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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32874/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: PA CIVILE avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, sona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso ch" endo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 19/6/2020, il Tribunale di Napoli ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme in materia di circolazione stradale in danno di [OSCURATO:PERSONA] e condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.

E' stato mandato assolto dal reato di cui all'art. 189 cod. strada.

La Corte d'appello di Napoli, in riforma della pronuncia di cui sopra, ha assolto l'imputato dal reato di lesioni colpose perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, lamentando quanto segue.

I) Violazione degli artt. 125, 129, comma 2, cod. pen., erroneità della motivazione ed error in procedendo.

La Corte di merito, pur ritenendo che il reato sia estinto per intervenuta prescrizione, ha provveduto ad esaminare nel merito la vicenda, stante la costituzione di parte civile nel giudizio.

In realtà, come si evince dall'atto di costituzione, la persona offesa ha inteso costituirsi parte civile solo in relazione al reato di cui all'art. 189 cod. strada, avendo già esercitato l'azione civile nella sede propria in relazione al reato di lesioni.

Pertanto, la verifica nel merito del processo non era necessaria e neppure rituale, non essendovi alcuna questione da decidere sugli interessi civili collegati al reato di lesioni colpose.

II) Mancanza di motivazione sulla pretesa evidenza dell'innocenza dell'imputato; violazione dell'art. 129, comma 2, cod. pen., 125, 192 cod. proc. pen., 143 cod. strada.

Come è noto, il Giudice di appello può addivenire al proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., solo allorquando la valutazione della prova dell'innocenza dell'imputato sia evidente.

Il provvedimento impugnato risulta carente di motivazione sul punto e connotato da palesi incongruità, rilevabili dal confronto tra le argomentazioni contenute in motivazione e le risultanze dibattimentali.

Sulla base di quanto precede la sentenza impugnata sarebbe meritevole di essere annullata senza rinvio ed il reato dovrebbe essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

3. Il P.G., con requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

L'imputato ha presentato memoria difensiva con cui chiede che venga dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale o, in subordine, che lo stesso sia rigettato.

In via ulteriormente gradata, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, chiede che si prenda atto della inesistenza della condanna al risarcimento del danno in favore della persona offesa, non essendovi costituzione di parte civile sul punto.

Chiede infine che questa Corte si pronunci sulle spese di lite.

4. Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse.

Occorre dare seguito all'orientamento di questa Corte in base al quale è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con il quale il pubblico ministero deduca profili di carenza nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", quando la causa estintiva della prescrizione del reato sia già intervenuta, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. 1, n. 2209 del 10/01/2018, Rv. 272367 - 01:" È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con il quale il pubblico ministero deduca profili di carenza nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", quando la causa estintiva della prescrizione del reato era già intervenuta in epoca antecedente all'emissione della sentenza di primo grado, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole; né la mera presenza delle parti civili, che non abbiano impugnato la sentenza d'appello, determina l'operatività dell'art. 578 cod. proc. pen., atteso il contenuto assolutorio delle sentenze di primo e secondo grado.).

L'eventuale accoglimento delle ragioni di doglianza prospettate imporrebbe infatti un giudizio di rinvio che non potrebbe mai sfociare in una statuizione di condanna, rendendo inammissibile il ricorso della parte pubblica ai fini della responsabilità penale [Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Pg in proc.

Briguglio, Rv. 275651; Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Rv. 275651: «È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" e volto ad ottenere l'annullamento per prescrizione maturata successivamente, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole. (In motivazione la Corte ha precisato, altresì, che è irrilevante l'eventuale proposizione del ricorso anche ad opera della parte civile, trattandosi di impugnazioni proposte ad effetti diversi)»; Sez. 1, n. 2209 del 10/01/2018, P.G. in proc.

Conti e altri, Rv. 272367; Sez. 4, n. 23178 del 15/03/2016, P.G. in proc.

Tremontini, Rv. 267940; Sez. 6, n. 16147 del 02/04/2014, Pg in proc.

