagamento diretto rivolto dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura un pignoramento in forma speciale» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 13/02/2015, Rv. 634398-01), ma «dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzial- mente per la possibilità del creditore di “ordinare” direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate; a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo ese- cutivo» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 26549 del 30/09/2021, Rv. 662540-01). 3. Anche alla speciale procedura espropriativa presso terzi promossa dall’agente della riscossione ai sensi del citato art. 72-bis e alle opposi- zioni esecutive in quella avanzate, perciò, si attagliano le medesime «ragioni di sistema, di semplicità e di coerenza» che hanno indotto que- sta stessa Sezione a statuire che «In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litiscon- sorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01, 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 27480/2019 Numero sezionale 848/2022 Numero di raccolta generale 16236/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 a cui si conforma, tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189-01). 4. Nella controversia de qua non risulta che il terzo pignorato – e, cioè, il destinatario dell’ordine (il cui nominativo non è nemmeno indi- cato nel ricorso, nel controricorso e nella sentenza impugnata) impartito dall’agente della riscossione – sia mai stato coinvolto nell’opposizione esecutiva promossa dalla Martucci. La non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e determina la cassazione con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, cod. proc. civ., al giudice di primo grado per provvedere all’integrazione del contraddittorio. 5. La sentenza va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Bene- vento (in persona di diverso giudicante), in applicazione del seguente principio di diritto (che trova un precedente nella recente pronuncia di Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11851 del 12/4/2022, non massimata): «In tema di espropriazione presso terzi, anche se compiuta con le forme del pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi dell’art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore (l’agente della riscos- sione nell’esecuzione “esattoriale”), il debitore ed il terzo pignorato (nella specie, il destinatario dell’ordine di pagamento diretto)». 6. Si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Benevento, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 21 aprile 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L
Sentenza Cassazione n. 16236/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris