Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 1984

Cassazione n. 42791/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/03/1984 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 217-224

I. fall.;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'insussistenza della qualifica soggettiva di amministratore unico della società fallita e la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, si rivela generico per aspecificità, nella misura in cui non si confronta con le statuizioni della sentenza impugnata, che invece ha individuato la sua qualifica gestionale, seguendo un corretto itinerario logico-giuridico, coerente con i dati probatori, tra i quali spiccano: le dichiarazioni auto-accusatorie rese al curatore fallimentare da parte dell'odierno ricorrente e, quindi, la relazione ex art. 33 I.fall. di questi (che ha valore di prova documentale, come da giurisprudenza costante), che si è sempre rapportato al ricorrente come amministratore; la sottoscrizione, presso un notaio incaricato, degli atti riguardanti la costituzione della società e, infine, l'apertura da parte sua del conto corrente intestato alla società medesima.

Quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore dall'indagato, anche senza gli avvertimenti previsti dal codice di rito, la giurisprudenza più recente, nel ribadirla, ha anche valutato positivamente la sua compatibilità costituzionale (cfr. Sez. 5, n. 17828 del 9/2/2023, Caserta, Rv. 284589; vedi anche, sul principio di diritto, per tutte, Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/03/1984 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 217-224 I. fall.; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'insussistenza della qualifica soggettiva di amministratore unico della società fallita e la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, si rivela generico per aspecificità, nella misura in cui non si confronta con le statuizioni della sentenza impugnata, che invece ha individuato la sua qualifica gestionale, seguendo un corretto itinerario logico-giuridico, coerente con i dati probatori, tra i quali spiccano: le dichiarazioni auto-accusatorie rese al curatore fallimentare da parte dell'odierno ricorrente e, quindi, la relazione ex art. 33 I.fall. di questi (che ha valore di prova documentale, come da giurisprudenza costante), che si è sempre rapportato al ricorrente come amministratore; la sottoscrizione, presso un notaio incaricato, degli atti riguardanti la costituzione della società e, infine, l'apertura da parte sua del conto corrente intestato alla società medesima. Quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore dall'indagato, anche senza gli avvertimenti previsti dal codice di rito, la giurisprudenza più recente, nel ribadirla, ha anche valutato positivamente la sua compatibilità costituzionale (cfr. Sez. 5, n. 17828 del 9/2/2023, Caserta, Rv. 284589; vedi anche, sul principio di diritto, per tutte, Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42791/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris