CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30601/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CASTROVILLARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "Inammissibilità del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 10 dicembre 2021 ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ingiunzione di demolizione, per gli immobili oggetto della sentenza di condanna del 12 settembre 2013 n. 632, irrevocabile il 23 dicembre 2013. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 178 e 179 cod. proc. pen.) e vizio della motivazione relativamente alla mancata nomina di un difensore d'ufficio. •-.. 's • • La Procura di non ha nominato un difensore d'ufficio alla n9 minato (art. 665 cod. proc. pen.), e neanche aveva dato avviso del diritto di nomina di un difensore. Sull'eccezione avanzata dalla ricorrente in sede di esecuzione il Tribunale ha motivato in maniera apparente. L'art. 655, quinto comma, prevede la notifica del titolo esecutivo al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. 2. 2. Violazione di legge (art173 cod. pen.) per l'estinzione dell'ordine di demolizione per prescrizione. L'ordine di demolizione si estingue per il decorso del termine di 5 anni, dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La sentenza di condanna del Tribunale di Rossano è divenuta esecutiva il 32 dicembre 2013 e l'ordine di demolizione è stato emesso dopo sette anni, il 5 dicembre 2020. 2. 3. Violazione di legge (art. 54 cod. pen.) e violazione del principio di proporzionalità, in relazione alle condizioni soggettive della ricorrente e del suo nucleo familiare. Motivazione illogica e contraddittoria. La demolizione porterebbe più soggetti, conviventi nell'immobile, senza una idonea abitazione, con conseguenze pregiudizievoli di rilievo costituzionale (Cassazione n. 48833 del 2018). Nel caso in giudizio l'immobile in demolizione riguarda l'unica abitazione della ricorrente (anziana di 70 anni), e della figlia che/ separata/ ha trovato ospitalità nell'immobile in oggetto; inoltre, vivono nell'immobile tre nipoti della ricorrente, di cui due affetti da grave disabilità. Nessun altro membro della famiglia ha la disponibilità di altre idonee abitazioni. La situazione familiare della ricorrente, pertanto, risulta tale da giustificare la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, al contrario di quanto sbrigativamente motivato nell'ordinanza impugnata. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione sull'assenza di un obbligo di nomina di un difensore d'ufficio e di notifica al difensore dell'ingiunzione a demolire: "In materia di reati edilizi, l'ingiunzione a demolire, conseguente all'ordine di demolizione disposto dal giudice con la sentenza di condanna ex art. 31, comma nono, del d.P.R. n. 380 del 2001, non deve essere notificata dal pubblico ministero al difensore, ma esclusivamente al condannato, essendo preordinata a consentirgli lo spontaneo adempimento dell'obbligo senza ulteriori aggravi di spese a suo carico" (Sez. 3, n. 254 del 07/10/2014 - dep. 08/01/2015, Menduni, Rv. 26178901; vedi anche nello stesso senso Sez. 3, n. 3589 del 06/07/2011 - dep. 30/01/2012, P.M. in proc. Furente e altro, Rv. 25187101; difforme Sez. 3, n. 9890 del 23/01/2003 - dep. 04/03/2003, Varavallo, Rv. 22482801). 5. In materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva. (Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 - dep. 09/09/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011 - dep. 19/05/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336). 5. 1. La questione della natura sanzionatoria dell'ordine di demolizione relativamente alle sentenze Cedu (sulla confisca, ad esempio la citata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/ italia del 29 gennaio 2009) è mal posta. Nessuna equiparazione può, infatti, logicamente farsi tra la demolizione e la confisca, trattandosi di due istituti diversi che operano su piani completamente diversi: sanzionatoria la confisca e solo di riduzione in pristino (riporta il paesaggio alla condizione iniziale, prima dell'abuso) del bene leso, la demolizione (vedi Cass. Sez. 3, 22/10/2009, n. 48925, Viesti, Rv 245918). 6. Relativamente alla proporzionalità della demolizione, con riguardo alle esigenze abitative della ricorrente e del suo nucleo familiare, l'ordinanza impugnata ha rilevato come non risulta allegata e dimostrata l'indisponibilità da parte della ricorrente, e degli altri membri del suo nucleo familiare, di altro immobile da adibire ad abitazione "ovvero di mezzi economici adeguati per sostenere le spese di locazione". Anche nel ricorso in cassazione si afferma assertivamente l'assenza di altra idonea abitazionei ma non si specifica in concreto (con riferimento agli atti del giudizio di esecuzione) l'assenza di mezzi economici (per una locazione) e di altre abitazioni idonee. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell