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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 30055/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale presso la Suprema Corte, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato il ricorso proposto con riferimento al decreto d'inammissibilità dell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la citata ordinanza Attanasio, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo col quale ha dedotto la violazione dell'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 aprile 1992, n. 115, e il vizio totale di motivazione sottesa alla decisione, in quanto apodittica.

3. La Procura generale ha depositato richieste nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, al netto dell'inammissibile tentativo di sostituire proprie valutazioni di merito a quelle del giudicante, è manifestamente infondato.

2. In merito trova applicazione il principio, in questa sede ribadito, per cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, la presunzione di superamento del reddito - prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, per soggetti già condannati per gravissimi reati in relazione ai quali si ritiene, alla luce di massime di esperienza, che l'autore abbia beneficiato di redditi illeciti - ha natura relativa e non assoluta.

Ne consegue che, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 139 del 2010, è ammessa la prova contraria e spetta, pertanto, al richiedente dimostrare la sussistenza dello stato di non abbienza, non già con una semplice autocertificazione ma con l'adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco la propria effettiva situazione economica, che il giudice deve rigorosamente vagliare (Sez. 4, n. 21230 del 14/03/2012, Villano, Rv. 252962-01).

2.1. Nella specie è stata fatta corretta applicazione del principio di cui innanzi, con motivazione tutt'altro che apodittica.

Il provvedimento impugnato, difatti ha chiarito che gli elementi addotti dall'istante al fine di vincere la presunzione relativa, operante nella specie, si sono rivelati inidonei in quanto più che essere volti a dimostrare la non abbienza di Attanasio si sono limitati a fornire elementi di riscontro di quanto dallo stesso lecitamente percepito.

A quanto innanzi sono stati altresì aggiunti elementi negativi, cioè tali da suffragare la presunzione relativa prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, invero neanche necessari in forza del regime presuntivo operante nella specie.

Tri i detti elementi sono stati in particolare valorizzate relazioni di servizio dei Carabinieri di Novara, evidenzianti la consistente liquidità a disposizione di Attanasio all'interno dell'istituto di pena, lette in uno con le dichiarazioni rase da un c.d.

«collaboratore di giustizia», circa la percezione da parte di Attanasio di uno «stipendio» dall'associazione di tipo mafioso di appartenenza (denominata «Bottaro-Attanasio»), anche più elevato rispetto a quello percepito dagli altri sodali.

3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale presso la Suprema Corte, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato il ricorso proposto con riferimento al decreto d'inammissibilità dell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la citata ordinanza Attanasio, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo col quale ha dedotto la violazione dell'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 aprile 1992, n. 115, e il vizio totale di motivazione sottesa alla decisione, in quanto apodittica. 3. La Procura generale ha depositato richieste nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, al netto dell'inammissibile tentativo di sostituire proprie valutazioni di merito a quelle del giudicante, è manifestamente infondato. 2. In merito trova applicazione il principio, in questa sede ribadito, per cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, la presunzione di superamento del reddito - prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, per soggetti già condannati per gravissimi reati in relazione ai quali si ritiene, alla luce di massime di esperienza, che l'autore abbia beneficiato di redditi illeciti - ha natura relativa e non assoluta. Ne consegue che, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 139 del 2010, è ammessa la prova contraria e spetta, pertanto, al richiedente dimostrare la sussistenza dello stato di non abbienza, non già con una semplice autocertificazione ma con l'adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco la propria effettiva situazione economica, che il giudice deve rigorosamente vagliare (Sez. 4, n. 21230 del 14/03/2012, Villano, Rv. 252962-01). 2.1. Nella specie è stata fatta corretta applicazione del principio di cui innanzi, con motivazione tutt'altro che apodittica. Il provvedimento impugnato, difatti ha chiarito che gli elementi addotti dall'istante al fine di vincere la presunzione relativa, operante nella specie, si sono rivelati inidonei in quanto più che essere volti a dimostrare la non abbienza di Attanasio si sono limitati a fornire elementi di riscontro di quanto dallo stesso lecitamente percepito. A quanto innanzi sono stati altresì aggiunti elementi negativi, cioè tali da suffragare la presunzione relativa prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, invero neanche necessari in forza del regime presuntivo operante nella specie. Tri i detti elementi sono stati in particolare valorizzate relazioni di servizio dei Carabinieri di Novara, evidenzianti la consistente liquidità a disposizione di Attanasio all'interno dell'istituto di pena, lette in uno con le dichiarazioni rase da un c.d. «collaboratore di giustizia», circa la percezione da parte di Attanasio di uno «stipendio» dall'associazione di tipo mafioso di appartenenza (denominata «Bottaro-Attanasio»), anche più elevato rispetto a quello percepito dagli altri sodali. 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
Decreto Cassazione n. 30055/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris