CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30348/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura custodiale emessa dal GIP del Tribunale di Benevento il 4 gennaio 2013 ed eseguita il successivo 8 gennaio. Nella suddetta data, il Ricioppi veniva associato alla Casa circondariale di Benevento, in esecuzione della predetta misura applicata per i reati a lui contestati nel procedimento penale n.1824/2010 RGNR e, specificamente, al capo 2 (artt.110, 81 cpv, 319, 319 bis, 321 CP), al capo 6 (artt.110, 81 cpv e 640 bis CP), al capo 7 (artt. 81 cpv, 110-117, 479 CP) , al capo 8 (artt.110, 81 cpv, 356 CP) ed al capo 24 (artt.110, 81. cpv, 640 bis CP). Il Tribunale del riesame, in data 29 gennaio 2013, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal cautelato, sostituiva la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, successivamente attenuata, in data 27 marzo 2013, in quella dell'obbligo di dimora nel territorio del Comune di Benevento. Nel successivo giudizio di merito, il Tribunale di Benevento, in data 21 giugno 2018, su concorde richiesta delle parti, pronunciava sentenza di non doversi procedere nei confronti del Racioppi, ai sensi dell'articolo 129 cpp, in relazione ad alcune imputazioni per cui era stata adottata la misura cautelare e precisamente per i capi 7 sub 1, 8 e 24, essendo maturato il termine di prescrizione dei reati. Decisione divenuta irrevocabile il 17 settembre 2018. Nel prosieguo del giudizio, concernente le residue imputazioni, lo stesso Tribunale, in data 17 aprile 2019, pronunciava sentenza di non doversi procedere, ai sensi dell'articolo 531 cpp, in relazione al reato di cui al capo 5 sub 1 (artt.110, 81 cpv e 323 CP) , in esso assorbiti i reati di cui agli articoli 110, 81 cpv e 640 bis cp relativi all'appalto per la peclonalizzazione del centro storico di Benevento- (capo 6 sub 1), per intervenuta prescrizione; lo assolveva dal reato contestato al capo 2, con la formula perché il fatto non sussiste. Decisione divenuta irrevocabile il 10/10/2019. In data 15 luglio 2020, il RAlcioppi avanzava istanza di riparazione per ingiusta detenzione, respinta dalla Corte d'appello di Napol9con ordinanza del 9 novembre 2023. La Corte partenopea ha osservato che, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni. In proposito, ha richiamato il principio per cui il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione. E ciò anche in considerazione del fatto che l'ordinamento giuridico offre gli strumenti processuali che consentono di perseguire l'interesse alla riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, pur in presenza di un reato prescritto, avendo CA-72‘s. l'imputato la facoltà di rinunciare alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen., e di chiedere ed ottenere una sentenza che, in ipotesi di assoluzione nel merito, conciami l'ingiustizia della custodia cautelare. Nel caso specifico, i reati caduti in prescrizione di cui ai capi 6, 7, 8 e 24, considerati dal GIP nell'adozione della misura, erano idonei, anche da soli, a legittimare l'emissione e il mantenimento del titolo cautelare. I titoli per i quali era stata emessa la declaratoria di prescrizione legittimavano dunque la misura cautelare applicata e la pena massima astrattamente irrogabile era superiore alla detenzione sofferta (78 giorni). Tali le ragioni per cui la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del richiesto indennizzo. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1 Vizio di motivazione apparente, ex art. 606 lett. c) ed e),CPP, in relazione agli artt.314 e 125 c 3 ÚtP ?t/ La Corte si è limitata a prendere atto che, per alcune imputazioni contestate ai capi 6.1, 7, 8 e 24, era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione, a cui l'istante non aveva rinunciato, senza verificare che i fatti storici, comuni anche alle imputazioni per cui era stata successivamente pronunciata sentenza assolutoria, erano i medesimi, sebbene ricondotti dalla pubblica accusa a più fattispecie di reato in concorso formale. In particolare, quanto ai reati contestati al capo 6.1 e 6.1.1, il fr'ibunale, alle pagine 102 e seguenti, da un lato, li aveva ricondotti alla fattispecie di abuso d'ufficio, che all'epoca non consentiva l'adozione della custodia cautelare, dall'altro, ne aveva escluso la qualificazione in termini di truffa, in quanto i soggetti indotti in errore, ossia le persone offese, coincidevano con gli stessi pubblici ufficiali autori delle illegittimità o illiceità contestate. C„.1 In ordine al capo 7 sub 1, in cui si contestava il delitto di falso ex art. 479 AI', relativo alla procedura per la pedonalizzazione del centro storico di Benevento, nell'ordinanza cautelare era evidenziato che i fatti in esso descritti erano strettamente connessi cori le truffe di cui al capo 6 e con la frode in pubbliche forniture di cui al capo 8. Quanto al capo 6 sub 1.1 e 1.1 e 1.3 l'imputato era stato assolto nel merito. Il capo 8, concernente il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 CP), era, sostanzialmente, assorbito nelle varie ipotesi di