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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12072/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27663-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge ; - ricorrente non costituito- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 151/22/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata l' 11 /01 /2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha riformato la pronuncia della C1P di Napoli, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di mancata notifica della cartella esattoriale; che l'Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il controricorso è stato iscritto con certificato di mancato deposito del ricorso principale; che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione. (cfr. Cass VI-4, n. 27571/2020; Cass I, n. 3193/2016); che, pertanto, il ricorso è improcedibile; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; , -,-- t - L- -1.-k - — n/ ;, 'à 'A kt PQM Ric. 2021 n. 27663 sez.

MT - ud. 23-02-2022 -2- La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore delltAgetuizAdle entrate, che liquida in f.tremila/00, oltre a spese prenotate a debito.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27663-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge ; - ricorrente non costituito- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 151/22/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata l' 11 /01 /2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha riformato la pronuncia della C1P di Napoli, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di mancata notifica della cartella esattoriale; che l'Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il controricorso è stato iscritto con certificato di mancato deposito del ricorso principale; che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione. (cfr. Cass VI-4, n. 27571/2020; Cass I, n. 3193/2016); che, pertanto, il ricorso è improcedibile; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; , -,-- t - L- -1.-k - — n/ ;, 'à 'A kt PQM Ric. 2021 n. 27663 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore delltAgetuizAdle entrate, che liquida in f.tremila/00, oltre a spese prenotate a debito. Così d
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