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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 42824/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , ./ Motivi della decisione BISSI Mohamed ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale cittadino di condanna del predetto per un tentativo di furto aggravato, commesso in Milano il 5/3/2020; considerato che il ricorrente ha dedotto vizio della motivazione con riferimento al giudizio di bilanciamento tra gli elementi circostanziali e violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità; che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici motivato in ordine alla ritenuta rilevanza penale della condotta con rinvio alle evidenze fattuali acquisite (osservazione della condotta da parte degli operanti e riscontrata presenza di sassi, asciutti ad onta della pioggia e su strada asfaltata, proprio accanto all'imputato); che, con riferimento al giudizio di comparazione (in termini di mera equivalenza), va ricordato che le attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con !a fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , ./ Motivi della decisione BISSI Mohamed ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale cittadino di condanna del predetto per un tentativo di furto aggravato, commesso in Milano il 5/3/2020; considerato che il ricorrente ha dedotto vizio della motivazione con riferimento al giudizio di bilanciamento tra gli elementi circostanziali e violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità; che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici motivato in ordine alla ritenuta rilevanza penale della condotta con rinvio alle evidenze fattuali acquisite (osservazione della condotta da parte degli operanti e riscontrata presenza di sassi, asciutti ad onta della pioggia e su strada asfaltata, proprio accanto all'imputato); che, con riferimento al giudizio di comparazione (in termini di mera equivalenza), va ricordato che le attenuanti generiche previste dall'art. 62 bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con !a fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensor