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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 37038/2021

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o la seguente SENTENZA sul ricorso 11009-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 287, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 3101 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] D'ARCO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 874/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/02/2017 R.G.N. 1763/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. 7" [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 16 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Noia e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], h-ELtcé- CoPPOLA [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Pomigliano d'Arco, avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico connesso alla maggior usura psicofisica derivante dall'essere stato egli, vigile urbano in servizio presso il predetto Comune, richiesto di prestare la propria attività per sette giorni consecutivi, comprensivi della domenica, nel periodo 2002/2012, senza fruire del riposo settimanale.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto ultrapetita il riconoscimento da parte del giudice di prime cure del compenso di natura retributiva ex art. 24 CCNL per il comparto Autonomie locali in quanto per nulla rivendicato dagli istanti ed infondata la pretesa risarcitoria in quanto avanzata, da un lato, prescindendo del tutto dalla disciplina contrattuale collettiva che, nell'introdurre una deroga al principio che impone la concessione di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro, remunera la prestazione del personale in turno per l'erogazione di servizi da garantire con continuità già tenendo conto della maggiore penosità della stessa e , dall'altro, senza allegare e provare uno specifico danno conseguente a tale modalità di impiego ulteriore rispetto alla mera usura psico-fisica considerata dalla disciplina contrattuale.

Per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune; Il procuratore generale ha depositato la sua requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in una con il vizio di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale l'incongruità logica e giuridica del ritenuto vizio di ultrapetizione che inficerebbe la sentenza di primo grado, ben potendo il giudice fondare la conferma della pronunzia di primo grado su una ricostruzione dei fatti incentrata sullo svolgimento della prestazione lavorativa oltre il sesto giorno senza fruire nei termini del riposo compensativo.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 del CCNL per il comparto Autonomie locali del 14.7.2000, i ricorrenti imputano alla Corte territoriale l'erroneità dell'interpretazione della disciplina contrattuale quanto alla lettura datane come volta a ristorare il danno da usura psico-fisica anziché il mero disagio connesso al lavoro in turni.

Con il terzo motivo, rubricato con riferimento agli artt. 36 Cost e 2109 c.c., si censura il contrasto del pronunciamento della Corte territoriale con i principi posti in materia di riposi dalla Costituzione e dalla legge ordinaria.

Il primo motivo deve ritenersi inammissibile non risultando decisiva la confutazione della pronunzia della Corte territoriale con riguardo al vizio di ultrapetizione, atteso che la statuizione resa dal giudice di primo grado risulta in ogni caso travolta dalla sancita inapplicabilità alla fattispecie della disciplina contrattuale di cui all'art. 24 del CCNL alla quale la Corte territoriale approda sulla base di una interpretazione che, conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, si sottrae alle censure di cui al secondo e terzo motivo.

Rilevata l'assoluta infondatezza del primo motivo, non emergendo il denunciato travisamento di elementi di fatto e di diritto propri della presente controversia e risultando, pertanto, la motivazione dell'impugnata sentenza pienamente congrua alla fattispecie oggetto del giudizio, si deve ritenere come le ulteriori censure proposte non siano suscettibili di accoglimento.

In effetti, la Corte territoriale, pienamente consapevole dell'essere la domanda proposta rivolta al riconoscimento del risarcimento del danno connesso alla circostanza della prestazione di lavoro oltre il sesto giorno consecutivo considerata in sé, ovvero in relazione alla maggiore penosità che vi si riconnette per il solo fatto di averla svolta, si è attenuta all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., 25.7.2016, nn. 15267 e 15268) che, distinguendo tra l'art. 22 e l'art. 24 del CCNL ha ricondotto la fattispecie de qua, relativa al ritardo nella fruizione della pausa di riposo del personale turnista, alla prima delle predette disposizioni riconoscendo alla maggiorazione ivi prevista a fronte del pregiudizio de quo valenza compensativa (cfr., da ultimo, Cass., ord., 17990/2017 e Cass., ord., 30365/2017). - Il ricorso va, dunque, rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso 11009-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 287, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 3101 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] D'ARCO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 874/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/02/2017 R.G.N. 1763/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. 7" [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 16 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Noia e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], h-ELtcé- CoPPOLA [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Pomigliano d'Arco, avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico connesso alla maggior usura psicofisica derivante dall'essere stato egli, vigile urbano in servizio presso il predetto Comune, richiesto di prestare la propria attività per sette giorni consecutivi, comprensivi della domenica, nel periodo 2002/2012, senza fruire del riposo settimanale. La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto ultrapetita il riconoscimento da parte del giudice di prime cure del compenso di natura retributiva ex art. 24 CCNL per il comparto Autonomie locali in quanto per nulla rivendicato dagli istanti ed infondata la pretesa risarcitoria in quanto avanzata, da un lato, prescindendo del tutto dalla disciplina contrattuale collettiva che, nell'introdurre una deroga al principio che impone la concessione di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro, remunera la prestazione del personale in turno per l'erogazione di servizi da garantire con continuità già tenendo conto della maggiore penosità della stessa e , dall'altro, senza allegare e provare uno specifico danno conseguente a tale modalità di impiego ulteriore rispetto alla mera usura psico-fisica considerata dalla disciplina contrattuale. Per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune; Il procuratore generale ha depositato la sua requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in una con il vizio di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale l'incongruità logica e giuridica del ritenuto vizio di ultrapetizione che inficerebbe la sentenza di primo grado, ben potendo il giudice fondare la conferma della pronunzia di primo grado su una ricostruzione dei fatti incentrata sullo svolgimento della prestazione lavorativa oltre il sesto giorno senza fruire nei termini del riposo compensativo. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 del CCNL per il comparto Autonomie locali del 14.7.2000, i ricorrenti imputano alla Corte territoriale l'erroneità dell'interpretazione della disciplina contrattuale quanto alla lettura datane come volta a ristorare il danno da usura psico-fisica anziché il mero disagio connesso al lavoro in turni. Con il terzo motivo, rubricato con riferimento agli artt. 36 Cost e 2109 c.c., si censura il contrasto del pronunciamento della Corte territoriale con i principi posti in materia di riposi dalla Costituzione e dalla legge ordinaria. Il primo motivo deve ritenersi inammissibile non risultando decisiva la confutazione della pronunzia della Corte territoriale con riguardo al vizio di ultrapetizione, atteso che la statuizione resa dal giudice di primo grado risulta in ogni caso travolta dalla sancita inapplicabilità alla fattispecie della disciplina contrattuale di cui all'art. 24 del CCNL alla quale la Corte territoriale approda sulla base di una interpretazione che, conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, si sottrae alle censure di cui al secondo e terzo motivo. Rilevata l'assoluta infondatezza del primo motivo, non emergendo il denunciato travisamento di elementi di fatto e di diritto propri della presente controversia e risultando, pertanto, la motivazione dell'impugnata sentenza pienamente congrua alla fattispecie oggetto del giudizio, si deve ritenere come le ulteriori censure proposte non siano suscettibili di accoglimento. In effetti, la Corte territoriale, pienamente consapevole dell'essere la domanda proposta rivolta al riconoscimento del risarcimento del danno connesso alla circostanza della prestazione di lavoro oltre il sesto giorno consecutivo considerata in sé, ovvero in relazione alla maggiore penosità che vi si riconnette per il solo fatto di averla svolta, si è attenuta all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., 25.7.2016, nn. 15267 e 15268) che, distinguendo tra l'art. 22 e l'art. 24 del CCNL ha ricondotto la fattispecie de qua, relativa al ritardo nella fruizione della pausa di riposo del personale turnista, alla prima delle predette disposizioni riconoscendo alla maggiorazione ivi prevista a fronte del pregiudizio de quo valenza compensativa (cfr., da ultimo, Cass., ord., 17990/2017 e Cass., ord., 30365/2017). - Il ricorso va, dunque, rigettato. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021
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