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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10061/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17689-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2 SRL; - intimata - avverso l'ordinanza n. 985/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, avverso la statuizione d'inammissibilità di un'istanza di correzione di errore materiale dallo stesso proposta relativamente alla sentenza n. 985 del 2018 della Corte di appello di Catanzaro, evidenziando che: una prima istanza di correzione, fondata sul fatto che le spese erano state poste a carico del soccombente e in suo favore nella motivazione della sentenza in parola, ma non liquidate nel dispositivo, era stata rigettata dalla Corte di appello con altro provvedimento, motivato ritenendo che si trattasse di un vizio di omessa pronuncia suscettibile di emenda solo a mezzo di gravame; - tale ultimo provvedimento, a sua volta, era stato oggetto di ulteriore ricorso per cassazione; è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.I.; Rilevato che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 287, cod. proc. civ., e degli artt. 24 e 111, Cost., perché la Corte di appello avrebbe errato nel dichiarare inammissibile la domanda di correzione dell'errore materiale, assumendo che si fosse spogliata della "potestas iudicandi" pronunciando sulla pregressa istanza diretta alla medesima correzione, atteso che l'evocato principio risulterebbe applicabile solo quando la pronuncia entri nel merito dell'istanza medesima; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;RG n 17689 del 2021 Cons. rel.

Paolo P eca Rilevato che: il Collegio ritiene che il ricorso ponga questioni da rinviare alla udienza pubblica; la singolare dinamica procedimentale, infatti, suggerisce di apprezzare compiutamente alla luce di questa i principi nomofilattici afferenti ai limiti di ricorribilità per cassazione dei dinieghi pronunciati in ordine alle richieste di correzione degli errori materiali contenuti, in specie in materia di mancata liquidazione delle spese di lite, in provvedimenti giurisdizionali (cfr., ad esempio, Cass., 27/02/2019, n. 5733); P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza.

Roma, 7 dicembre 2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 2FieSitATA CikELLEMA 100(g, 79 MAR 2022 L CANCELLI!~

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17689-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2 SRL; - intimata - avverso l'ordinanza n. 985/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, avverso la statuizione d'inammissibilità di un'istanza di correzione di errore materiale dallo stesso proposta relativamente alla sentenza n. 985 del 2018 della Corte di appello di Catanzaro, evidenziando che: una prima istanza di correzione, fondata sul fatto che le spese erano state poste a carico del soccombente e in suo favore nella motivazione della sentenza in parola, ma non liquidate nel dispositivo, era stata rigettata dalla Corte di appello con altro provvedimento, motivato ritenendo che si trattasse di un vizio di omessa pronuncia suscettibile di emenda solo a mezzo di gravame; - tale ultimo provvedimento, a sua volta, era stato oggetto di ulteriore ricorso per cassazione; è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.I.; Rilevato che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 287, cod. proc. civ., e degli artt. 24 e 111, Cost., perché la Corte di appello avrebbe errato nel dichiarare inammissibile la domanda di correzione dell'errore materiale, assumendo che si fosse spogliata della "potestas iudicandi" pronunciando sulla pregressa istanza diretta alla medesima correzione, atteso che l'evocato principio risulterebbe applicabile solo quando la pronuncia entri nel merito dell'istanza medesima; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;RG n 17689 del 2021 Cons. rel. Paolo P eca Rilevato che: il Collegio ritiene che il ricorso ponga questioni da rinviare alla udienza pubblica; la singolare dinamica procedimentale, infatti, suggerisce di apprezzare compiutamente alla luce di questa i principi nomofilattici afferenti ai limiti di ricorribilità per cassazione dei dinieghi pronunciati in ordine alle richieste di correzione degli errori materiali contenuti, in specie in materia di mancata liquidazione delle spese di lite, in provvedimenti giurisdizionali (cfr., ad esempio, Cass., 27/02/2019, n. 5733); P.Q.M. La Corte rinvia alla pubblica udienza. Roma, 7 dicembre 2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 2FieSitATA CikELLEMA 100(g, 79 MAR 2022 L CANCELLI!~
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