CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2025
Cassazione n. 13250/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna dell'imputato, in primo grado, per resistenza a pubblico ufficiale); esaminato il ricorso e le conclusioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: mancata dichiarazione di prescrizione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso il 19 dicembre 2013 (primo motivo); mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, pure possibile in considerazione della condotta collaborativa dell'imputato (secondo motivo); omessa risposta al secondo motivo d'appello, in cui si deduceva che gli atti del pubblico ufficiale fossero arbitrari (terzo motivo); errata applicazione dell'art. 337 cod. pen. (quarto motivo); ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, posto che, alla data della sentenza, il reato non era prescritto, il termine ordinario di prescrizione (10 anni) dovendo essere aumentato di due terzi, essendo stata contestata la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. e la sentenza di primo grado essendo stata pronunciata in data 1 aprile 2025; ritenuto il secondo motivo meramente reiterativo di censura cui la Corte d'appello ha correttamente risposto non solo sulla base della ritenuta accresciuta pericolosità sociale del condannato, ma anche del disposto ostativo degli artt. 69, comma 4, e 99, comma 4, cod. pen.; rilevato che i motivi terzo e quago - riportati pressocché testualmente - sono affatto generici, a fronte della motivazione, compiuta e logica, della sentenza della Corte d'appello; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro. P.Q P.Q.M