Re, Rv. 260121; Sez. 6, n. 27355 del 15/03/2013, Benazzo, Rv. 255740].5.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso non consegue la condanna alle spese processuali e alle spese di lite richieste dall'imputato nella memoria difensiva depositata in atti, essendo ricorrente la parte pubblica (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA], così deciso in da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: PA CIVILE avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, sona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso ch" endo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 19/6/2020, il Tribunale di Napoli ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme in materia di circolazione stradale in danno di [OSCURATO:PERSONA] e condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. E' stato mandato assolto dal reato di cui all'art. 189 cod. strada. La Corte d'appello di Napoli, in riforma della pronuncia di cui sopra, ha assolto l'imputato dal reato di lesioni colpose perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, lamentando quanto segue. I) Violazione degli artt. 125, 129, comma 2, cod. pen., erroneità della motivazione ed error in procedendo. La Corte di merito, pur ritenendo che il reato sia estinto per intervenuta prescrizione, ha provveduto ad esaminare nel merito la vicenda, stante la costituzione di parte civile nel giudizio. In realtà, come si evince dall'atto di costituzione, la persona offesa ha inteso costituirsi parte civile solo in relazione al reato di cui all'art. 189 cod. strada, avendo già esercitato l'azione civile nella sede propria in relazione al reato di lesioni. Pertanto, la verifica nel merito del processo non era necessaria e neppure rituale, non essendovi alcuna questione da decidere sugli interessi civili collegati al reato di lesioni colpose. II) Mancanza di motivazione sulla pretesa evidenza dell'innocenza dell'imputato; violazione dell'art. 129, comma 2, cod. pen., 125, 192 cod. proc. pen., 143 cod. strada. Come è noto, il Giudice di appello può addivenire al proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., solo allorquando la valutazione della prova dell'innocenza dell'imputato sia evidente. Il provvedimento impugnato risulta carente di motivazione sul punto e connotato da palesi incongruità, rilevabili dal confronto tra le argomentazioni contenute in motivazione e le risultanze dibattimentali. Sulla base di quanto precede la sentenza impugnata sarebbe meritevole di essere annullata senza rinvio ed il reato dovrebbe essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. 3. Il P.G., con requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L'imputato ha presentato memoria difensiva con cui chiede che venga dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale o, in subordine, che lo stesso sia rigettato. In via ulteriormente gradata, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, chiede che si prenda atto della inesistenza della condanna al risarcimento del danno in favore della persona offesa, non essendovi costituzione di parte civile sul punto. Chiede infine che questa Corte si pronunci sulle spese di lite. 4. Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse. Occorre dare seguito all'orientamento di questa Corte in base al quale è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con il quale il pubblico ministero deduca profili di carenza nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", quando la causa estintiva della prescrizione del reato sia già intervenuta, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. 1, n. 2209 del 10/01/2018, Rv. 272367 - 01:" È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con il quale il pubblico ministero deduca profili di carenza nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", quando la causa estintiva della prescrizione del reato era già intervenuta in epoca antecedente all'emissione della sentenza di primo grado, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole; né la mera presenza delle parti civili, che non abbiano impugnato la sentenza d'appello, determina l'operatività dell'art. 578 cod. proc. pen., atteso il contenuto assolutorio delle sentenze di primo e secondo grado.). L'eventuale accoglimento delle ragioni di doglianza prospettate imporrebbe infatti un giudizio di rinvio che non potrebbe mai sfociare in una statuizione di condanna, rendendo inammissibile il ricorso della parte pubblica ai fini della responsabilità penale [Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Pg in proc. Briguglio, Rv. 275651; Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Rv. 275651: «È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" e volto ad ottenere l'annullamento per prescrizione maturata successivamente, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole. (In motivazione la Corte ha precisato, altresì, che è irrilevante l'eventuale proposizione del ricorso anche ad opera della parte civile, trattandosi di impugnazioni proposte ad effetti diversi)»; Sez. 1, n. 2209 del 10/01/2018, P.G. in proc. Conti e altri, Rv. 272367; Sez. 4, n. 23178 del 15/03/2016, P.G. in proc. Tremontini, Rv. 267940; Sez. 6, n. 16147 del 02/04/2014, Pg in proc. Re, Rv. 260121; Sez. 6, n. 27355 del 15/03/2013, Benazzo, Rv. 255740].5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso non consegue la condanna alle spese processuali e alle spese di lite richieste dall'imputato nella memoria difensiva depositata in atti, essendo ricorrente la parte pubblica (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA], così deciso in da
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