CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 40252/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 131-18630-2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità del motivo, non esplicitante alcuna critica argomentata all'apparato motivazionale della sentenza impugnata. 1.1. La difesa deduce vizio logico e contraddittorietà della motivazione, ritenendo insussistente la prova della consumazione del reato di rapina riconosciuto nel merito. Il ricorso si limita, però, a denunziare i vizi in maniera didascalica, senza indicare le ragioni delle pretese mancanze motivazionali, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dei fatti-reato, contenute nella decisione di primo grado e non intaccate neppure con i motivi di gravame spesi nel merito, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2022.