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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20251/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18 settembre 2024 dai Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Salerno. ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 392 cod, pen., in r&azione, Ja contestazione della recisione dei rami di un pino mediterraneo, per non aver corn .nr:.,:sso il fatto e, in relazione all'ulteriore condotta di sradicamento di unr--1 pianta di edera, perché non punibile per particolare tenuità del fatto; con la medesima sentenza il Tribunale ha, inoltre, condannato Caso al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile da liquidarsi in sede civile.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso il capo della sentenza relativo all'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., chiedendo l'assoluzione dal reato ascritto per insussistenza del fatto in quanto il Tribunale ha basato il suo convincimento sulle dichiarazioni della parte civile e del figlio, ma ha omesso di visionare il filmato prodotto dalla parte civile e allegato all'atto di appello da cui risulta che Caso si è limitato a recidere il filo spinato che sporgeva nella sua proprietà senza apportare alcuna modificazione allo stato dei luoghi e, in particolare, senza sradicare la pianta di edera.

3. Con ordinanza del 6/12/2024 la Corte di appello di Salerno ha convertito l'appello in ricorso per cassazione, rilevando che, essendo stata impugnata una sentenza di proscioglimento relativa ad un reato punito con la sola pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, non è proponibile l'appello, ma solo il ricorso per cassazione, dovendosi ritenere superato dalla riforma il diverso indirizzo della giurisprudenza di legittimità che riteneva appellabile la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. 4.

La parte civile ha trasmesso una memoria in cui ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, rilevando che lo stesso deduce questioni di merito, sollecitando una diversa valutazione del compendio probatorio; in ogni caso, rileva l'infondatezza delle doglianze stante l'adeguata motivazione offerta dal Tribunale sulla responsabilità dell'imputato.

5. Il difensore dell'imputato ha trasmesso una nota difensiva rilevando, in primo luogo, che le doglianze articolate nell'atto di appello devono ricondursi ai vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e, sulla base di tale chiarimento, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Come emerge dal chiaro testo dell'art. 392, comma secondo, cod. pen. f agli effetti della legge penale si ha «violenza sulle cose» allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

In particolare, quanto al »mutamento di destinazione» del bene, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che possa considerarsi tale l'intervento modificativo che renda necessaria una non agevole attività di ripristino (Sez.

F, n. 46153 del 29/08/2013, Mediate, Rv. 258589 relativa a fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'asportazione di mobili da un appartamento senza causare danni agli arredi o all'immobile potesse integrare il delitto di cui all'art. 392, cod. pen.) o che, pur non determinando un danno materiale, impedisca l'uso del bene per un apprezzabile periodo temporale ed in modo effettivo (Sez. 6, n. 4373 del 28/10/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242775) , ovvero abbia una concreta incidenza sull'interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l'esercizio del suo diritto (Sez. 6, n. 35876 del 20/06/2019, Costantino, Rv. 276479 relativa a fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse connotato da violenza il mero spostamento di tre oggetti precariamente collocati su un terreno oggetto di contesa, in considerazione dell'agevole possibilità di ricollocazione nello "status quo ante" da parte della persona offesa; si veda anche Sez. 6, n. 46242 del 22/05/2012, Tribastone, Rv. 253559, relativa alla realizzazione di una rete di recinzione realizzata su una porzione immobiliare oggetto di contestazione, in modo da impedire il libero accesso alla proprietà della controparte).

3. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che ( dall'esame della sentenza impugnata / emerge che l'unica condotta certamente ascrivibile al ricorrente attiene alla recisione del filo che sosteneva l'edera, non essendovi, invece, alcuna prova che lo stesso abbia anche sradicato la pianta.

A fronte, infatti, delle dichiarazioni piuttosto imprecise della parte civile, che ha riferito di avere visto il ricorrente avvicinarsi alla ringhiera e fare «dei gesti di danneggiamento», i figli della parte civile hanno chiaramente affermato di avere visto l'imputato "armeggiare" vicino all'edera, che si staccava e cadeva.

Tali dichiarazioni, peraltro, collimano con la versione resa dall'imputato, che ha ammesso di essersi limitato a recidere le porzioni di filo che sporgevano sul suo confine.

Sulla base di tali chiare risultanze istruttorie, deve, pertanto/escludersi che la mera recisione del filo possa considerarsi come una forma di «violenza sulle cose», non avendo tale condotta danneggiato, trasformato né, tanto meno, comportato una modificazione delle condizioni della pianta che è stata semplicemente privata del punto di sostegno reciso dal ricorrente.

4. Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18 settembre 2024 dai Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Salerno. ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 392 cod, pen., in r&azione, Ja contestazione della recisione dei rami di un pino mediterraneo, per non aver corn .nr:.,:sso il fatto e, in relazione all'ulteriore condotta di sradicamento di unr--1 pianta di edera, perché non punibile per particolare tenuità del fatto; con la medesima sentenza il Tribunale ha, inoltre, condannato Caso al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile da liquidarsi in sede civile. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso il capo della sentenza relativo all'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., chiedendo l'assoluzione dal reato ascritto per insussistenza del fatto in quanto il Tribunale ha basato il suo convincimento sulle dichiarazioni della parte civile e del figlio, ma ha omesso di visionare il filmato prodotto dalla parte civile e allegato all'atto di appello da cui risulta che Caso si è limitato a recidere il filo spinato che sporgeva nella sua proprietà senza apportare alcuna modificazione allo stato dei luoghi e, in particolare, senza sradicare la pianta di edera. 3. Con ordinanza del 6/12/2024 la Corte di appello di Salerno ha convertito l'appello in ricorso per cassazione, rilevando che, essendo stata impugnata una sentenza di proscioglimento relativa ad un reato punito con la sola pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, non è proponibile l'appello, ma solo il ricorso per cassazione, dovendosi ritenere superato dalla riforma il diverso indirizzo della giurisprudenza di legittimità che riteneva appellabile la sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. 4. La parte civile ha trasmesso una memoria in cui ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, rilevando che lo stesso deduce questioni di merito, sollecitando una diversa valutazione del compendio probatorio; in ogni caso, rileva l'infondatezza delle doglianze stante l'adeguata motivazione offerta dal Tribunale sulla responsabilità dell'imputato. 5. Il difensore dell'imputato ha trasmesso una nota difensiva rilevando, in primo luogo, che le doglianze articolate nell'atto di appello devono ricondursi ai vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e, sulla base di tale chiarimento, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Come emerge dal chiaro testo dell'art. 392, comma secondo, cod. pen. f agli effetti della legge penale si ha «violenza sulle cose» allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione. In particolare, quanto al »mutamento di destinazione» del bene, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che possa considerarsi tale l'intervento modificativo che renda necessaria una non agevole attività di ripristino (Sez. F, n. 46153 del 29/08/2013, Mediate, Rv. 258589 relativa a fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'asportazione di mobili da un appartamento senza causare danni agli arredi o all'immobile potesse integrare il delitto di cui all'art. 392, cod. pen.) o che, pur non determinando un danno materiale, impedisca l'uso del bene per un apprezzabile periodo temporale ed in modo effettivo (Sez. 6, n. 4373 del 28/10/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA]. 242775) , ovvero abbia una concreta incidenza sull'interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l'esercizio del suo diritto (Sez. 6, n. 35876 del 20/06/2019, Costantino, Rv. 276479 relativa a fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse connotato da violenza il mero spostamento di tre oggetti precariamente collocati su un terreno oggetto di contesa, in considerazione dell'agevole possibilità di ricollocazione nello "status quo ante" da parte della persona offesa; si veda anche Sez. 6, n. 46242 del 22/05/2012, Tribastone, Rv. 253559, relativa alla realizzazione di una rete di recinzione realizzata su una porzione immobiliare oggetto di contestazione, in modo da impedire il libero accesso alla proprietà della controparte). 3. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che ( dall'esame della sentenza impugnata / emerge che l'unica condotta certamente ascrivibile al ricorrente attiene alla recisione del filo che sosteneva l'edera, non essendovi, invece, alcuna prova che lo stesso abbia anche sradicato la pianta. A fronte, infatti, delle dichiarazioni piuttosto imprecise della parte civile, che ha riferito di avere visto il ricorrente avvicinarsi alla ringhiera e fare «dei gesti di danneggiamento», i figli della parte civile hanno chiaramente affermato di avere visto l'imputato "armeggiare" vicino all'edera, che si staccava e cadeva. Tali dichiarazioni, peraltro, collimano con la versione resa dall'imputato, che ha ammesso di essersi limitato a recidere le porzioni di filo che sporgevano sul suo confine. Sulla base di tali chiare risultanze istruttorie, deve, pertanto/escludersi che la mera recisione del filo possa considerarsi come una forma di «violenza sulle cose», non avendo tale condotta danneggiato, trasformato né, tanto meno, comportato una modificazione delle condizioni della pianta che è stata semplicemente privata del punto di sostegno reciso dal ricorrente. 4. Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugn
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