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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38012/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ()k. --e-t (' z 7 ,z (c ' t/ í: tt rt e 17 t- a [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine ai reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, cod. strada.

2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce prescrizione dei reati sin dal 7 marzo 2021, non essendosi verificata alcuna causa di sospensione, in quanto il rinvio dell'udienza del 27 febbraio 2017 venne disposto di ufficio, senza alcuna richiesta da parte dell'imputato e dopo lo svolgimento di attività istruttoria.

2.1. Erroneamente i giudici di merito hanno attribuito attendibilità alla deposizione della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], nonostante fosse costituita parte civile, e avesse dunque un interesse personale nella causa, e malgrado le innumerevoli contraddizioni che caratterizzano la versione fornita dal Micucci.

Il certificato del [OSCURATO:PERSONA] evidenzia, infatti, soltanto un trauma distrattivo del rachide cervicale e una contusione alla spalla destra, con prognosi di sette giorni, senza che vi sia altra documentazione sanitaria.

Che il Micucci non avesse lesioni visibili lo si ricava anche dalla deposizione del teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che non si era trattato di un incidente grave.

E comunque l'imputato aveva aiutato la persona offesa ad uscire dalla vettura incidentata e si era accertato che quest'ultima non avesse riportato lesioni visibili.

La persona offesa era in perfette condizioni e non aveva bisogno alcuno di assistenza e cure.

D'altronde neanche il Micucci nell'immediatezza del sinistro ha riferito nulla in ordine alla pretesa fuga dell'altro conducente, a suo dire non identificato.

Risulta infatti pacifico che l'imputato si sia fermato e che non abbia tentato la fuga con il proprio veicolo.

Ed anzi il [OSCURATO:PERSONA] tornò dopo pochi minuti sul luogo del sinistro, dopo essere andato, a piedi e lasciando l'auto sul posto, al convento, distante poco più di 100 m, e aver lasciato a due suoi confratelli, una volta accertatosi della mancanza di lesioni del conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, l'onere di fornire ai Carabinieri, già chiamati dalla persona offesa, le sue complete generalità e gli estremi della sua patente di guida.

Dunque l'accertamento della dinamica del sinistro, con l'immediata assunzione di responsabilità da parte del ricorrente, è stata semplice, come si rileva dal verbale di accertamenti urgenti redatto dai Carabinieri, dove sono puntualmente riportate sia le generalità complete del [OSCURATO:PERSONA] che gli estremi della patente.

2.1. Il giudice avrebbe dovuto attivare i propri poteri officiosi, disponendo, ex art. 507 cod. proc. pen., l'esame dei due sacerdoti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presenti sul luogo del sinistro, audizione che rivestiva certamente connotati di ammissibilità e di rilevanza.

2.2. Ingiustificatamente non è stato applicato l'art. 131 bis cod.pen., in considerazione della sicura occasionalità del fatto e della irrisorietà del danno cagionato alla persona offesa, giudicata guaribile in sette giorni, nonchè della personalità del [OSCURATO:PERSONA].

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento senza rinvio per prescrizione.

4. Con conclusioni scritte, il difensore del ricorrente ha ulteriormente argomentato le proprie tesi, associandosi alle richieste 'del Procuratore generale in ordine alla declaratoria di estinzione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Risalendo il fatto al [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed a prescindere dalle argomentazioni formulate nel primo motivo di ricorso, è maturato il termine prescrizionale, di anni 7 e mesi 6, onde il reato è estinto per prescrizione, essendo il ricorso certamente ammissibile.

Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod proc. pen., risultando tutt'altro che evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata, che verranno analizzate nel prosieguo della trattazione, poiché le questioni poste dal ricorrente vanno comunque esaminate ai fini delle statuizioni civili.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, Piras,Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155).

Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove.

In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio.

Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3/9/2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5/7/2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15/4/2004, Antonelli).

2.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che dalla deposizione della persona offesa risulta che l'imputato, nell'immediatezza del sinistro, prima si fermò un istante e poi si allontanò immediatamente.

E infatti dalle deposizioni dei testi di polizia ,giudiziaria risulta che all'arrivo degli operanti sul luogo del sinistro era presente solo la persona offesa ma non il [OSCURATO:PERSONA], conducente dell'altra vettura coinvolta nell'incidente e al quale, secondo la ricostruzione di quest'ultimo effettuata dagli operanti, era addebitabile la responsabilità del sinistro.

L'assenza del [OSCURATO:PERSONA] si desume, oltre che dalle deposizioni dei predetti Carabinieri, dal fatto che nel verbale di accertamenti non si dà atto della presenza dell'indagato e il verbale di spontanee dichiarazioni di quest'ultimo risulta effettuato soltanto alle ore 13,10 mentre il Micucci venne sentito alle ore 10,50.

Lo stesso imputato ha dichiarato di essere tornato al convento subito dopo il sinistro, in quanto alle ore 11 doveva celebrare un matrimonio.

Dalle risultanze del verbale di accertamenti e rilievi redatto dalla polizia giudiziaria operante, nonché dalla documentazione prodotta, emerge poi in modo indubbio la piena consapevolezza da parte dell'imputato che la persona offesa, conducente della vettura urtata dal veicolo condotto dal [OSCURATO:PERSONA] e che sarebbe stato poi trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale di Macerata, era bisognosa di aiuto.

Ciò nonostante, il [OSCURATO:PERSONA] si allontanava e non prestava soccorso, ritenendo più importante e urgente essere puntuale nella celebrazione del matrimonio.

L'imputato tornò sul posto soltanto dopo aver celebrato la cerimonia e dopo essere stato appositamente chiamato.

L'impianto argonnentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile,sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

3. In ordine al terzo motivo di ricorso, occorre osservare come l'art 507 cod. proc. pen. ammetta l'integrazione probatoria soltanto ove essa risulti "assolutamente necessaria" ai fini del decidere.

Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale può ritenersi sussistente il requisito dell'assoluta necessità ove la prova appaia decisiva (Sez.

U, 6/11/92, Martin; Cass., 27/9/1997, Papini, Rv. 208009; Cass., 2/12/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 195310), essendo pertanto richiesta una manifesta assoluta necessità della assunzione probatoria (Cass. 8/11/1993, Capizzi; Cass.4/6/1997, Tuccio).

Dunque non è censurabile in cassazione, se congruamente motivata, la valutazione della assoluta necessità dell'assunzione della prova, effettuata nel dibattimento di primo grado (Cass.,10/12/1996, Adragna), trattandosi di un apprezzamento fondato su tutte le risultanze probatorie acquisite e rimesso esclusivamente al giudice, che deve assumere le relative determinazioni a seguito di attenta ponderazione e fornendo, al riguardo, adeguata motivazione ( Cass., 3/2/1993, Gatto). 3.1.Nel caso di specie, i giudici di merito hanno evidenziato che i due frati giunsero sul luogo dopo il sinistro e nemmeno nell'immediatezza di quest'ultimo, avendo lo stesso imputato dichiarato che egli, giunto al convento, aveva riferito del sinistro ad altri due confratelli che si erano poi recati sul posto.

Dunque il giudice di primo grado ritenne non necessario l'esame dei frati, che non erano stati presenti nell'immediatezza del sinistro.

Trattasi di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum, poichè da nessun segmento dell'iter logico —giuridico seguito dai giudici di merito è dato enucleare l'assoluta necessità dell' integrazione probatoria richiesta dalla difesa e la Corte territoriale ha spiegato in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento ( Sez.

U, 24-11-1999, Spina) .

4. Neanche l'ultimo motivo di ricorso può essere accolto, collocandosi sul piano del merito.

Il giudizio sulla tenuità, nella prospettiva delineata dall'art. 131-bis cod. pen., richiede, infatti, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n 13681 del 25-2-2016, Rv. 266590).

Ne deriva che le determinazioni adottate dal giudice a quo, in ordine alla ravvisabilità della particolare tenuità del fatto, sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate da motivazione conforme alle indicazioni enucleabili dalla predetta pronuncia delle Sezioni unite ed esente da vizi logico- giuridici.

Al riguardo, la Corte d'appello ha evidenziato l'intrinseca consistenza del fatto sub iudice, concretatosi in un'omissione di soccorso in presenza di un sinistro di non modesta gravità, in conseguenza del quale la persona offesa venne trasportata in ambulanza al [OSCURATO:PERSONA] dove le vennero riscontrate lesioni guaribili in giorni sette.

L'impianto argomentativo a sostegno della decisione è dunque preciso, adeguato, pienamente coerente con il dictum delle Sezioni unite e perciò del tutto esente da censure.

5. La sentenza impugnata va dunque annullata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione.

Il ricorso va rigettato ai fini civili.

PQM Annulla senza rinvio la sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ()k. --e-t (' z 7 ,z (c ' t/ í: tt rt e 17 t- a [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine ai reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, cod. strada. 2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce prescrizione dei reati sin dal 7 marzo 2021, non essendosi verificata alcuna causa di sospensione, in quanto il rinvio dell'udienza del 27 febbraio 2017 venne disposto di ufficio, senza alcuna richiesta da parte dell'imputato e dopo lo svolgimento di attività istruttoria. 2.1. Erroneamente i giudici di merito hanno attribuito attendibilità alla deposizione della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], nonostante fosse costituita parte civile, e avesse dunque un interesse personale nella causa, e malgrado le innumerevoli contraddizioni che caratterizzano la versione fornita dal Micucci. Il certificato del [OSCURATO:PERSONA] evidenzia, infatti, soltanto un trauma distrattivo del rachide cervicale e una contusione alla spalla destra, con prognosi di sette giorni, senza che vi sia altra documentazione sanitaria. Che il Micucci non avesse lesioni visibili lo si ricava anche dalla deposizione del teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che non si era trattato di un incidente grave. E comunque l'imputato aveva aiutato la persona offesa ad uscire dalla vettura incidentata e si era accertato che quest'ultima non avesse riportato lesioni visibili. La persona offesa era in perfette condizioni e non aveva bisogno alcuno di assistenza e cure. D'altronde neanche il Micucci nell'immediatezza del sinistro ha riferito nulla in ordine alla pretesa fuga dell'altro conducente, a suo dire non identificato. Risulta infatti pacifico che l'imputato si sia fermato e che non abbia tentato la fuga con il proprio veicolo. Ed anzi il [OSCURATO:PERSONA] tornò dopo pochi minuti sul luogo del sinistro, dopo essere andato, a piedi e lasciando l'auto sul posto, al convento, distante poco più di 100 m, e aver lasciato a due suoi confratelli, una volta accertatosi della mancanza di lesioni del conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, l'onere di fornire ai Carabinieri, già chiamati dalla persona offesa, le sue complete generalità e gli estremi della sua patente di guida. Dunque l'accertamento della dinamica del sinistro, con l'immediata assunzione di responsabilità da parte del ricorrente, è stata semplice, come si rileva dal verbale di accertamenti urgenti redatto dai Carabinieri, dove sono puntualmente riportate sia le generalità complete del [OSCURATO:PERSONA] che gli estremi della patente. 2.1. Il giudice avrebbe dovuto attivare i propri poteri officiosi, disponendo, ex art. 507 cod. proc. pen., l'esame dei due sacerdoti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presenti sul luogo del sinistro, audizione che rivestiva certamente connotati di ammissibilità e di rilevanza. 2.2. Ingiustificatamente non è stato applicato l'art. 131 bis cod.pen., in considerazione della sicura occasionalità del fatto e della irrisorietà del danno cagionato alla persona offesa, giudicata guaribile in sette giorni, nonchè della personalità del [OSCURATO:PERSONA]. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento senza rinvio per prescrizione. 4. Con conclusioni scritte, il difensore del ricorrente ha ulteriormente argomentato le proprie tesi, associandosi alle richieste 'del Procuratore generale in ordine alla declaratoria di estinzione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Risalendo il fatto al [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed a prescindere dalle argomentazioni formulate nel primo motivo di ricorso, è maturato il termine prescrizionale, di anni 7 e mesi 6, onde il reato è estinto per prescrizione, essendo il ricorso certamente ammissibile. Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod proc. pen., risultando tutt'altro che evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata, che verranno analizzate nel prosieguo della trattazione, poiché le questioni poste dal ricorrente vanno comunque esaminate ai fini delle statuizioni civili. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, Piras,Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3/9/2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5/7/2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15/4/2004, Antonelli). 2.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che dalla deposizione della persona offesa risulta che l'imputato, nell'immediatezza del sinistro, prima si fermò un istante e poi si allontanò immediatamente. E infatti dalle deposizioni dei testi di polizia ,giudiziaria risulta che all'arrivo degli operanti sul luogo del sinistro era presente solo la persona offesa ma non il [OSCURATO:PERSONA], conducente dell'altra vettura coinvolta nell'incidente e al quale, secondo la ricostruzione di quest'ultimo effettuata dagli operanti, era addebitabile la responsabilità del sinistro. L'assenza del [OSCURATO:PERSONA] si desume, oltre che dalle deposizioni dei predetti Carabinieri, dal fatto che nel verbale di accertamenti non si dà atto della presenza dell'indagato e il verbale di spontanee dichiarazioni di quest'ultimo risulta effettuato soltanto alle ore 13,10 mentre il Micucci venne sentito alle ore 10,50. Lo stesso imputato ha dichiarato di essere tornato al convento subito dopo il sinistro, in quanto alle ore 11 doveva celebrare un matrimonio. Dalle risultanze del verbale di accertamenti e rilievi redatto dalla polizia giudiziaria operante, nonché dalla documentazione prodotta, emerge poi in modo indubbio la piena consapevolezza da parte dell'imputato che la persona offesa, conducente della vettura urtata dal veicolo condotto dal [OSCURATO:PERSONA] e che sarebbe stato poi trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale di Macerata, era bisognosa di aiuto. Ciò nonostante, il [OSCURATO:PERSONA] si allontanava e non prestava soccorso, ritenendo più importante e urgente essere puntuale nella celebrazione del matrimonio. L'imputato tornò sul posto soltanto dopo aver celebrato la cerimonia e dopo essere stato appositamente chiamato. L'impianto argonnentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile,sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 3. In ordine al terzo motivo di ricorso, occorre osservare come l'art 507 cod. proc. pen. ammetta l'integrazione probatoria soltanto ove essa risulti "assolutamente necessaria" ai fini del decidere. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale può ritenersi sussistente il requisito dell'assoluta necessità ove la prova appaia decisiva (Sez. U, 6/11/92, Martin; Cass., 27/9/1997, Papini, Rv. 208009; Cass., 2/12/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 195310), essendo pertanto richiesta una manifesta assoluta necessità della assunzione probatoria (Cass. 8/11/1993, Capizzi; Cass.4/6/1997, Tuccio). Dunque non è censurabile in cassazione, se congruamente motivata, la valutazione della assoluta necessità dell'assunzione della prova, effettuata nel dibattimento di primo grado (Cass.,10/12/1996, Adragna), trattandosi di un apprezzamento fondato su tutte le risultanze probatorie acquisite e rimesso esclusivamente al giudice, che deve assumere le relative determinazioni a seguito di attenta ponderazione e fornendo, al riguardo, adeguata motivazione ( Cass., 3/2/1993, Gatto). 3.1.Nel caso di specie, i giudici di merito hanno evidenziato che i due frati giunsero sul luogo dopo il sinistro e nemmeno nell'immediatezza di quest'ultimo, avendo lo stesso imputato dichiarato che egli, giunto al convento, aveva riferito del sinistro ad altri due confratelli che si erano poi recati sul posto. Dunque il giudice di primo grado ritenne non necessario l'esame dei frati, che non erano stati presenti nell'immediatezza del sinistro. Trattasi di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum, poichè da nessun segmento dell'iter logico —giuridico seguito dai giudici di merito è dato enucleare l'assoluta necessità dell' integrazione probatoria richiesta dalla difesa e la Corte territoriale ha spiegato in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento ( Sez. U, 24-11-1999, Spina) . 4. Neanche l'ultimo motivo di ricorso può essere accolto, collocandosi sul piano del merito. Il giudizio sulla tenuità, nella prospettiva delineata dall'art. 131-bis cod. pen., richiede, infatti, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n 13681 del 25-2-2016, Rv. 266590). Ne deriva che le determinazioni adottate dal giudice a quo, in ordine alla ravvisabilità della particolare tenuità del fatto, sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate da motivazione conforme alle indicazioni enucleabili dalla predetta pronuncia delle Sezioni unite ed esente da vizi logico- giuridici. Al riguardo, la Corte d'appello ha evidenziato l'intrinseca consistenza del fatto sub iudice, concretatosi in un'omissione di soccorso in presenza di un sinistro di non modesta gravità, in conseguenza del quale la persona offesa venne trasportata in ambulanza al [OSCURATO:PERSONA] dove le vennero riscontrate lesioni guaribili in giorni sette. L'impianto argomentativo a sostegno della decisione è dunque preciso, adeguato, pienamente coerente con il dictum delle Sezioni unite e perciò del tutto esente da censure. 5. La sentenza impugnata va dunque annullata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Il ricorso va rigettato ai fini civili. PQM Annulla senza rinvio la sen
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