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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 35943/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA SUI ricorso 16690-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] i i della [OSCURATO:PERSONA] Ai in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato [OSCURATO:PERSONA] ',SARI i 131',CCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato Il 110 IARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agl avvocati [OSCURATO:PERSONA]1',[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARI.

D' 11,0ISIO EMANUELE, [OSCURATO:PERSONA]: - ricorrente i contro [OSCURATO:PERSONA]13( )N I. MONIC.\, domiciliata presso la cancelleria della CORTI 'ì [OSCURATO:PERSONA]/IONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata o difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ) \1,1-',RBA; - controricorrente avverso la sentenza n. 663/2020 della CORTE D'APPVIA,0 d I i CCI depositata il 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio no partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

D \NII C.11..\FIORL Rilevato che C( n sentenza depositata il 16 dicembre 2020, la Corte d'appello d 1.ecce, in parziale accoglitnenm dell'appello principale proposto dall'INPS e dichiarando assorbito quello incidentale proposto dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] , ha dichiarato la medesima Capone tenuta all'iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] in relazione al solo anno 2009 ed ha ritenuto non legittima la pretesa contributiva relativa alli iscrizione della stessa Capone alla gestione separata in relazione all'attività svolta nell'anno 2010; - per la cassazione di tale pronunzia propone ricorso l'1NPS 9 affidandolo ad un unico motivo; - resiste, con controricorso assistito da memoria, [OSCURATO:PERSONA].; - la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanzà in Camera di consiglio non partecipata.

C()NS1D[RATO che: in via prelimare, in ragione della errata registrazione nel Registro generale, per la comunicazione della proposta del relatore e del decretO di fissazione d'udienza è stato utilizzato l'ndirizzo pec dell'Avvocatural Generale dello Stato anzichè quello dell'Avvocatura centrale dell'Istituto o quello degli avvocati del ricorrente indicati in ricorso; da tale circostanza deriva la nullità degli atti del procedimento noni ritualmente comunicati al ricorrente; Ric. 2021 n. 16690 sez.

ML - ud. 13-07-2022 -2- è necessario ordinare alla cancelleria di provvedere alla correzione, su Registro generale, della indicazione del domicilio del ricorrente presst l'Avvocatura centrale dell'INPS e rinnovare gli atti nulli; le modifiche apportate all'art. 380 bis c.p.c. dal d.lgs. n. 149 dd 202 non consentono la tempestiva trattazione del procedimento secondo li disciplina al momento vigente; non sussistono, quindi, le condizioni per la trattazione nella present sede processuale; L)u-k 1,a Corte 1iil ala cancelleria 131-A annoÉtar quale domicilio de ricorrente quello dell'Avvocatura centrale dell'Istituto; dichiara l, nullità degli atti del procedimento comunicati all'Avvocatura generM dello Stato; dispone che la causa venga rimessa alla Quarta Sezioncl della Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2022 e seguito di riconvocazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA SUI ricorso 16690-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] i i della [OSCURATO:PERSONA] Ai in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato [OSCURATO:PERSONA] ',SARI i 131',CCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato Il 110 IARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agl avvocati [OSCURATO:PERSONA]1',[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARI. D' 11,0ISIO EMANUELE, [OSCURATO:PERSONA]: - ricorrente i contro [OSCURATO:PERSONA]13( )N I. MONIC.\, domiciliata presso la cancelleria della CORTI 'ì [OSCURATO:PERSONA]/IONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata o difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ) \1,1-',RBA; - controricorrente avverso la sentenza n. 663/2020 della CORTE D'APPVIA,0 d I i CCI depositata il 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio no partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. D \NII C.11..\FIORL Rilevato che C( n sentenza depositata il 16 dicembre 2020, la Corte d'appello d 1.ecce, in parziale accoglitnenm dell'appello principale proposto dall'INPS e dichiarando assorbito quello incidentale proposto dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] , ha dichiarato la medesima Capone tenuta all'iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] in relazione al solo anno 2009 ed ha ritenuto non legittima la pretesa contributiva relativa alli iscrizione della stessa Capone alla gestione separata in relazione all'attività svolta nell'anno 2010; - per la cassazione di tale pronunzia propone ricorso l'1NPS 9 affidandolo ad un unico motivo; - resiste, con controricorso assistito da memoria, [OSCURATO:PERSONA].; - la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanzà in Camera di consiglio non partecipata. C()NS1D[RATO che: in via prelimare, in ragione della errata registrazione nel Registro generale, per la comunicazione della proposta del relatore e del decretO di fissazione d'udienza è stato utilizzato l'ndirizzo pec dell'Avvocatural Generale dello Stato anzichè quello dell'Avvocatura centrale dell'Istituto o quello degli avvocati del ricorrente indicati in ricorso; da tale circostanza deriva la nullità degli atti del procedimento noni ritualmente comunicati al ricorrente; Ric. 2021 n. 16690 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- è necessario ordinare alla cancelleria di provvedere alla correzione, su Registro generale, della indicazione del domicilio del ricorrente presst l'Avvocatura centrale dell'INPS e rinnovare gli atti nulli; le modifiche apportate all'art. 380 bis c.p.c. dal d.lgs. n. 149 dd 202 non consentono la tempestiva trattazione del procedimento secondo li disciplina al momento vigente; non sussistono, quindi, le condizioni per la trattazione nella present sede processuale; L)u-k 1,a Corte 1iil ala cancelleria 131-A annoÉtar quale domicilio de ricorrente quello dell'Avvocatura centrale dell'Istituto; dichiara l, nullità degli atti del procedimento comunicati all'Avvocatura generM dello Stato; dispone che la causa venga rimessa alla Quarta Sezioncl della Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2022 e seguito di riconvocazio
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