Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1907/2025
ECLI:EU:C:2025:115
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0353_INF
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 27 febbraio 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(causa C – 353/23 P)
«Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) – Valutazione dei fascicoli di registrazione – Richiesta di studi supplementari ai fini della valutazione del fascicolo di registrazione dell’etere dimetilico – Decisione indirizzata al dichiarante e da questi impugnata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Successiva sostituzione del dichiarante presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) – Impugnazione proposta dal nuovo dichiarante – Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Impugnazione proposta da un’entità che non era parte nel procedimento dinanzi al Tribunale – Irricevibilità»
Impugnazione – Ricevibilità – Impugnazione proposta da un’entità che non è stata parte del procedimento dinanzi al Tribunale – Assenza di circostanze particolari che le conferiscano la legittimazione a proporre impugnazione – Irricevibilità dell’impugnazione
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56, comma 2)
(v. punti 32‑35, 38)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] BV è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
3)
[OSCURATO:PERSONA] (CFE), la Knoell [OSCURATO:PERSONA], la Grillo-Werke AG ed il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico delle proprie spese.