CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 1968
Cassazione n. 38920/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui: 012ai5f) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/03/1968 avverso la sentenza del 04/07/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 4 luglio 2025, il Tribunale di Verona, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, n. 4 cod. pen. la pena di finale di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione, per non avere la sentenza impugnata motivato in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen, nonché alle ragioni per cui ha ritenuto fondata la prospettazione accusatoria, limitandosi a richiamare le sole indagini di polizia giudiziaria. Inoltre, ha denunciato l’omessa valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibilepoiché propostofuori dai casi consentiti . Invero, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). È invece inammissibile -poiché non rientra nelle predette ipotesi - «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01). La medesima conclusione vale con riguardo al motivo con cui si deduce violazione di legge e difetto o vizio di motivazione rispetto alla quantificazione della pena della quale non si lamenta l’illegalità (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). 4. L'inammissibilità deve essere dichiarata con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727/2018). 5. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna de l ricorrent e al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuire profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 -01). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]