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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10687/2022

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o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze ha riformato limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 5 settembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo, in relazione ai reati ascrittigli (capo A: artt. 110 cod. pen., 223, 216, comma 1, n. 1, 219 legge fall.; capo B: artt. 110 cod. pen., 224, 217, comma 2, legge fall.) il secondo limitatamente al reato di cui al capo A (capo A: artt. 110 cod. pen., 223, 216, comma 1, n. 1, 219 legge fall., con assoluzione dal reato di cui al capo B, per non aver commesso il fatto) alle pene ritenute di giustizia, con pene accessorie fallimentari nella misura di cui all'art. 216, ultimo 1.1.51 tratta delle vicende relative alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 10 aprile 2013, di cui i ricorrenti rispondono a titolo di concorso, [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di diritto, suo figlio Matteo quale socio al 24% della fallita e socio accomandante della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., a cui veniva affittata l'azienda della fallita, a canone indicato nella contestazione come irrisorio rispetto al valore dell'azienda medesima, inferiore al canone di locazione finanziaria e, comunque, mai corrisposto se non a seguito di richiesta della curatela. 2.Avverso l'indicata sentenza propongono tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del difensore, denunciando sei vizi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1 legge fall.

Richiamando i principali arresti di questa Corte di legittimità in tema di bancarotta patrimoniale per distrazione e dissipativa, si sostiene che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto verificare, ai fini della conferma della condanna di primo grado, se vi fosse stata diminuzione della consistenza patrimoniale della fallita collegata all'operazione di affitto di azienda, con squilibrio tra attività e passività idoneo a creare un vulnus all'integrità della garanzia dei creditori, nonché la sussistenza della coscienza e volontà di porre in essere una condotta pericolosa, in concreto, verificando anche se fossero state estinte pregresse posizioni debitorie.

La Corte territoriale, invece, valorizzando un passaggio della deposizione del teste Chiari, consulente della fallita, sottolinea che la s.r.l. nella persona dell'amministratore di diritto, si era rivolta a un professionista per rinvenire una soluzione alla situazione di difficoltà irreversibile in cui versava l'azienda, costituendo ad hoc la s.a.s., per creare reddito, cosa che sarebbe avvenuta nel 2012.

Dunque, la Corte d'appello afferma che, fin dal momento in cui era stata costituita la s.a.s., la fallita già versava in situazione di crisi irreversibile e aveva intrapreso un progetto senza ponderarne la fattibilità, posto che avveniva attraverso altra società, con il medesimo oggetto, operativa nei medesimi luoghi, da parte degli stessi soggetti, con programma, peraltro, sovradimensionato rispetto al territorio in cui la neo costituita società in accomandita semplice era destinata a svolgere la propria attività.

Si considera, errando, a parere dei ricorrenti, l'affitto di azienda quale atto fraudolento, mentre la finalità sarebbe stata quella di risanare l'azienda, senza alcuna dissipazione di beni, prevedendo un canone di affitto congruo rispetto al valore aziendale.

Si assume che:-sull'incongruità del canone di affitto dell'azienda, non è stata svolta alcuna prova, anzi risulta che il curatore aveva cominciato ad esigerne il pagamento, nell'importo così come determinato nel contratto tra le parti; -allegata al contratto di affitto vi era relazione di stima, in base alla quale del tutto congruo risultava il canone di affitto convenuto; -il canone di leasing doveva, secondo il contratto di affitto, essere corrisposto separatamente, rispetto al canone di locazione dell'azienda, direttamente alla società di leasing, con cessione di questo contratto che costituiva il principale debito della fallita e rispetto al quale la s.r.l. aveva la veste di mera utilizzatrice dei beni e non concedente; -la lettera di risoluzione del contratto di leasing è precedente al 5 dicembre 2012, appena nove giorni dopo la stipula del contratto di affitto, dunque [OSCURATO:PERSONA] non era stato nelle condizioni di subentrare in quel contratto, perché immediatamente risolto; -[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. aveva pagato il canone attraverso l'accollo verso la società immobiliare, proprietaria dei locali ove veniva esercitata l'attività, del debito che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva accumulato nei confronti di questa, pari ad euro 16mila, con compensazione dei canoni di affitto di azienda dovuti alla s.r.I., fino a quell'ammontare (per questa ragione i canoni di affitto azienda non erano stati pagati); -dunque l'operazione non sarebbe stata distrattiva ma addirittura vantaggiosa per la s.r.I., consentendole di fare fronte alle proprie obbligazioni e non aveva, quale obiettivo, il depauperamento economico della società; -vi sarebbe stata la tutela dell'avviamento commerciale, tanto che la curatela era stata capace di vendere l'azienda consentendo un recupero per i creditori della fallita; -la cessione del contratto di leasing non aveva comportato alcun nocumento nei confronti dei creditori, realizzandosi questo soltanto quando possa affermarsi che la prosecuzione del contratto di leasing da parte del curatore avrebbe comportato, in concreto, risorse economiche positive e non un onere; -le attività anche da parte di impresa in crisi finanziaria sarebbero consentite ove rivolte, come nella specie, a conservare e proseguire l'attività, in linea con la previsione di cui all'art. 41 Cost.; -il fallimento era stato attivato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], una volta resosi conto dell'impossibilità di prosecuzione dell'attività, a conferma della buona fede del fallito, senza che vi sia prova di creditori insoddisfatti, di lesione della par condicio e della diminuzione della consistenza patrimoniale dell'azienda.

Si richiamano precedenti di legittimità, in tema di bancarotta riparata e infragruppo, tendenti a dare risalto al criterio della prognosi fausta, quando il trasferimento di risorse avviene all'interno del gruppo, senza contropartita, con operazione pure pregiudizievole per la società sacrificata, ma coerente in termini di razionalità economica.

Si evidenzia il difetto di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, invocando la diversa qualificazione quale bancarotta semplice, per fatti di aggravamento del dissesto, ai sensi dell'art. 217, comma 1, n. 3, Legge fall., per essere stata la finalità di [OSCURATO:PERSONA] solo quella di salvare l'azienda, anche se attraverso operazioni imprudenti.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 110 cod. pen. in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1 Legge fall.) per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], quanto al capo A. L'affitto di azienda alla s.a.s. di cui [OSCURATO:PERSONA] era accomandante era stato stipulato per salvare la s.r.I., con operazione concordata dal padre [OSCURATO:PERSONA], con il proprio commercialista, con autonomia di gestione rispetto al figlio.

La Corte territoriale renderebbe motivazione non esauriente sull'elemento soggettivo e sull'influenza causale della condotta.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 217, comma 2, n. 1 legge fall. e 42 cod. pen.

Si tratta, secondo il ricorrente, di reato a dolo generico, per il quale mancherebbe ogni motivazione circa l'elemento soggettivo, trattandosi di scritture contabili depositate presso il commercialista della s.r.I., al quale è emerso debba farsi risalire la sparizione dallo studio dei libri sociali.

In ogni caso, anche a voler aderire all'impostazione della giurisprudenza secondo la quale è sufficiente la mera colpa, non vi sarebbe motivazione sulle concrete operazioni che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto porre in essere per controllare l'operato del consulente. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia omessa motivazione sulla richiesta applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fa li.

L'imputato, con l'atto di appello, aveva chiesto "una diminuzione della pena inflitta rilevando come „. gli elementi di fatto acquisiti nel corso del procedimento erano di per sé tali da giustificare quantomeno una riduzione della pena" (cfr. pag. 38 del ricorso).

Per la difesa, invece, non risulta compiuta, in concreto, la verifica del quantum determinato, nella quota complessiva dell'attivo da ripartire tra i creditori, dalla mancanza delle scritture contabili.

Si tratta di circostanza che poteva essere concessa anche a fronte della contestata circostanza aggravante dell'aver commesso più fatti di bancarotta, con estensione al compartecipe nel reato. 2.5.Con il quinto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.Si basa, detto Odiniego solo sul rilevante importo distratto, senza che questo sia specificato o contestato. 2.6.Con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine all'operatività della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non potendosi ricavare la motivazione del tutto trascurata sul punto, da quella resa ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche (si riportano precedenti in questo senso: Sez. 5, 45533 del 2016). 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, per la precedente udienza del 16 dicembre 2020, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, ha fatto pervenire richieste scritte, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati o, comunque, perché relativi a censure non consentite in sede di legittimità.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1.In tema di bancarotta per distrazione, si osserva che, secondo i principi dettati da questa Corte di legittimità, è centrale la configurazione della fattispecie incriminatrice come reato di pericolo concreto (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgarannella, Rv. 270763).

I giudici di merito, nella specie, accertato l'elemento oggettivo della concreta pericolosità dei fatti distrattivi, hanno evidenziato l'elemento soggettivo, rappresentato dal dolo generico, valorizzando, quale "indice di fraudolenza", l'avvenuto affitto dell'azienda a canone non corrisposto, le cointeressenze della società destinataria dell'affitto, costituita da compagine che aveva, quale socio accomandante, il socio al 24% della fallita, l'accertamento in capo agli agenti della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa, vista anche la concentrazione delle operazioni in epoca di crisi irreversibile della s.r.I., prossima al fallimento ed in favore di altro ente.

Si trattava, peraltro, di società aventi lo stesso oggetto e sede coincidenti, nonostante la riscontrata crisi della s.r.l. operante nell'identico settore.

Va, poi, rilevato che è principio di diritto pacificamente fissato da questa Corte regolatrice (ex multis: Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Caprara, Rv. 263243; Sez. 5, n. 39635 del 23/09/2010, Calderini, Rv. 248658) cui il Collegio intende dare continuità, quello secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta, il recupero del bene distratto non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, il quale — perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore — viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della res, con azioni più o meno agevoli da parte della curatela fallimentare, rappresenta solo un posterius, equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto.

Si rileva, infatti, che il legislatore ha inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, trattandosi di reato di pericolo, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori.

Quanto alla difficile situazione di mercato e alla finalità, indicata come avuta di mira dai ricorrenti, per giustificare le operazioni espletate (risanare l'azienda, tutelare l'avviamento commerciale, prevedere un canone di affitto congruo rispetto al valore aziendale a carico della neo costituita s.a.s.) si tratta di circostanze che non incidono sul perfezionamento del reato di pericolo contestato, in considerazione, peraltro, dell'accertato mancato pagamento di quanto pattuito per l'affitto di azienda, del pagamento, da parte della s.a.s. del canone di locazione dell'immobile ove aveva sede la società, alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quindi con preferenza, in favore di uno dei creditori della s.r.l. quando questa era già in evidente e irreversibile decozione.

Diverso è, infatti, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il canone di locazione dell'immobile, pagato al terzo, in questo caso corrispondendo gli arretrati accumulati dalla s.r.1., dunque favorendo, nell'adempimento, questo creditore rispetto ad altri della medesima società in decozione, altro è il canone di affitto di azienda (congruo, secondo l'indicata relazione di stima ed invece irrisorio, secondo la motivazione logica della Corte territoriale resa a pag. 7) corrisposto soltanto dopo che il curatore lo aveva richiesto, in data 31 maggio 2013, a fronte della stipula dell'affitto risalente al 1 dicembre 2012.

Convincente e non manifestamente illogica, poi, risulta la motivazione della Corte territoriale, nella parte in cui evidenzia l'irrilevanza dell'imputabilità della risoluzione del contratto di leasing all'inadempimento della s.r.I., secondo la ricostruzione della difesa, con impossibilità quindi, per [OSCURATO:PERSONA] e per la s.a.s., di subentrare in quel contratto, perché immediatamente risolto.

L'indicazione dell'avvenuto pagamento del canone di affitto, per effetto dell'accollo del debito della s.r.l. verso la società immobiliare proprietaria dei locali ove veniva esercitata l'attività, è ricostruzione che, comunque, non esclude la natura fraudolenta e distrattiva, rispetto alla par condicio creditorum dell'attività della [OSCURATO:SOCIETA]' infine, appena il caso di osservare che non si possono, peraltro, applicare alla fattispecie in esame, i criteri da tempo affermati da questa Corte di legittimità in tema di "bancarotta riparata".

Essa si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, soltanto quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno, non rilevando, invece, contrariamente a quanto sembrano ritenere i ricorrenti, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione.

Pertanto risulta irrilevante, ai fini dell'esclusione dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione o dissipazione, che l'attività restitutoria o riparatoria, consistente in qualsiasi operazione idonea a reintegrare il patrimonio dell'impresa annullando ogni potenziale pericolo per le ragioni del ceto creditorio, derivante da pregresse condotte, sia posta in essere in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento per iniziativa del curatore (cfr. Sez. 5, n. 4790 del 20.10.2015, Rv. 266025; Sez. 5, n. 52077 del 4.11.2014, Rv. 261347; Sez. 5, n. 28514 del 23.4.2013, Rv. 255576).

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Immune da censure di ogni tipo è la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui individua il concorso di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt.110 cod. pen. in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1 Legge fall., con riferimento al capo A. In materia di reati fallimentari, nell'ipotesi di fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione, con riferimento alla partecipazione dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore di società, deve ritenersi che il soggetto esterno alla società fallita può concorrere nel reato proprio, mediante condotta agevolativa di quella dell'intraneus, nella consapevolezza della funzione di supporto all'attività di sottrazione dal patrimonio sociale e suo depauperamento ai danni della classe creditoria, in caso di fallimento.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, dunque, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156).

Nel caso al vaglio la distrazione, secondo le convergenti sentenze di merito, è indicata come realizzata attraverso un'azione combinata, ove la consapevolezza del partecipe extraneus, abbraccia le varie condotte tra loro inscidibilmente connesse e finalizzate all'evento conclusivo, ben rappresentato in capo all'estraneo, tenuto conto della qualità di socio di minoranza della fallita, già in situazione di crisi irreversibile al momento di costituzione della s.a.s. di cui era accomandante.

In tal caso, dunque, [OSCURATO:PERSONA] viene reputato, con ragionamento non manifestamente illogico, concorrente nell'attività distrattiva posta in essere dal padre, avendo portato ad esecuzione la conclusione di un contratto (nella specie affitto di azienda) privo d'effettiva contropartita e, comunque, preordinato ad operare a scapito dei creditori.

1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Quanto alla censura relativa all'esistenza di un terzo al quale era stata affidata la tenuta delle scritture contabili della s.r.I., si osserva che è principio pacifico, espresso reiteratamente da questa Corte di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, quello secondo il quale non può escludersi la responsabilità dell'imprenditore e, comunque, dell'amministratore di diritto, ove la contabilità sia affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, dovendosi logicamente presumere che la contabilità sia stata redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggetti, che restano, perciò, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera contabilità.

E', infatti, diretto e personale l'obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture (Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 25795001; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251) connesso ai doveri di vigilanza e controllo che derivano dall'accettazione della carica (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816).

Si osserva, poi, che la bancarotta semplice è reato di pericolo presunto che, mirando ad evitare che sussistano ostacoli all'attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi.

Sicché, integra la fattispecie incriminatrice il mero inadempimento di un precetto formale (condotta imposta all'imprenditore dall'art. 2214 cod. civ.) che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori.

In linea con tale ragionamento, questa Corte ha ritenuto sussistente in capo all'imprenditore o amministratore, l'obbligo di tenere le scritture contabili fino a quando l'azienda non abbia formalmente cessato l'attività, quindi anche se manchino passività insolute e la cessazione dell'attività commerciale, sia pure in concreto sussistente, non sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20911 del 19/04/2011, Galiero, Rv. 250407; Sez. 5, n. 15516 del 11/02/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250086; Sez. 5, n. 35168 del 11/07/2005, Scoyni, Rv. 232572; Sez. 5, n. 4727 del 15/03/2000, Albini, Rv. 215985).

Sotto il profilo soggettivo, poi, è noto che ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 217 cit., l'imprenditore non deve agire con la coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l'interesse dei creditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali, ma deve prefigurarsi anche un obiettivo vantaggioso per l'impresa (Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 251218; Sez. 5, n. 6462 del 04/11/2004, dep. 2005, Garattoni, Rv. 231394; Sez. 5, n. 24231 del 20/03/2003, Griffini, Rv. 225937; Sez. 5, n. 2876 del 10/06/08, Vichi, Ry.212608; Sez. 5, n. 38835 del 23/10/2002, Galluccio, Rv.225398).

1.4. Il quarto motivo è inammissibile.

Dalla sintesi del motivo di appello, riportato dallo stesso ricorrente a pag. 38 del ricorso, risulta che la richiesta, formulata in quella sede, non atteneva, specificamente, al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fall. (l'imputato, con l'atto di appello, aveva chiesto "una diminuzione della pena inflitta rilevando come ... gli elementi di fatto acquisiti nel corso del procedimento erano di per sé tali da giustificare quantomeno una riduzione della pena" (cfr. pag. 38 del ricorso).

Tanto, peraltro, risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di gravame contenuti a pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata.

Il motivo, dunque, pur riportando un'articolata e completa panoramica dei principali arresti di questa Corte di legittimità sul tema, è inammissibile perché non devoluto, nei termini precisati con il ricorso per cassazione, con l'atto di appello.

Invero, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3 e 609, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello, trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631).

In applicazione di detto principio, ad esempio, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa contestarsi per la prima volta in sede di legittimità la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stato dedotto il difetto dell'elemento psicologico (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202) l'applicazione di criteri di liquidazione del danno diversi da quelli correnti (Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015, Rv. 263824) ovvero dedursi la pretesa natura pertinenziale di un intervento edilizio (Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008, Rv. 242169).1.5.11 quinto motivo è inammissibile posto che involge un potere rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, nella specie esercitato dalla Corte territoriale correttamente e senza arbitrio, dandone atto con motivazione sufficiente, sebbene essenziale (tra le altre, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826) operando, questa, rinvio all'entità dell'importo oggetto dì distrazione, dunque, facendo espresso riferimento alle modalità della condotta, elemento di cui all'art. 133 comma 1 n. 1 cod. pen., espressamente richiamato dall'art. 62-bis cod. pen. 1.6.11 sesto motivo è inammissibile posto che non risulta, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, che la richiesta sia stata formulata alla Corte territoriale, pur vigendo l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. all'atto della pronuncia di primo grado (5 settembre 2017) e, dunque, alla data dell'impugnazione.

Sul punto invero, questa Corte afferma il costante principio (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5,n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940) secondo il quale non possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione.

Inoltre, si osserva che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, in un caso, come quello in esame, in cui l'istituto era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello.

Vi osta, infatti, la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789).

2. Segue la condanna di ciascun ricorrente, al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili relativi alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000) al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze ha riformato limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 5 settembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo, in relazione ai reati ascrittigli (capo A: artt. 110 cod. pen., 223, 216, comma 1, n. 1, 219 legge fall.; capo B: artt. 110 cod. pen., 224, 217, comma 2, legge fall.) il secondo limitatamente al reato di cui al capo A (capo A: artt. 110 cod. pen., 223, 216, comma 1, n. 1, 219 legge fall., con assoluzione dal reato di cui al capo B, per non aver commesso il fatto) alle pene ritenute di giustizia, con pene accessorie fallimentari nella misura di cui all'art. 216, ultimo 1.1.51 tratta delle vicende relative alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 10 aprile 2013, di cui i ricorrenti rispondono a titolo di concorso, [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di diritto, suo figlio Matteo quale socio al 24% della fallita e socio accomandante della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., a cui veniva affittata l'azienda della fallita, a canone indicato nella contestazione come irrisorio rispetto al valore dell'azienda medesima, inferiore al canone di locazione finanziaria e, comunque, mai corrisposto se non a seguito di richiesta della curatela. 2.Avverso l'indicata sentenza propongono tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del difensore, denunciando sei vizi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1 legge fall. Richiamando i principali arresti di questa Corte di legittimità in tema di bancarotta patrimoniale per distrazione e dissipativa, si sostiene che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto verificare, ai fini della conferma della condanna di primo grado, se vi fosse stata diminuzione della consistenza patrimoniale della fallita collegata all'operazione di affitto di azienda, con squilibrio tra attività e passività idoneo a creare un vulnus all'integrità della garanzia dei creditori, nonché la sussistenza della coscienza e volontà di porre in essere una condotta pericolosa, in concreto, verificando anche se fossero state estinte pregresse posizioni debitorie. La Corte territoriale, invece, valorizzando un passaggio della deposizione del teste Chiari, consulente della fallita, sottolinea che la s.r.l. nella persona dell'amministratore di diritto, si era rivolta a un professionista per rinvenire una soluzione alla situazione di difficoltà irreversibile in cui versava l'azienda, costituendo ad hoc la s.a.s., per creare reddito, cosa che sarebbe avvenuta nel 2012. Dunque, la Corte d'appello afferma che, fin dal momento in cui era stata costituita la s.a.s., la fallita già versava in situazione di crisi irreversibile e aveva intrapreso un progetto senza ponderarne la fattibilità, posto che avveniva attraverso altra società, con il medesimo oggetto, operativa nei medesimi luoghi, da parte degli stessi soggetti, con programma, peraltro, sovradimensionato rispetto al territorio in cui la neo costituita società in accomandita semplice era destinata a svolgere la propria attività. Si considera, errando, a parere dei ricorrenti, l'affitto di azienda quale atto fraudolento, mentre la finalità sarebbe stata quella di risanare l'azienda, senza alcuna dissipazione di beni, prevedendo un canone di affitto congruo rispetto al valore aziendale. Si assume che:-sull'incongruità del canone di affitto dell'azienda, non è stata svolta alcuna prova, anzi risulta che il curatore aveva cominciato ad esigerne il pagamento, nell'importo così come determinato nel contratto tra le parti; -allegata al contratto di affitto vi era relazione di stima, in base alla quale del tutto congruo risultava il canone di affitto convenuto; -il canone di leasing doveva, secondo il contratto di affitto, essere corrisposto separatamente, rispetto al canone di locazione dell'azienda, direttamente alla società di leasing, con cessione di questo contratto che costituiva il principale debito della fallita e rispetto al quale la s.r.l. aveva la veste di mera utilizzatrice dei beni e non concedente; -la lettera di risoluzione del contratto di leasing è precedente al 5 dicembre 2012, appena nove giorni dopo la stipula del contratto di affitto, dunque [OSCURATO:PERSONA] non era stato nelle condizioni di subentrare in quel contratto, perché immediatamente risolto; -[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. aveva pagato il canone attraverso l'accollo verso la società immobiliare, proprietaria dei locali ove veniva esercitata l'attività, del debito che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva accumulato nei confronti di questa, pari ad euro 16mila, con compensazione dei canoni di affitto di azienda dovuti alla s.r.I., fino a quell'ammontare (per questa ragione i canoni di affitto azienda non erano stati pagati); -dunque l'operazione non sarebbe stata distrattiva ma addirittura vantaggiosa per la s.r.I., consentendole di fare fronte alle proprie obbligazioni e non aveva, quale obiettivo, il depauperamento economico della società; -vi sarebbe stata la tutela dell'avviamento commerciale, tanto che la curatela era stata capace di vendere l'azienda consentendo un recupero per i creditori della fallita; -la cessione del contratto di leasing non aveva comportato alcun nocumento nei confronti dei creditori, realizzandosi questo soltanto quando possa affermarsi che la prosecuzione del contratto di leasing da parte del curatore avrebbe comportato, in concreto, risorse economiche positive e non un onere; -le attività anche da parte di impresa in crisi finanziaria sarebbero consentite ove rivolte, come nella specie, a conservare e proseguire l'attività, in linea con la previsione di cui all'art. 41 Cost.; -il fallimento era stato attivato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], una volta resosi conto dell'impossibilità di prosecuzione dell'attività, a conferma della buona fede del fallito, senza che vi sia prova di creditori insoddisfatti, di lesione della par condicio e della diminuzione della consistenza patrimoniale dell'azienda. Si richiamano precedenti di legittimità, in tema di bancarotta riparata e infragruppo, tendenti a dare risalto al criterio della prognosi fausta, quando il trasferimento di risorse avviene all'interno del gruppo, senza contropartita, con operazione pure pregiudizievole per la società sacrificata, ma coerente in termini di razionalità economica. Si evidenzia il difetto di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, invocando la diversa qualificazione quale bancarotta semplice, per fatti di aggravamento del dissesto, ai sensi dell'art. 217, comma 1, n. 3, Legge fall., per essere stata la finalità di [OSCURATO:PERSONA] solo quella di salvare l'azienda, anche se attraverso operazioni imprudenti. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 110 cod. pen. in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1 Legge fall.) per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], quanto al capo A. L'affitto di azienda alla s.a.s. di cui [OSCURATO:PERSONA] era accomandante era stato stipulato per salvare la s.r.I., con operazione concordata dal padre [OSCURATO:PERSONA], con il proprio commercialista, con autonomia di gestione rispetto al figlio. La Corte territoriale renderebbe motivazione non esauriente sull'elemento soggettivo e sull'influenza causale della condotta. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 217, comma 2, n. 1 legge fall. e 42 cod. pen. Si tratta, secondo il ricorrente, di reato a dolo generico, per il quale mancherebbe ogni motivazione circa l'elemento soggettivo, trattandosi di scritture contabili depositate presso il commercialista della s.r.I., al quale è emerso debba farsi risalire la sparizione dallo studio dei libri sociali. In ogni caso, anche a voler aderire all'impostazione della giurisprudenza secondo la quale è sufficiente la mera colpa, non vi sarebbe motivazione sulle concrete operazioni che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto porre in essere per controllare l'operato del consulente. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia omessa motivazione sulla richiesta applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fa li. L'imputato, con l'atto di appello, aveva chiesto "una diminuzione della pena inflitta rilevando come „. gli elementi di fatto acquisiti nel corso del procedimento erano di per sé tali da giustificare quantomeno una riduzione della pena" (cfr. pag. 38 del ricorso). Per la difesa, invece, non risulta compiuta, in concreto, la verifica del quantum determinato, nella quota complessiva dell'attivo da ripartire tra i creditori, dalla mancanza delle scritture contabili. Si tratta di circostanza che poteva essere concessa anche a fronte della contestata circostanza aggravante dell'aver commesso più fatti di bancarotta, con estensione al compartecipe nel reato. 2.5.Con il quinto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.Si basa, detto Odiniego solo sul rilevante importo distratto, senza che questo sia specificato o contestato. 2.6.Con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine all'operatività della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non potendosi ricavare la motivazione del tutto trascurata sul punto, da quella resa ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche (si riportano precedenti in questo senso: Sez. 5, 45533 del 2016). 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, per la precedente udienza del 16 dicembre 2020, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, ha fatto pervenire richieste scritte, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati o, comunque, perché relativi a censure non consentite in sede di legittimità. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1.In tema di bancarotta per distrazione, si osserva che, secondo i principi dettati da questa Corte di legittimità, è centrale la configurazione della fattispecie incriminatrice come reato di pericolo concreto (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgarannella, Rv. 270763). I giudici di merito, nella specie, accertato l'elemento oggettivo della concreta pericolosità dei fatti distrattivi, hanno evidenziato l'elemento soggettivo, rappresentato dal dolo generico, valorizzando, quale "indice di fraudolenza", l'avvenuto affitto dell'azienda a canone non corrisposto, le cointeressenze della società destinataria dell'affitto, costituita da compagine che aveva, quale socio accomandante, il socio al 24% della fallita, l'accertamento in capo agli agenti della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa, vista anche la concentrazione delle operazioni in epoca di crisi irreversibile della s.r.I., prossima al fallimento ed in favore di altro ente. Si trattava, peraltro, di società aventi lo stesso oggetto e sede coincidenti, nonostante la riscontrata crisi della s.r.l. operante nell'identico settore. Va, poi, rilevato che è principio di diritto pacificamente fissato da questa Corte regolatrice (ex multis: Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Caprara, Rv. 263243; Sez. 5, n. 39635 del 23/09/2010, Calderini, Rv. 248658) cui il Collegio intende dare continuità, quello secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta, il recupero del bene distratto non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, il quale — perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore — viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della res, con azioni più o meno agevoli da parte della curatela fallimentare, rappresenta solo un posterius, equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto. Si rileva, infatti, che il legislatore ha inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, trattandosi di reato di pericolo, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori. Quanto alla difficile situazione di mercato e alla finalità, indicata come avuta di mira dai ricorrenti, per giustificare le operazioni espletate (risanare l'azienda, tutelare l'avviamento commerciale, prevedere un canone di affitto congruo rispetto al valore aziendale a carico della neo costituita s.a.s.) si tratta di circostanze che non incidono sul perfezionamento del reato di pericolo contestato, in considerazione, peraltro, dell'accertato mancato pagamento di quanto pattuito per l'affitto di azienda, del pagamento, da parte della s.a.s. del canone di locazione dell'immobile ove aveva sede la società, alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quindi con preferenza, in favore di uno dei creditori della s.r.l. quando questa era già in evidente e irreversibile decozione. Diverso è, infatti, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il canone di locazione dell'immobile, pagato al terzo, in questo caso corrispondendo gli arretrati accumulati dalla s.r.1., dunque favorendo, nell'adempimento, questo creditore rispetto ad altri della medesima società in decozione, altro è il canone di affitto di azienda (congruo, secondo l'indicata relazione di stima ed invece irrisorio, secondo la motivazione logica della Corte territoriale resa a pag. 7) corrisposto soltanto dopo che il curatore lo aveva richiesto, in data 31 maggio 2013, a fronte della stipula dell'affitto risalente al 1 dicembre 2012. Convincente e non manifestamente illogica, poi, risulta la motivazione della Corte territoriale, nella parte in cui evidenzia l'irrilevanza dell'imputabilità della risoluzione del contratto di leasing all'inadempimento della s.r.I., secondo la ricostruzione della difesa, con impossibilità quindi, per [OSCURATO:PERSONA] e per la s.a.s., di subentrare in quel contratto, perché immediatamente risolto. L'indicazione dell'avvenuto pagamento del canone di affitto, per effetto dell'accollo del debito della s.r.l. verso la società immobiliare proprietaria dei locali ove veniva esercitata l'attività, è ricostruzione che, comunque, non esclude la natura fraudolenta e distrattiva, rispetto alla par condicio creditorum dell'attività della [OSCURATO:SOCIETA]' infine, appena il caso di osservare che non si possono, peraltro, applicare alla fattispecie in esame, i criteri da tempo affermati da questa Corte di legittimità in tema di "bancarotta riparata". Essa si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, soltanto quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno, non rilevando, invece, contrariamente a quanto sembrano ritenere i ricorrenti, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione. Pertanto risulta irrilevante, ai fini dell'esclusione dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione o dissipazione, che l'attività restitutoria o riparatoria, consistente in qualsiasi operazione idonea a reintegrare il patrimonio dell'impresa annullando ogni potenziale pericolo per le ragioni del ceto creditorio, derivante da pregresse condotte, sia posta in essere in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento per iniziativa del curatore (cfr. Sez. 5, n. 4790 del 20.10.2015, Rv. 266025; Sez. 5, n. 52077 del 4.11.2014, Rv. 261347; Sez. 5, n. 28514 del 23.4.2013, Rv. 255576). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Immune da censure di ogni tipo è la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui individua il concorso di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt.110 cod. pen. in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1 Legge fall., con riferimento al capo A. In materia di reati fallimentari, nell'ipotesi di fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione, con riferimento alla partecipazione dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore di società, deve ritenersi che il soggetto esterno alla società fallita può concorrere nel reato proprio, mediante condotta agevolativa di quella dell'intraneus, nella consapevolezza della funzione di supporto all'attività di sottrazione dal patrimonio sociale e suo depauperamento ai danni della classe creditoria, in caso di fallimento. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, dunque, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156). Nel caso al vaglio la distrazione, secondo le convergenti sentenze di merito, è indicata come realizzata attraverso un'azione combinata, ove la consapevolezza del partecipe extraneus, abbraccia le varie condotte tra loro inscidibilmente connesse e finalizzate all'evento conclusivo, ben rappresentato in capo all'estraneo, tenuto conto della qualità di socio di minoranza della fallita, già in situazione di crisi irreversibile al momento di costituzione della s.a.s. di cui era accomandante. In tal caso, dunque, [OSCURATO:PERSONA] viene reputato, con ragionamento non manifestamente illogico, concorrente nell'attività distrattiva posta in essere dal padre, avendo portato ad esecuzione la conclusione di un contratto (nella specie affitto di azienda) privo d'effettiva contropartita e, comunque, preordinato ad operare a scapito dei creditori. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Quanto alla censura relativa all'esistenza di un terzo al quale era stata affidata la tenuta delle scritture contabili della s.r.I., si osserva che è principio pacifico, espresso reiteratamente da questa Corte di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, quello secondo il quale non può escludersi la responsabilità dell'imprenditore e, comunque, dell'amministratore di diritto, ove la contabilità sia affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, dovendosi logicamente presumere che la contabilità sia stata redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggetti, che restano, perciò, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera contabilità. E', infatti, diretto e personale l'obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture (Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 25795001; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251) connesso ai doveri di vigilanza e controllo che derivano dall'accettazione della carica (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816). Si osserva, poi, che la bancarotta semplice è reato di pericolo presunto che, mirando ad evitare che sussistano ostacoli all'attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi. Sicché, integra la fattispecie incriminatrice il mero inadempimento di un precetto formale (condotta imposta all'imprenditore dall'art. 2214 cod. civ.) che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori. In linea con tale ragionamento, questa Corte ha ritenuto sussistente in capo all'imprenditore o amministratore, l'obbligo di tenere le scritture contabili fino a quando l'azienda non abbia formalmente cessato l'attività, quindi anche se manchino passività insolute e la cessazione dell'attività commerciale, sia pure in concreto sussistente, non sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20911 del 19/04/2011, Galiero, Rv. 250407; Sez. 5, n. 15516 del 11/02/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250086; Sez. 5, n. 35168 del 11/07/2005, Scoyni, Rv. 232572; Sez. 5, n. 4727 del 15/03/2000, Albini, Rv. 215985). Sotto il profilo soggettivo, poi, è noto che ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 217 cit., l'imprenditore non deve agire con la coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l'interesse dei creditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali, ma deve prefigurarsi anche un obiettivo vantaggioso per l'impresa (Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 251218; Sez. 5, n. 6462 del 04/11/2004, dep. 2005, Garattoni, Rv. 231394; Sez. 5, n. 24231 del 20/03/2003, Griffini, Rv. 225937; Sez. 5, n. 2876 del 10/06/08, Vichi, Ry.212608; Sez. 5, n. 38835 del 23/10/2002, Galluccio, Rv.225398). 1.4. Il quarto motivo è inammissibile. Dalla sintesi del motivo di appello, riportato dallo stesso ricorrente a pag. 38 del ricorso, risulta che la richiesta, formulata in quella sede, non atteneva, specificamente, al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fall. (l'imputato, con l'atto di appello, aveva chiesto "una diminuzione della pena inflitta rilevando come ... gli elementi di fatto acquisiti nel corso del procedimento erano di per sé tali da giustificare quantomeno una riduzione della pena" (cfr. pag. 38 del ricorso). Tanto, peraltro, risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di gravame contenuti a pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata. Il motivo, dunque, pur riportando un'articolata e completa panoramica dei principali arresti di questa Corte di legittimità sul tema, è inammissibile perché non devoluto, nei termini precisati con il ricorso per cassazione, con l'atto di appello. Invero, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3 e 609, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello, trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). In applicazione di detto principio, ad esempio, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa contestarsi per la prima volta in sede di legittimità la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stato dedotto il difetto dell'elemento psicologico (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202) l'applicazione di criteri di liquidazione del danno diversi da quelli correnti (Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015, Rv. 263824) ovvero dedursi la pretesa natura pertinenziale di un intervento edilizio (Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008, Rv. 242169).1.5.11 quinto motivo è inammissibile posto che involge un potere rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, nella specie esercitato dalla Corte territoriale correttamente e senza arbitrio, dandone atto con motivazione sufficiente, sebbene essenziale (tra le altre, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826) operando, questa, rinvio all'entità dell'importo oggetto dì distrazione, dunque, facendo espresso riferimento alle modalità della condotta, elemento di cui all'art. 133 comma 1 n. 1 cod. pen., espressamente richiamato dall'art. 62-bis cod. pen. 1.6.11 sesto motivo è inammissibile posto che non risulta, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, che la richiesta sia stata formulata alla Corte territoriale, pur vigendo l'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. all'atto della pronuncia di primo grado (5 settembre 2017) e, dunque, alla data dell'impugnazione. Sul punto invero, questa Corte afferma il costante principio (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5,n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940) secondo il quale non possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. Inoltre, si osserva che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, in un caso, come quello in esame, in cui l'istituto era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello. Vi osta, infatti, la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789). 2. Segue la condanna di ciascun ricorrente, al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili relativi alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000) al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro t
Sentenza Cassazione n. 10687/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris