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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39628/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha sostituito, per decorrenza dei termini di custodia cautelare, la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora, assistita dalla prescrizione impartita all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 21 alle ore 6 di ogni giorno, in ordine al delitto di cui all'art. 73 d.

P. R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 309.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo non si è interrogato circa il permanere delle esigenze cautelari a fondamento del regime di coercizione personale, nonostante l'art. 307 cod. proc. pen. stabilisca che la misura cautelare in relazione alla quale sono decorsi i termini possa essere sostituita con altra misura gradata solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.

Dunque condizione imprescindibile per l'imposizione di altre misure alla persona posta in libertà per decorrenza dei termini è la permanenza delle ragioni giustificative della custodia cautelare ed in ordine a ciò il giudice a quo avrebbe dovuto motivare.

Viceversa nessuna motivazione si rinviene al riguardo nel testo del provvedimento impugnato.

Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.La doglianza formulata dal ricorrente non può essere accolta.

E' esatta l'affermazione secondo cui il provvedimento ex art. 307 cod. proc. pen. deve contenere la verifica in positivo della persistenza delle condizioni di applicabilità della misura e non un mero richiamo all'accertamento originario, dovendosi dare conto delle ragioni per le quali le esigenze cautelari si ritengono persistenti all'atto dell'applicazione della nuova misura (Sez. 6, n. 15736 del 6-.3-2003).

E, infatti, in quest'ottica, si è affermato che l'inciso contenuto nell'art. 307, comma 1, cod. proc. pen., che consente l'adozione di misure sostitutive solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare, va interpretato nel senso di ricomprendere tanto l'ipotesi della permanenza, totale o parziale, delle originarie esigenze cautelari quanto l'ipotesi della sopravvenienza di nuove esigenze, intervenute alla stessa data della scarcerazione od anche in epoca successiva (Sez. 3, n. 16053 del 26-2-2019, Rv. 275398).

Dunque il giudice di merito non può limitarsi a rilevare l'avvenuto decorso dei termini di fase e a disporre senz'altro la misura cautelare gradata ma, nell'ottica delineata dall'art 307 cod. proc. pen., deve tematizzare il quesito relativo al persistere di un quadro cautelare tale da legittimare la nuova misura.

2. Nel caso di specie, tuttavia, il giudice a quo ha affermato che il quadro cautelare era del tutto immutato, in assenza di elementi di novità.

A fronte di tale affermazione il ricorrente avrebbe dovuto specificare quali elementi il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione nell'ottica della disamina inerente al permanere delle esigenze cautelari e illustrare la rilevanza e lo spessore di tali elementi nella prospettiva della dimostrazione dell'elidersi di tali esigenze.

L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede infatti l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Il requisito della specificità dei motivi implica, quindi, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure stesse, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Cass., 18/10/1995, Arra, Rv. 203513).

Ne deriva che, qualora la parte assuma l'omesso esame di una problematica, è suo onere indicare, con sufficiente precisione e a pena di inammissibilità, quali siano, nell'ambito di tale problematica, gli elementi a sostegno della sua tesi da prendersi in considerazione nonchè gli atti dai quali essi siano desumibili e chiarirne, altresì, l'incidenza sul complessivo compendio probatorio acquisito, sì da potersi inferire la decisività di tali elementi rispetto al provvedimento impugnato.

In difetto di queste specificazioni, non compete alla Corte di cassazione ricercare dati fattuali o processuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez.

U, n. 39061 del 16/7/2009, De lodo, Rv. 244328).

Viceversa, nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dolersi dell'omessa valutazione della problematica inerente al persistere delle esigenze cautelari, senza specificare quali fossero i profili che il giudice avrebbe dovuto vagliare al fine di pervenire all'asserto relativo all'insussistenza di esigenze cautelari tali da legittimare la misura imposta, da quali atti essi fossero enucleabili e quale fosse il loro impatto sul quadro cautelare complessivo e senza formulare alcuna argomentazione a sostegno dell'asserto secondo cui le esigenze cautelari erano venute meno.

Il vizio di mancanza di motivazione può, infatti, essere utilmente dedotto in Cassazione esclusivamente in presenza di elementi trascurati dal giudice di merito ed evidenziati dalla parte, che, per il loro intrinseco spessore, avrebbero potuto condurre, ove fossero stati valutati, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Rv.. 253445).

In difetto di qualunque indicazione in tal senso, da parte del ricorrente, non può dunque non rilevarsi la genericità della prospettazione della doglianza, tanto più che il ricorrente nulla ha controdedotto neanche sulla questione concernente il decorso del tempo, espressamente affrontata dal giudice a quo, che ha escluso la rilevanza di tale elemento ai fini di una valutazione del venir meno delle esigenze cautelari.

3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha sostituito, per decorrenza dei termini di custodia cautelare, la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora, assistita dalla prescrizione impartita all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 21 alle ore 6 di ogni giorno, in ordine al delitto di cui all'art. 73 d. P. R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 309. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo non si è interrogato circa il permanere delle esigenze cautelari a fondamento del regime di coercizione personale, nonostante l'art. 307 cod. proc. pen. stabilisca che la misura cautelare in relazione alla quale sono decorsi i termini possa essere sostituita con altra misura gradata solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare. Dunque condizione imprescindibile per l'imposizione di altre misure alla persona posta in libertà per decorrenza dei termini è la permanenza delle ragioni giustificative della custodia cautelare ed in ordine a ciò il giudice a quo avrebbe dovuto motivare. Viceversa nessuna motivazione si rinviene al riguardo nel testo del provvedimento impugnato. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.La doglianza formulata dal ricorrente non può essere accolta. E' esatta l'affermazione secondo cui il provvedimento ex art. 307 cod. proc. pen. deve contenere la verifica in positivo della persistenza delle condizioni di applicabilità della misura e non un mero richiamo all'accertamento originario, dovendosi dare conto delle ragioni per le quali le esigenze cautelari si ritengono persistenti all'atto dell'applicazione della nuova misura (Sez. 6, n. 15736 del 6-.3-2003). E, infatti, in quest'ottica, si è affermato che l'inciso contenuto nell'art. 307, comma 1, cod. proc. pen., che consente l'adozione di misure sostitutive solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare, va interpretato nel senso di ricomprendere tanto l'ipotesi della permanenza, totale o parziale, delle originarie esigenze cautelari quanto l'ipotesi della sopravvenienza di nuove esigenze, intervenute alla stessa data della scarcerazione od anche in epoca successiva (Sez. 3, n. 16053 del 26-2-2019, Rv. 275398). Dunque il giudice di merito non può limitarsi a rilevare l'avvenuto decorso dei termini di fase e a disporre senz'altro la misura cautelare gradata ma, nell'ottica delineata dall'art 307 cod. proc. pen., deve tematizzare il quesito relativo al persistere di un quadro cautelare tale da legittimare la nuova misura. 2. Nel caso di specie, tuttavia, il giudice a quo ha affermato che il quadro cautelare era del tutto immutato, in assenza di elementi di novità. A fronte di tale affermazione il ricorrente avrebbe dovuto specificare quali elementi il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione nell'ottica della disamina inerente al permanere delle esigenze cautelari e illustrare la rilevanza e lo spessore di tali elementi nella prospettiva della dimostrazione dell'elidersi di tali esigenze. L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede infatti l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Il requisito della specificità dei motivi implica, quindi, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure stesse, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Cass., 18/10/1995, Arra, Rv. 203513). Ne deriva che, qualora la parte assuma l'omesso esame di una problematica, è suo onere indicare, con sufficiente precisione e a pena di inammissibilità, quali siano, nell'ambito di tale problematica, gli elementi a sostegno della sua tesi da prendersi in considerazione nonchè gli atti dai quali essi siano desumibili e chiarirne, altresì, l'incidenza sul complessivo compendio probatorio acquisito, sì da potersi inferire la decisività di tali elementi rispetto al provvedimento impugnato. In difetto di queste specificazioni, non compete alla Corte di cassazione ricercare dati fattuali o processuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. U, n. 39061 del 16/7/2009, De lodo, Rv. 244328). Viceversa, nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dolersi dell'omessa valutazione della problematica inerente al persistere delle esigenze cautelari, senza specificare quali fossero i profili che il giudice avrebbe dovuto vagliare al fine di pervenire all'asserto relativo all'insussistenza di esigenze cautelari tali da legittimare la misura imposta, da quali atti essi fossero enucleabili e quale fosse il loro impatto sul quadro cautelare complessivo e senza formulare alcuna argomentazione a sostegno dell'asserto secondo cui le esigenze cautelari erano venute meno. Il vizio di mancanza di motivazione può, infatti, essere utilmente dedotto in Cassazione esclusivamente in presenza di elementi trascurati dal giudice di merito ed evidenziati dalla parte, che, per il loro intrinseco spessore, avrebbero potuto condurre, ove fossero stati valutati, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Rv.. 253445). In difetto di qualunque indicazione in tal senso, da parte del ricorrente, non può dunque non rilevarsi la genericità della prospettazione della doglianza, tanto più che il ricorrente nulla ha controdedotto neanche sulla questione concernente il decorso del tempo, espressamente affrontata dal giudice a quo, che ha escluso la rilevanza di tale elemento ai fini di una valutazione del venir meno delle esigenze cautelari. 3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorr
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