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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30469/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna il 9 febbraio 2021 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Mo- dena il 7 agosto 2020, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto respon- sabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto illecitamente il 6 agosto 2020 cocaina e hashish, in conseguenza condannandolo, con la diminuente per il rito, alla pena ritenuta di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscua- mente violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e difetto di motivazione in rela- zione al mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generi- che, di cui l'imputato sarebbe - si assume - meritevole.

Chiede, pertanto, l'annul- lamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La doglianza, strutturata in maniera generica e costruita in fatto, attiene al trattamento punitivo benché lo stesso risulti sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni, avendo la Corte di appello (alla p. 3) valorizzato l'atteggiamento processuale dell'imputato, che ha accusato fal- samente i pubblici ufficiali di avere agito in modo scorretto, i plurimi precedenti penali di polizia del ricorrente e l'essere lo stesso privo di lecita attività lavorativa: si tratta di motivazione adeguata, congrua e logica con la quale l'impugnazione non si confronta.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna il 9 febbraio 2021 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Mo- dena il 7 agosto 2020, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto respon- sabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto illecitamente il 6 agosto 2020 cocaina e hashish, in conseguenza condannandolo, con la diminuente per il rito, alla pena ritenuta di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscua- mente violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e difetto di motivazione in rela- zione al mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generi- che, di cui l'imputato sarebbe - si assume - meritevole. Chiede, pertanto, l'annul- lamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La doglianza, strutturata in maniera generica e costruita in fatto, attiene al trattamento punitivo benché lo stesso risulti sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni, avendo la Corte di appello (alla p. 3) valorizzato l'atteggiamento processuale dell'imputato, che ha accusato fal- samente i pubblici ufficiali di avere agito in modo scorretto, i plurimi precedenti penali di polizia del ricorrente e l'essere lo stesso privo di lecita attività lavorativa: si tratta di motivazione adeguata, congrua e logica con la quale l'impugnazione non si confronta. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così de
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