truffa contestata al capo 6 per cui, anche su A questo punto, la torte d'appello avrebbe dovuto valutare l'incidenza delle argomentazioni del Tr-ibunale sulla insussistenza del reato di truffa. In relazione al capo 24, riguardante lavori di urbanizzazione in Pecevecchia, lo stesso avrebbe dovuto essere valutato, ove non dichiarato immediatamente estinto per prescrizione, secondo gli stessi criteri che avevano portato il tribunale ad escludere la truffa per altri appalti indicati al capo 6, sulla base della impossibilità di configurazione del reato (per la coincidenza tra autore del reato e persona offesa); inoltre, i fatti sarebbero stati oggetto di valutazione in senso favorevole all'imputato nella disamina del capo 2.2 lettere BeC,a pagina 30 della sentenza assolutoria del 17 aprile 2019 , (non risultano in alcun modo descritti né la condotta posta in essere dal Racioppi per favorire il Siciliano, né i termini dell'accordo corruttivo, né il vantaggio ricevuto dal Siciliano) e pagina 31. 2.2 Vizio di motivazione apparente, ex art. 606 lett. c) ed e) CPP, in relazione agli artt.314 e 125 c.3gftlii'. L oi La Corte distrettuale non ha considerato che la ragione impositiva della misura della custodia cautelare intramuraria fosse rinvenibile nei fatti contestati ai capi 2 e 6, su cui si era concentrata l'attività di indagine e l'interrogatorio di garanzia da parte del GIP, rivestendo le residue contestazioni un ruolo marginale e non condizionante. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2.Va premesso che, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove il provvedimento restrittivo della libertà sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, salvo che per l'eventuale parte di custodia sofferta soverchiante la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per il detto reato, essendo irrilevante il pieno proscioglimento nel merito dalle altre imputazioni, sempre che non si versi in ipotesi di c.d. «ingiustizia formale» (Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Russo, Rv. 279713; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778; Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855; nonché, anche per il riferimento al rilievo dell'eventuale «ingiustizia formale»: Sez. 4, n. 22058 del 15/02/2018, Dogaru; Rv. 273264; Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, Caturano, Rv. 258086; Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076). 2. Ciò posto, la Corte d'Appello ha evidenziato che il richiedente si è giovato di una pronuncia di prescrizione alla quale non ha inteso rinunciare, pur avendone il diritto (art. 156 cod. pen.) esercitabile anche al fine di giovarsi della pre-condizione alla quale l'art. 314, cod. proc. pen. subordina l'accoglibilità della domanda di riparazione. Qualora il richiedente avesse voluto perseguire l'interesse alla riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, in presenza di reati prescritti, avrebbe diFatti dovuto, rinunciando alla prescrizione, chiedere e ottenere sentenza che, in ipotesi di assoluzione nel merito, AL~ - avrebbe conclamato l'ingiustizia della custodia cautelare. Dinanzi all'alternativa di assicurarsi, comunque, un esito penalmente favorevole e l'utilità di poter coltivare successivamente l'azione di ristoro per l'ingiusta detenzione, solo la seconda opzione, se accompagnata da pronuncia assolutoria, avrebbe posto l'instante in una situazione d'irragionevole pregiudizio. Trattasi di due esigenze aventi lo stesso rango valoriale, di talché assicurandosi il soddisfacimento di una, perciò stesso, si deve correttamente rinunciare all'altra (Sez. 4, n. 30404 del 05/07/2022, Maggi, non massimata). Ove, in presenza di rischio processuale/ l'imputato scientemente decida di avvantaggiarsi dell'effetto estintivo della prescrizione, la rinuncia, conseguente, alla possibilità di ottenere pronuncia assolutoria di merito, condizione necessaria per domandare n seguito l'indennizzo per l'ingiusta detenzione, non appare sotto alcun profilo irragionevole, trattandosi, per l'appunto di un effetto per così dire indesiderato ampiamente secondario rispetto al raggiunto primario obiettivo dell'esonero dalla penale responsabilità (Sez. 4, n. 5621 del 2014, Colucci, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 22058 del 2018, Dogaru, cit., in motivazione). Nel caso di specie, si deve aggiungere che la consapevolezza dell'opzione e delle sue conseguenze, risulta ulteriormente avvalorata dal fatto che - come opportunamente sottolineato dalla Corte di merito -, la pronuncia di estinzione per prescrizione di alcuni reati indicati espressamente dal GIP come titolo della misura cautelare, è stata adottata su concorde richiesta delle parti. Si è altresì osservato che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica della inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l'ingiustizia della detenzione (Sez. 4 n. 34661 del 2010, Maugeri, cit.). Tanto premesso, si evidenzia che il primo motivo di censura è inidoneo a disarticolare la logicità della decisione impugnata. Infatti, in ordine al capo 7 sub 1, in cui si contestava il delitto di falso ex art. 479 , relativo alla procedura per la pedonalizzazione del centro storico di Benevento, il ricorrente deduce che nell'ordinanza cautelare era già evidenziato che i fatti in esso descritti erano strettamente connessi con le truffe di cui al capo 6 e con la frode in pubbliche forniture di cui al capo 8. Il motivo è generico. Infatti, posto che la connessione tra due reati non implica evidentemente l'assorbimento dell'uno nell'altro, non è in alcun modo spiegato perché, essendo stata esclusa la truffa (per coincidenza dell'autore con la persona offesa), non possa essere ravvisabile il reato di falso. In relazione al capo 8, concernente il reato di frode nelle pubbliche forniture, il ricorrente deduce Che lo stesso era, sostanzialmente, assorbito nelle varie ipotesi di truffa contestata al capo 6 per cui, anche su questo punto, la Corte di appello avrebbe dovuto valutare l'incidenza delle argomentazioni del tribunale sulla insussistenza del reato di truffa (per coincidenza tra autore e persona offesa). Anche il suddetto motivo è generico perché non spiega come sarebbe configurabile il prospettato assorbimento, atteso che "Il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, nè un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell'agente, essendo sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che, ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa, è configurabile il concorso tra i due delitti" (Cass. Sez.6, Sentenza n. 38346 del 15/05/2014 - Rv. 260270; Sez. 2, Sentenza n. 35638 del 28/06/2017 Cc. -Rv. 271246-01; Sez. 5, Sentenza n.15487 del 1/2/2021, Rv. 281077). A differenza del reato di truffa ai danni di ente pubblico che, richiedendo l'induzione in errore, presuppone che siano tratti in inganno i pubbllici funzionari che operano per l'ente, non potendo la persona giuridica in quanto tale essere soggetto passivo di artifici e raggiri, nell'ipotesi in cui i responsabili degli artifici e raggiri siano i rappresentanti degli organi sociali dell'ente, è comunque configurabile il reato di frode in pubbliche forniture che non richiede una condotta implicante i suddetti requisiti (Sez. 2, Sentenza n. 35638 del 28/06/2017 Cc. Rv. 271246 - 01) Per tali reati le censure mosse non riescono pertanto ad incrinare la decisione adottata, che ha correttamente rigettato l'istanza perché il richiedente, pur assolto nel merito da alcune imputazioni sottostanti all'applicata misura cautelare, è stato prosciolto, per essersi i reati estinti per prescrizione, da altre significative imputazioni costituenti, di per se sole, attesi i limiti edittali (-6,0 ti (non inferiori nel massimo a 5 anni, per i reati di cui all'art. 479 e all'art. 356 tr4)), titolo legittimante l'emissione e il mantenimento del provvedimento cautelare, senza che la custodia patita (giorni 78) abbia soverchiato la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per i detti reati. Trattasi, peraltro, di interpretazione conforme all'intervento di Corte cost. n. 219 del 2008, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314, cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione all'assoluzione o al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. La rilevanza della citata pronuncia nel caso di specie va apprezzata in relazione alle sottese ragioni. Il giudice delle leggi ha infatti chiarito - con riferimento all'insorgenza del diritto all'equo indennizzo - che la situazione del prosciolto o assolto nel merito è equiparabile a quella del condannato, ma solo per la parte di custodia cautelare sofferta dal primo che soverchi la pena inflitta o che in astratto avrebbe potuto infliggersi. In particolare, si è evidenziato che non risulta in tal caso violato l'art.2, comma 1, n. 100 della I. n. 81 del 1987 (di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), non essendovi ragioni per ritenere che la legge-delega abbia voluto introdurre direttamente una clausola generale di riparabilità della detenzione «ingiusta» che sia affidata al filtro dell'interprete, anziché a quello «fisiologico» della norma delegata. Il principio di cui innanzi, è operante anche nel caso, come quello di specie, in cui la prescrizione sia stata disposta per alcuni capi di imputazione, e per altri reati residui, invece, l'assoluzione sia stata pronunziata in prosieguo di giudizio, atteso che la custodia patita non ha soverchiato la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per i suddetti reati prescritti.- 2. Infondato è pure il secondo motivo con cui deduce che la ragione impositiva della misura della custodia cautelare si sia basata essenzialmente sui fatti contestati ai capi 2 e 6 per i quale v'è stata assoluzione, rivestendo le residue contestazioni un ruolo marginale e non CO ndizionante. Il motivo, non proposto nell'originaria istanza di ingiusta detenzione, è comunque letteralmente smentito dall'ordinanza genetica, che - espressamente - ha applicato la custodia in carcere anche per i titoli sopra richiamati, per i quali è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese