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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04096/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato ex art.640 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente, è manifestamente infondato, perché - come emerge dalle pagg. 1 e 3 della impugnata sentenza - i giudici di merito hanno fornito una congrua motivazione a sostegno della ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri, quali presupposti del reato di truffa, esplicando adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto per cui non sia invece possibile qualificare il fatto de quo come mero inadempimento civilistico, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231 - 01; Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801 - 01); che, nel caso di specie, non è, dunque, ravvisabile alcuna illogicità dell'apparato motivazionale fornito dalla Corte territoriale; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato ex art.640 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente, è manifestamente infondato, perché - come emerge dalle pagg. 1 e 3 della impugnata sentenza - i giudici di merito hanno fornito una congrua motivazione a sostegno della ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri, quali presupposti del reato di truffa, esplicando adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto per cui non sia invece possibile qualificare il fatto de quo come mero inadempimento civilistico, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231 - 01; Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801 - 01); che, nel caso di specie, non è, dunque, ravvisabile alcuna illogicità dell'apparato motivazionale fornito dalla Corte territoriale; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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