CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 28579/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11185/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Regione Sicilia – Lavoratori forestali precari - Garanzia giornate lavorati ve – Contingenti - A rtt. 44, L.R. Sicilia n. 14/2006 e 45-ter, L.R. Sicilia n.R.G.N. 11185/2019 Ud. 25/10/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 11185/2019 – CC 25/10/2024 - Pagina nr. 2 di 7 domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO PALERMO n. 771/2018 depositata il 02/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 771/2018, pubblicata in data 2 novembre 2018, la Corte d’appello di Messina , decidendo in sede di rinvio a seguito della decisione di questa Corte n. 18134/2016, ha respinto la domanda originariamente proposta con separati ricorsi da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] E ALIMENTARI (già [OSCURATO:PERSONA] E FORESTE) DELLA REGIONE SICILIANA -[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] e volta a conseguire la condanna di quest’ultimo alla corresponsione delle differenze di retribuzione corrispondenti ai 78 giorni lavorativi non riconosciuti in ragione della garanzia occupazionale che i ricorrenti avevano rivendicato per l'anno 2006. 2. La Corte d’appello, preso atto dell’annullamento della propria precedente decisione per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, ha richiamato le previsioni di cui agli artt. 44, L.R. Sicilia n. 14/2006 e 45-ter, L.R. Sicilia n. 16/1996 (introdotto dalla stessa L.R. Sicilia n. 14/2006), concludendo che i ricorrenti non potevano ritenersi compresi nei contingenti per i quali era prevista la garanzia – Sez. S4/L- R.G. 11185/2019 – CC 25/10/2024 - Pagina nr. 3 di 7 rispettivamente – di 151 e 101 giornate lavorative annue ex art. 46, L.R. Sicilia n. 16/1996, prevedendosi invece per gli stessi una mera possibilità occupazionale “di norma” di 78 giornate, senza che tuttavia detto numero di giornate potesse ritenersi garantito . 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] E ALIMENTARI (già [OSCURATO:PERSONA] E FORESTE) DELLA REGIONE SICILIANA - [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] Dl MESSINA. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce: - in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.; - in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già costituente oggetto di discussione tra le parti; Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d’appello di Palermo avrebbe omesso di rilevare che, per effetto della tardività della costituzione dell’odierna controricorrente nel giudizio di primo grado, la condotta processuale della stessa doveva essere interpretata come implicita acquiescenza, essendo stata solo tardivamente dedotta la circostanza della pubblicazione tardiva dell’[OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori forestali. Sez. S4/L- R.G. 11185/2019 – CC 25/10/2024 - Pagina nr. 4 di 7 Parimenti, la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di tardività ex art. 345 c.p.c. sollevata dagli odierni ricorrenti. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43 e 44 L.R. Sicilia, n. 14/06; 45-ter, 46, 48 e 49 L.R. Sicilia n. 16/96. I ricorrenti censurano la decisione impugnata, attribuendo in particolare alla stessa una non corretta interpretazione dell’art. 44, L.R. Sicilia, n. 14/2006 e, sulla base di una ricostruzione della legislazione regionale in materia, deducono che l’art. 44, comma 7, L.R. Sicilia, n. 14/2006 deve essere interpretato come previsione mirante alla stabilizzazione del personale forestale precario con progressivo incremento dell’attività lavorativa, e quindi come previsione che mirava ad elevare il numero delle giornate lavorative rispetto al precedente regime di garanzia di cinquantuno giorni. 2. Il primo motivo è inammissibile, sotto molteplici profili. In primo luogo, va rammentato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito(Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 25154 del 11/10/2018; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013). In secondo luogo, il motivo non rispetta il canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., omettendo di individuare e localizzare gli atti processuali su cui si basa. Risulta in tal modo precluso anche l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, il presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di Sez. S4/L- R.G. 11185/2019 – CC 25/10/2024 - Pagina nr. 5 di 7 censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., seppur modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia) (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021 ; Cass. Sez. U -Sentenza n. 20181 del 25/07/2019; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012). 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La tematica da esso sollevata è stata affrontata da numerose pronunce di questa Corte (a cominciare da Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15016 del 2019e con le successive Cass. Sez. L, Ordinanza n. 31386 del 2019; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 31385 del 2019; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 31276 del 2019). In tali pronunce si è osservato che l'art. 44, L.R. Sicilia n. 14/2006 (secondo cui «È istituito, per ogni distretto forestale, un contingente ad esaurimento formato dai lavoratori inclusi nell'elenco speciale di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge, e non appartenenti ai contingenti previsti negli articoli 46 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, i quali di norma vengono avviati al lavoro per un turno di settantotto giornate lavorative annue ai fini previdenziali. L'Azienda regionale delle foreste demaniali ed il dipartimento regionale delle foreste utilizzano, di norma, in modo continuativo i lavoratori fino al completamento delle garanzie occupazionali del contingente di appartenenza.»), richiama il complesso meccanismo di formazione dei contingenti disciplinato dalla L.R. Sicilia n. 16/1996 e prevede che debbano essere innanzitutto salvaguardate le garanzie occupazionali dei lavoratori inclusi nelle fasce Sez. S4/L- R.G. 11185/2019 – CC 25/10/2024 - Pagina nr. 6 di 7 b) e c) dell'art. 46 della stessa L.R. Sicilia n. 16/1996 ( operai con garanzie occupazionali di 151 e 101 giornate lavorative annue) sicché è possibile ricorrere al restante personale compreso nell'elenco speciale solo dopo che siano stati avviati i lavoratori ricompresi nelle fasce di garanzie di cuial richiamato art. 46. Ciò vale a spiegare perché il legislatore regionale abbia utilizzato l'espressione "di norma", quanto alle giornate lavorative da richiedere ai lavoratori non ricompresi nelle due fasce sopra indicate, espressione con la quale ha voluto escludere un diritto soggettivo pieno ed assoluto all'avviamento per 78 giornate lavorative, avviamento che resta condizionato dalle effettive esigenze del settore. Il ricorso si incentra sull'asserita estensione da 51 a 78 delle garanzie occupazionali previste in favore dei lavoratori menzionati dall'art. 48, commi 4 e 5, della L. R. Sicilia n. 16/1996; argomento, questo, non decisivo, innanzitutto perché la norma è chiara nel rinviare alle sole modalità di formazione del contingente di cui all'art. 46 della L.R. n. 16/1996, ed inoltre perché la Corte territoriale, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, se non nei ristretti limiti consentiti dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ha escluso l'appartenenza dei ricorrenti alla fascia dei c.d. “cinquantunisti”. La decisione impugnata si è pienamente conformata a tale orientamento, risultando quindi infondate le doglienze dei ricorrenti. 4. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna deiricorrenti alla rifusione in favore d el controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Sez. S4/L- R.G. 11185/2019 – CC 25/10/2024 - Pagina nr. 7 di 7 previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte, rigetta il ricorso. condanna iricorrenti a rifondere a l controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norm