CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01038/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA iv"-x-e-e3,.., o ukfTe_i sul ricorso 4966-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3864/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 04966 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- R.G.N. 4966-2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per l'annullamento della sentenza della C.T.R. del Lazio, n. 3864/2019, dep. 25.6.2019, che in controversia su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'atto di contestazione preceduto da in- vito notificato il 13.8.2015, per Irpef, relativamente alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2005 ed in ordine alla mancata indicazione di attività finanziarie detenute in Paesi esteri a fiscalità privilegiata, accoglieva l'ap- pello del contribuente, ritenendo inapplicabile alla fattispecie il cd. raddop- pio dei termini per l'accertamento. La CTP aveva respinto il ricorso di parte, in ragione della insussistenza dei motivi addotti dal contribuente, osservando che "la Guardia di Finanza, nell'ambito del procedimento penale attivato dalla Procura, aveva comu- nicato i fatti contestati alla Agenzia delle Entrate, così come obbligo di legge", sottolineando, inoltre, che "si trattava di disponibilità detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, per i quali la legge determina il raddoppio dei termini per la notifica dell'accertamento". La CTR, nell'accogliere l'appello, ha statuito che "il punto centrale dell'odierna controversia è la valutazione sulla natura giuridica della dispo- sizione contenuta nell'art. 12 D.L. 78/2009, in ordine alla presunzione di imponibilità di capitali esteri". Osserva come sull'argomento sia interve- nuta anche la Cassazione, chiarendo che la disposizione in esame ha na- tura sostanziale, e non meramente procedimentale; con la conseguenza che ad essa non può darsi una applicazione retroattiva, in specie sul rad- doppio dei termini per l'accertamento (richiama Cass. n.2662/2018). Il contribuente è rimasto intimato. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduce violazione e falsa applica- zione dell'art. 12, comma 2 bis del D.L. 78/2009 in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere la CTR violato il principio di irretroattività della norma tributaria. Considerato che: non ricorrono le condizioni per la trattazione della causa ex art. 375 c.p.c. P.Q.M. , Rinvia la causa alla sezione quinta. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA]. An qn,cesco Esposito f;[OSCURATO:PERSONA] 009, 14