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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1907/2025

ECLI:EU:C:2025:115
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0353_INF

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 27 febbraio 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa C – 353/23 P) «Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) – Valutazione dei fascicoli di registrazione – Richiesta di studi supplementari ai fini della valutazione del fascicolo di registrazione dell’etere dimetilico – Decisione indirizzata al dichiarante e da questi impugnata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Successiva sostituzione del dichiarante presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) – Impugnazione proposta dal nuovo dichiarante – Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Impugnazione proposta da un’entità che non era parte nel procedimento dinanzi al Tribunale – Irricevibilità» Impugnazione – Ricevibilità – Impugnazione proposta da un’entità che non è stata parte del procedimento dinanzi al Tribunale – Assenza di circostanze particolari che le conferiscano la legittimazione a proporre impugnazione – Irricevibilità dell’impugnazione (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56, comma 2) (v. punti 32‑35, 38) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] BV è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). 3) [OSCURATO:PERSONA] (CFE), la Knoell [OSCURATO:PERSONA], la Grillo-Werke AG ed il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0353_INF Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 27 febbraio 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa C – 353/23 P) «Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) – Valutazione dei fascicoli di registrazione – Richiesta di studi supplementari ai fini della valutazione del fascicolo di registrazione dell’etere dimetilico – Decisione indirizzata al dichiarante e da questi impugnata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Successiva sostituzione del dichiarante presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) – Impugnazione proposta dal nuovo dichiarante – Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Impugnazione proposta da un’entità che non era parte nel procedimento dinanzi al Tribunale – Irricevibilità» Impugnazione – Ricevibilità – Impugnazione proposta da un’entità che non è stata parte del procedimento dinanzi al Tribunale – Assenza di circostanze particolari che le conferiscano la legittimazione a proporre impugnazione – Irricevibilità dell’impugnazione (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56, comma 2) (v. punti 32‑35, 38) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] BV è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). 3) [OSCURATO:PERSONA] (CFE), la Knoell [OSCURATO:PERSONA], la Grillo-Werke AG ed il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico delle proprie spese.
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