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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25897/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti ed il provvedimento impugnato; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si contestano in fatto le enunciazioni della sentenza della Corte di appello che ha ritenuto inammissibile i motivi di gravame comprensivi dei motivi aggiunti, inviati in ritardo, è egualmente generico in quanto non confuta le precise indicazioni della sentenza nella parte in cui ha negato che il motivo avesse in alcun modo preso in esame il contenuto della sentenza di primo grado impugnato e rilevato che carenti di argomentazione e tardivi fossero gli altri motivi, al contempo smentendo la generica richiesta di declaratoria di prescrizione; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti ed il provvedimento impugnato; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si contestano in fatto le enunciazioni della sentenza della Corte di appello che ha ritenuto inammissibile i motivi di gravame comprensivi dei motivi aggiunti, inviati in ritardo, è egualmente generico in quanto non confuta le precise indicazioni della sentenza nella parte in cui ha negato che il motivo avesse in alcun modo preso in esame il contenuto della sentenza di primo grado impugnato e rilevato che carenti di argomentazione e tardivi fossero gli altri motivi, al contempo smentendo la generica richiesta di declaratoria di prescrizione; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 25897/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris