CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 35200/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Sannicola avverso la sentenza del 19/03/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione. Lette le conclusioni scritte degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori dell'imputato, nelle quali hanno insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce in data 27 marzo 2018, che condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione, ha riqualificato giuridicamente il fatto a lui ascritto nel reato di cui artt. 56, 393, primo e secondo comma cod. pen., rideterminando la pena e revocando le statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Cataldi, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1.Violazione di legge in relazione all'art. 83, comma 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020 così come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 6 luglio 2021. Pertanto, il reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone si è prescritto il 13 marzo 2021 e, quindi, pochi giorni prima che si pronunciasse sulla regiudicanda la Corte di appello di Lecce. 2.2. Contraddittorietà della motivazione, relativamente alla parte in cui la Corte territoriale ha condannato l'imputato, individuando erroneamente condotte integranti violenza o minaccia. 2.3. Contraddittorietà della motivazione relativamente alla parte in cui la Corte ha ritenuto attendibile la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]; travisamento della prova in relazione alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 131-bis cod. pen. - Manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche sulla base di un precedente penale per una contravvenzione commessa nel gennaio 2005 e di un precedente processo conclusosi con assoluzione per particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Fondato e assorbente è il primo motivo di ricorso. "Contrasta con il principio di legalità la sospensione della prescrizione prevista qualora il capo dell'ufficio giudiziario adotti un provvedimento di rinvio dell'udienza penale, nell'ambito di misure organizzative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria". E' quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 140/2021 che, dichiarando illegittimo l'art. 83, comma 9, del decreto legge n. 18 del 2020, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione «per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020». Ricalcolando i termini di sospensione della prescrizione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, emerge che: - il reato è stato commesso il 22 agosto 2012 e - per come riqualificato per effetto della sentenza impugnata - si sarebbe dovuto prescrivere entro sette anni e mezzo e quindi il 22 febbraio 2020; -la sospensione dovuta all'adesione all'astensione di categoria è da computare in 385 giorni (1/04/2014- 21/04/2015) e fa slittare la data di prescrizione del reato al 13 marzo 2021 (non al 14 marzo 2021, essendo stato il 2020 anno bisestile). - non potendosi più tenere conto della sospensione emergenziale ex art. 83 d.l. 18/2020 in forza della declaratoria di illegittimità costituzionale come stabilito dalla Corte con la sentenza n. 140/2021 il reato si è prescritto il 13 marzo 2021 e quindi sei giorni prima dell'udienza celebratasi il 19 marzo 2021. 2. Come si è detto i restanti motivi sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso