CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05955/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha insistito per raccoglimento dello stesso ricorso e la liquidazione delle competenze essendo l'imputato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 marzo 2023 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pescara in composizione monocratica del 4 ottobre 2021 con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 477,482 cod. pen. per avere contraffatto o concorso nella contraffazione di una patente di guida apparentemente rilasciata da autorità polacche sulla quale era apposta la sua fotografia. 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato con atto sottoscritto dal difensore deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma primo disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata. L'apposizione della fotografia del ricorrente sulla foto non è elemento costitutivo del reato, quanto piuttosto è il requisito necessario perché il titolo legittimamente conseguito in Polonia potesse essere valido; né è risultato provato che il ricorrente non avesse ottenuto il rilascio in Polonia di un documento autentico. Né la Corte territoriale ha motivato quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico limitandosi a ritenere che il ricorrente era l'unico soggetto ad avere interesse a quel documento. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica della condotta posta in essere. Sostiene la difesa che, alla luce dell'istruttoria svolta la condotta deve essere, quindi, riconducibile alla diversa fattispecie di cui all'art.489 cod. pen. relativa all'uso di un atto falso realizzato da altri. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini che seguono. 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Le motivazioni contenute nella sentenza impugnata conducono apoditticamente alla penale responsabilità del ricorrente ([..] appare evidente che[..]), sia sotto il profilo materiale che sotto il profilo soggettivo, non rispondendo alle specifiche censure avanzate dal ricorrente con l'atto di appello. La sentenza, nella sua sinteticità, non opera alcuna distinzione tra l'uso dell'atto falso che sarebbe stato commesso in Italia e l'eventuale concorso nella falsificazione della patente polacca dimostrata attraverso la fornitura della foto, che, risultando necessariamente avvenuta all'estero, avrebbe dovuto essere corredata dalla necessaria richiesta del Ministro della Giustizia. 2.11 secondo motivo di ricorso è da ritenersi assorbito a seguito dell'accoglimento del primo. 3.La sentenza va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio volto a fornire le necessarie risposte alle lacune motivazionali in precedenza evidenziate.Nulla va disposto in ordine alla liquidazione delle spese per il difensore ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato: ai sensi dell'art. 82 Dpr.115/2002 per il giudizio di cassazione alla liquidazione procede il giudice del rinvio o quello che ha pronunziato la sentenza passata in cosa giudicata. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Così deciso in Roma il 29 nov