CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 marzo 2024
Cassazione n. 11892/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 17007- 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] nr. 30, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentati e difesi con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; Ric. 2022n. 17007sez. S2 - ud. 21 - 3 - 20 2 4 - 2 - -controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 240/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLIdel 13/1/2022, pubblicato il 20 / 1 /2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/3/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con il decreto impugnato, la Corte d’appello di Napoli ha limitato l’ammontare dell’indennizzo riconosciuto ai ricorrenti in equa riparazione, per il pregiudizio sofferto dalla durata irragionevole di una procedura fallimentare al cui passivo essi avevano insinuato i propri crediti di lavoro, considerando, ai fini del correttivo di cui all’art. 2 bis comma 3l. 89/2001, l’importo di ciascun credito residuato dopo l’intervento in surroga del Fondo di garanzia INPS; considerato che la questione del valore della domanda, ai fini dell’applicazione del correttivo dell'indennizzo ex 2 bis comma 6 della legge 89/2001, in ipotesi di credito del lavoratore ammesso al passivo con parziale pagamento da parte del Fondo di garanzia INPS, come posta dall’unico motivo di ricorso, risulta allo stato decisa non uniformemente nella giurisprudenza di questa Sezione (v. per tutte, in ultimo, Sez. 2, n. 4746 del 2024 , con richiami e Sez. 2, n. 5757 del 24/02/2023 , con richiami), sicché s i rende necessaria la trattazione della causa in pubblica udienza; P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 21 marzo 2024e, a