CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 29004/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0 Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18644/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DONEGA' LUCA, D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FUOCOIDA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PRATICO' MARISA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROMBOLA' VALENTINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lirappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 6882/2019 depositata il 11/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/9/2024 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ed altri medici, che avevano frequentato scuole di specializzazione fra gli anni 1991/1992 e 1998/1999, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Università e Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo la dichiarazione del diritto all’adeguata remunerazione mediante l’applicazione retroattiva della disciplina di cui ai DPCM del 2007, con condanna al pagamento della differenzafra quanto percepito e l’importo ulteriore, anche a titolo risarcitorio, e del diritto alla copertura previdenziale; in via subordinata chiesero il risarcimento del danno per l’illegittima mancata corresponsione dell’incremento annuo al tasso di inflazione programmato e della rideterminazione triennale della borsa di studio; in via ulteriormente subordinata la condanna al pagamento di un indennizzo a titolo di arricchimento senza causa. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello gli attori. Con sentenza di data 11 novembre 2019 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello, condannando gli appellanti in solido al rimborso delle spese processuali nella misura di Euro 40.000,00 oltre accessori. Osservò la corte territoriale, disattendendo il secondo motivo di appello reputato di carattere assorbente, che non ricorreva, per i medici che avessero frequentato un corso di specializzazione fra il 1991 ed il 1996, un diritto soggettivo all’applicazione della disciplina avente decorrenza dall’anno accademico 2006/2007, e che non si configurava l’inadeguatezza del trattamento economico applicato. Aggiunse che infondato era anche il motivo di appello avverso il rigetto della domanda ai sensi dell’art. 2041 c.c. alla luce del rapporto intercorrente tra specializzando ed università sulla base delle precedenti considerazioni e perché legittimate passive sarebbero comunque state le università, come rilevato dal Tribunale. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e altri sulla base di sette motivi e resistono con controricorso l e Amministrazioni intimate. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria da entrambe le parti. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41 d. lgs. n. 368 del 1999, 6 d.lgs. n. 257 del 1991, 132 cod. proc. civ., della direttiva 75/363/CEE, 5 e 189 del Trattato CEE, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, come già riconosciuto nella giurisprudenza di merito, anche confermata in sede di legittimità, spetta il diritto alla maggiore remunerazione, di cui al trattamento a partire dall’anno accademico 2006/2007, ed allacopertura previdenziale, trattandosi di medici a tutti gli effetti, soggetti ai medesimi obblighi di coloro che hanno frequentato i corsi a partire dall’a.a. 2006/2007, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, con tutte le caratteristiche dell’attività lavorativa. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 257 TFUE,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente è stato disatteso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, di cui invece ricorrono i presupposti.Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.. Il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo nonoffre elementi per un mutamento di giurisprudenza. Le direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, le quali hanno prescritto che i medicispecializzandi dovessero ricevere un'adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua. La successiva direttiva n. 93/16, invece, ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole dispecializzazione; quest'ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall'anno accademico2006-2007, ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie dispecializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i dettispecializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile. Ne consegue che, per gli anni accademici anteriori al2006- 2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991 (fra le tante, Cass. n. 8503 del 2020e da ultimo Cass. n. 23122 del 2023). Come ribadito autorevolmente dalle Sezioni Unite di questa Corte, (Cass. Sez. U. n. 20006 del 2024, recependo l’indirizzo delle sezioni semplici, fra cui Cass. n. 18670 del 2017 e da ultimo Cass. n. 10628 del 2024), l'attività svolta daimedici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto dilavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore deglispecializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l'università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessispecializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante. Di recente è stato ulteriormente ribadito che il mancato riconoscimento della copertura previdenziale, in favore dei medici specializzandi soggetti alla l. n. 428 del 1990 e al d.lgs. n. 257 del 1991, non si pone in contrasto con la CEDU, dovendosi escludere - secondo quanto statuito dalla Corte EDU nella sentenza del 29 agosto 2023, Ruggeri c. Italia - che i diritti a una pensione di vecchiaia o ad una prestazione sociale rientrino tra quelli garantiti dalla Convenzione (Cass. n. 35376 del 2023). Non possono infine ravvisarsi margini per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E. atteso che, come pure si è ripetutamente detto, "nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa" (Cass. 19/10/2022, n. 30793; 18/10/2022, n. 30700; 18/10/2022, n. 30508), sicché è compito del legislatore nazionale determinare "nell'esercizio della propria discrezionalità quale sia la remunerazione adeguata (Cass. 24/10/2022, n. 31311; 18/10/2022, n. 30710; 18/10/2022, n. 30506). Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.. Osservano i ricorrenti che vi è omessa pronuncia sul motivo di appello avente ad oggetto la mancata corresponsione dell’incremento annuo e della rideterminazione annuale. Il motivo è fondato. Vi è in effetti omessa pronuncia circa il motivo di appello, rispetto al quale risulta assolto l’onere di cui all’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.. Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi dieconomia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessapronuncia su un motivo di appello, la Corte dicassazione può tuttavia evitare lacassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 17416 del 2023). Decidendo la causa nel merito, il motivo di appello deve ritenersi infondato. L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici in questione non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6. Questa Corte, superando precedente difforme orientamento, ha affermato, a partire dalla sentenza n. 4449 del 2018, che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36,comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6. Si tratta di indirizzo che, oltre ad avere trovato conferma nella giurisprudenza successiva (Cass. n. 13572 del 20/05/2019; n. 8378 del 31/10/2019; n. 17995 del 28/08/2020; n. 9104 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; n.15139 del 2022; nn. 15718-9 del 2022, n. 4082 del 2023 ) , ha di recente trovato autorevole avallo nella recente pronuncia della Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 20006 del 2024) che ha affermato il seguente principio di diritto, a cui il Collegio si uniforma: “l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall’art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995; dall’art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall’art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall’art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997; dall’art. 22 l. n. 488 del 1999; dall’art. 36 l. n.289 del 2002”. E’ appena il caso di aggiungere, all’esito di detta determinante pronuncia delle Sezioni Unite, che questa Corte ha già avuto modo di porsi il problema della compatibilità delle norme richiamate con il dettato costituzionale e con il diritto dell'Unione Europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l'inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass.nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018). Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.. Osservano i ricorrenti che vi è omessa pronuncia sulle due questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41 d. lgs. n. 368 del 1999 per violazione sia degli artt. 3, 38 e 97 Cost. che degli artt. 3, 36 e 97 Cost. Il motivo è inammissibile. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte il motivo di ricorso per cassazione volto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale è inammissibile se non presenti connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo; il che equivale ad affermare che la questione di costituzionalità di una norma non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, fermo tuttavia restando che un simile motivo, per quanto appunto inammissibile, può essere ugualmente esaminato quale sollecitazione del giudice ad quem nella sollevazione della questione di legittimità costituzionale con esso veicolata (Cass. 14666 del 2020 e n. 30738 del 2019, richiamate da ultimo da Cass. Sez. U. n. 1043 del 2022). La censura in esame è però formulata esclusivamente nei termini dell’omessa pronuncia e la cassazione richiesta è espressamente limitata alla violazione dell’art. 112 c.p.c.. In tal modo si fa oggetto del motivo esclusivamente il dato formale dell’omessa pronuncia su questione di legittimità costituzionale, la quale perde così la connessione con la questione decisa e non può essere intesa come sollecitazione a questa Corte a sollevare la questione di legittimità. Con un quinto motivo, proposto in via subordinata, si prospetta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41 d. lgs. n. 368 del 1999 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost. Al riguardo è sufficiente rammentare che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 41 d. lgs. n. 368 del 1999, e dell'art. 8 l. n. 401 del 2000, per pretesa violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento - nella parte in cui, rispettivamente, non sono stati estesi agli specializzandi "non medici" (laureati in discipline diverse dalla medicina, benché relative all'area sanitaria, quali biochimica clinica, microbiologia e virologia, patologia clinica, farmacologia medica) i diritti di remunerazione e previdenziali riconosciuti agli specializzandi medici, e non si è addivenuti al medesimo riconoscimento in virtù delle identiche modalità di iscrizione alle scuole di specializzazione per entrambe le categorie, stante il richiamo operato dall'art. 8 cit. all'art. 35 dello stesso d.lgs. n. 368 del 1999 -giacché l'ammissione dei primi alla frequenza delle scuole, a differenza che per i medici, è frutto non già di adempimento di obblighi comunitari, bensì di una libera scelta del legislatore nazionale. Ne discende che, nella comparazione del diverso trattamento, ciò assume rilievo come elemento distintivo delle due situazioni, che esclude la lesione del principio di parità, rientrando la scelta così effettuata dal legislatore nella sua piena discrezionalità (Cass. n. 40473 del 2021. Inoltre il mancato riconoscimento della copertura previdenziale, in favore dei medici specializzandi soggetti alla l. n. 428 del 1990 e al d.lgs. n. 257 del 1991, non integra alcuna violazione del principio costituzionale di uguaglianza rispetto al trattamento riservato a tali figure dalla disciplina posteriore - rispondendo, quest'ultimo, alla scelta discrezionale del legislatore nazionale di regolare diversamente situazioni successive nel tempo -, né si pone in contrasto con la normativa comunitaria, posto che quest'ultima, non avendo stabilito una definizione di adeguata remunerazione, non può ritenersi avere imposto agli Stati uno specifico regime previdenziale quale componente della struttura economica complessivamente afferente al rapporto (Cass. n. 11761 del 2022). Con il sesto motivosi denuncia violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osservano i ricorrenti che la corte territoriale ha omesso di motivare sul motivo di appello relativo alla domanda di arricchimento senza causa. Il motivo è inammissibile. La censura in termini di assenza di ratio decidendi non può essere scrutinata perché il motivo non si correla alla sentenza. Si richiama nel motivo solo il rilievo di infondatezza del motivo di impugnazione relativo alla domanda ai sensi dell’art. 2041 c.c., ma non si censura, sotto il profilo della non percepibilità della ratio decidendi, l’ulteriore passaggio in cui si afferma che il motivo di appello avverso il rigetto della domanda ai sensi dell’art. 2041 va disatteso alla luce del rapporto intercorrente tra specializzando ed università sulla base delle precedenti considerazioni e perché legittimate passive sarebbero comunque state le università, come rilevato dal Tribunale.Non vi è alcuna osservazione sulle ragioni per le quali un siffatto passaggio motivazionale sarebbe inidoneo a manifestare la ratio decidendi, da cui l’inidoneità del motivo a raggiungere lo scopo della critica della decisione. Con il settimomotivo si denuncia violazione degli artt. 91 e 132 n.4 c.p.c.,nonché del D.M. 55/2014ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osservano i ricorrenti che la liquidazione delle spese processuali nella misura di Euro 40.000,00 è del tutto sproporzionata per un giudizio che non ha avuto alcuna fase istruttoria ed è inoltre priva di motivazione. Aggiunge che la corte territoriale non ha considerato il profilo della compensazione delle spese. Il motivo risulta assorbito dalla cassazione parziale della sentenza, cadendo ai sensi dell’art. 336, comma primo, c.p.c. la statuizione sulle spese. Le spese, sia del giudizio di appello che del giudizio di cassazione, seguono la soccombenza. Per ciò che concerne il giudizio di legittimità, a fronte del motivo accolto, rileva la pronuncia sfavorevole nella decisione di merito, operando il criterio della soccombenza nel processo dal punto di vista complessivo. Sia per l’appello, che per il giudizio di cassazione, in considerazione della identità di questioni di diritto poste, appellanti e ricorrenti vanno condannati al pagamento in solido, ai sensi dell’art. 97, comma primo, secondo periodo, c.p.c.. Per la liquidazione, come da dispositivo, si applica il seguente criterio: in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (Cass. n. 10367 del 2024). Il valore della causa è indeterminabile alla luce della domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla tutela previdenziale. Resta il giudicato interno sulla liquidazione delle spese di appello per coloro i quali non hanno proposto ricorso per cassazione, per cui, ferma l’unicità di un importo spettante per la rifusione delle spese processuali, tale importo subisce una diversa liquidazione a seconda che si tratti degli appellanti odierni ricorrenti o degli appellanti che non hanno proposto ricorso per cassazione. Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stante il parziale accoglimento del ricorso. P. Q. M. Accoglie il terzo motivo e dichiara inammissibile per il resto il ricorso; cassa la decisione impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta il motivo di appello. Condanna gli appellanti, odierni ricorrenti, in solido fra di loro al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 34.200,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debit