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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00571/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, nel determinare il trattamento sanzionatorio a seguito di accoglimento della istanza ex art.671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ha fissato come pena base quella di anni tre inflitta per il reato di cui all'art.74 d.P.R. 309/90 con la sentenza della Corte di appello di Roma del 31 gennaio 2022 ed ha fissato in mesi otto l'aumento per la continuazione, con riferimento alle varie violazioni dell'art.73 d.P.R. 309/90 di cui alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 12 marzo 2016, alla luce della pluralità delle sostanze stupefacenti detenute ed al dato dimensionale, adempiendo in tal modo al relativo obbligo motivazionale; Ritenuto, infatti, che in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena (Sez. 1 - , Sentenza n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 - 01); Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione con riferimento al trattamento sanzionatorio conseguente il riconoscimento della continuazione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, nel determinare il trattamento sanzionatorio a seguito di accoglimento della istanza ex art.671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ha fissato come pena base quella di anni tre inflitta per il reato di cui all'art.74 d.P.R. 309/90 con la sentenza della Corte di appello di Roma del 31 gennaio 2022 ed ha fissato in mesi otto l'aumento per la continuazione, con riferimento alle varie violazioni dell'art.73 d.P.R. 309/90 di cui alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 12 marzo 2016, alla luce della pluralità delle sostanze stupefacenti detenute ed al dato dimensionale, adempiendo in tal modo al relativo obbligo motivazionale; Ritenuto, infatti, che in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena (Sez. 1 - , Sentenza n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 - 01); Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione con riferimento al trattamento sanzionatorio conseguente il riconoscimento della continuazione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 dicembre
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