Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 20015/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 529-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 00529 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -2- avverso la sentenza n. 178/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte di appello di Genova con sentenza n. 643/2013 ha respinto l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. e confermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al superiore inquadramento, con decorrenza 6.3.2007, nella categoria dei quadri direttivi, 3° livello retributivo, di cui al c.c.n.l. 12.2.2005 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

2. La Corte territoriale ha rilevato, a sostegno della propria decisione, che alla Lombardi, in distacco presso una società controllata, era stabilmente attribuito l'incarico di funzionario per la riscossione, ai sensi dell’art. 4, comma 2 septies, legge n. 265/2002, nell'esercizio del quale poneva in essere atti (non meramente certificativi) a valenza esterna ex lege: si trattava, pertanto, proprio in ragione di tale elemento, di un'attività caratterizzata dai requisiti di elevata responsabilità funzionale e preparazione professionale propri della qualifica rivendicata e che mostrava, invece, una palese diversità rispetto a quella dell'impiegato di terza Area, nella quale la lavoratrice era inquadrata, rivolta all'interno della struttura e non accompagnata dall'assunzione di responsabilità; ha, inoltre, confermato il 3° livello retributivo, già riconosciuto dal giudice di primo grado, sul rilievo che la Lombardi sottoscrivesse, assumendosene la responsabilità, i format Ric. 2021 n. 00529 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -3- predisposti anche dai quadri direttivi di 3° e 4° livello, a conferma dell'importanza della funzione svolta.

3. Con ordinanza n. 33378 del 2018 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. ed ha cassato la sentenza d’appello n. 643/2013.

4. L’ordinanza n. 33378 ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso con cui era stata dedotta:

1. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ. e degli artt. 73 e 84 del C.C.N.L. 12/2/2005 per avere la sentenza di appello desunto la sussistenza dei requisiti di "elevata responsabilità funzionale" e di "elevata preparazione professionale", previsti dalla declaratoria dei quadri direttivi, dal mero esercizio del potere di firma (di atti, non meramente certificativi, a valenza esterna ex lege), senza considerare come l'esercizio di tale potere, stabilito come soltanto eventuale, non assumesse un'autonoma rilevanza ai fini del superiore inquadramento e senza fare oggetto di valutazione l'insieme dei requisiti che, ai sensi della contrattazione collettiva, connotano l'appartenenza alla categoria dei quadri direttivi, conseguentemente omettendo di svolgere un compiuto accertamento delle mansioni di fatto esercitate dalla lavoratrice e un confronto tra le esse e le categorie in comparazione;

2. la violazione e falsa applicazione dell'art. 73 del medesimo C.C.N.L. per avere la sentenza di appello accertato il diritto della Lombardi al 3° livello retributivo (dei quadri direttivi) sulla base dell'intervenuta attribuzione di tale livello (o del livello superiore) a taluni colleghi di lavoro, con ciò facendo applicazione nel caso concreto del metodo illegittimo del confronto intersoggettivo.

5. La S.C. ha ritenuto che i giudici di appello non si fossero attenuti ai principi di diritto concernenti la determinazione dell’inquadramento dei lavoratori e che avessero, in particolare, trascurato di accertare il concreto ed effettivo contenuto delle mansioni svolte dalla lavoratrice, anche Ric. 2021 n. 00529 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -4- attraverso il compimento dell'attività probatoria a ciò necessaria; trascurato di sottoporre ad un completo esame la declaratoria della superiore categoria rivendicata e di quella di appartenenza, enucleando i tratti distintivi di entrambe; omesso di procedere, infine, al conclusivo confronto tra le categorie in comparazione, individuate nei loro caratteri differenziali e specializzanti, e le mansioni in concreto esercitate dalla lavoratrice, alla stregua della ricostruzione di esse offerta dai risultati dell'istruzione probatoria; inoltre, che avessero confermato l'attribuzione alla dipendente del 3° livello retributivo dei quadri direttivi sulla base di un procedimento comparativo, o deduttivo, che, in ogni caso, prescindeva dall'esame delle previsioni della contrattazione collettiva.

6. La Corte d’appello di Genova (sentenza 178/2020), giudicando in sede di rinvio, ha respinto le domande della Lombardi.

7. La Corte di merito ha accertato in fatto il contenuto delle mansioni svolte dalla Lombardi nel periodo in contestazione, come descritte in particolare nel capitolo 8 del ricorso introduttivo di primo grado (“la ricorrente si è occupata e si occupa della riscossione coattiva compiendo e sottoscrivendo i relativi atti, quali, a solo titolo di esempio, domande di ammissione di credito al passivo fallimentare e ricorsi per insinuazione tardiva di credito al passivo fallimentare, iscrizioni ipotecarie e cancellazioni, iscrizioni di fermo amministrativo e adempimenti connessi, ingiunzioni di pagamento, interventi in procedure esecutive mobiliari ed immobiliari”), non contestate dalla società, confermate dalla documentazione prodotta e corrispondenti alla figura del “funzionario responsabile per la riscossione”, ruolo rivestito dalla lavoratrice fin dal 24.11.2006.

8. Ha poi proceduto all’esame delle declaratorie contrattuali, quella in cui la Lombardi era inquadrata (la 3° Ric. 2021 n. 00529 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -5- area professionale: “1.

Appartengono a questa area i lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.

2. Le relative decisioni, nell’ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'impresa, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori”) e quella oggetto della domanda giudiziale (art. 73 c.c.n.l.: “sono quadri direttivi i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori appartenenti alla presente categoria e/o alla terza area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.

Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili”).

9. La sentenza del giudice di rinvio ha rilevato che “la causa appare caratterizzata da una evidente lacuna di allegazione e probatoria circa gli specifici requisiti che Ric. 2021 n. 00529 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -6- secondo il CCNL individuano la categoria dei quadri direttivi, essendosi la ricorrente limitata ad individuare le sue mansioni nel compimento degli atti della riscossione coattiva, laddove il potere di firma con impegno dell'ente concessionario può rilevare solo in quanto connesso allo svolgimento di mansioni comportanti quelle “-elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni-, rimaste indimostrate”.

10. Ha osservato come la firma degli atti della riscossione non valesse ad integrare automaticamente il requisito dei “poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità”, atteso che la ricorrente nulla aveva dedotto a dimostrazione della autonomia e discrezionalità che le consentissero di “decidere in merito alla situazione debitoria dei contribuenti o circa la definizione delle tempistiche e delle modalità di pagamento da parte degli stessi o da decidere in autonomia di non sottoscrivere o modificare gli atti della riscossione, secondo i format generati in modo automatico dal sistema informatico della società”.

11. Ha quindi ritenuto che l'attività descritta e documentata dalla Lombardi integrasse le mansioni di cui alla terza area professionale.

12. Avverso tale sentenza la Lombardi ha proposto ricorso per cassazione formulando un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA].) ha resistito con controricorso.

13. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

14. La ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

Ric. 2021 n. 00529 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -7- Considerato che:

15. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729, 2697 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 4, comma 2 septies e 2 sexies del d.l. n. 209/2002, conv. in legge n. 265/2002, nonché violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. per totale omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia.

16. Si censura la sentenza emessa dalla Corte di rinvio nella parte in cui ha ritenuto non integrato il requisito dei “poteri negoziali” sul presupposto che non fosse sufficiente, a tal fine, la firma degli atti della riscossione.

17. Si sostiene che il funzionario della riscossione sia un pubblico ufficiale, che svolge precise funzioni pubblicistiche con ogni conseguente responsabilità, sia in termini penalistici che di natura erariale, come previsto dalle disposizioni sopra richiamate; che il funzionario responsabile per la riscossione non esaurisce le sue competenze in quelle tipiche dell'ufficiale della riscossione, in quanto quest'ultimo è autorizzato a svolgere soltanto funzioni di natura esecutiva (iscrizioni di ipoteca, notifiche, pignoramenti mobiliari e immobiliari ecc.) e non anche attività di carattere amministrativo quali, ad esempio, ingiunzioni di pagamento o domande di ammissione di credito al passivo fallimentare; si afferma che la posizione rivestita dalla Lombardi implicasse per legge le funzioni ed i poteri negoziali e di rappresentanza richiesti per la qualifica di quadro.

18. Il ricorso non può trovare accoglimento.

19. Premesso che spetti a questa Corte interpretare il decisumdella sentenza di cassazione con rinvio (v.

Cass. n. 6344 del 2019; n. 3955 del 2018), deve rilevarsi come nel caso in esame l’ordinanza n. 33378 del 2018, accogliendo il primo motivo di ricorso proposto dalla società, abbia giudicato Ric. 2021 n. 00529 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -8- errata in diritto la statuizione della sentenza d’appello n. 643/2013 nella parte in cui ha assegnato rilievo esaustivo e dirimente, ai fini della declaratoria di quadri direttivi, al mero esercizio del potere di firma di atti, non meramente certificativi, aventi valenza esterna ex lege.

20. N ella giurisprudenza di questa Corte è costante l’affermazione secondo cui i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della Corte di legittimità (v.

Cass.n. 27343 del 2018; n. 8225 del 2013; n. 3458 del 2012).

21. Il giudice di rinvio, attenendosi rigorosamente al dictumdella S.C., preso atto della inidoneità di per sé, al fine del superiore inquadramento, del potere di firma degli atti (ad es. ingiunzioni di pagamento, domande di ammissione al passivo fallimentare ecc.) e delle connesse responsabilità ex lege attribuiti al funzionario per la riscossione (figura diversa dall’ufficiale della riscossione), ha proceduto alla concreta ricostruzione delle mansioni della Lombardi, comparando le stesse con la declaratoria contrattuale di provenienza e con quella rivendicata.

22. Le censure svolte col motivo di ricorso in esame, prospettate come violazione di specifiche norme di legge sul ruolo e sui poteri del funzionario responsabile per la riscossione, censurano nella sostanza la statuizione della Corte di Cassazione e, quindi, la sentenza emessa in sede di rinvio nella parte in cui si è uniformata al dictum della Corte dilegittimità, in quanto si limitano a ribadire la esaustività, al fine della qualifica di quadro direttivo, del conferimento di poteri pubblicistici e delle responsabilità proprie della figura di Ric. 2021 n. 00529 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -9- responsabile della riscossione, riproponendo una tesi che la sentenza rescindente ha invece ritenuto non conforme a diritto.

In tal modo, il motivo di ricorso non si confronta, invece, con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata che ha basato la propria decisione, in conformità al dictum della S.C., s ulla concreta ricostruzione delle mansioni esercitate dalla Lombardi e sulla comparazione delle stesse con le declaratorie contrattuali.

23. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile.

24. Le spese di lite seguono il criterio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

25. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 201

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 529-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 00529 sez. ML -ud. 31-03-2022 -2- avverso la sentenza n. 178/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte di appello di Genova con sentenza n. 643/2013 ha respinto l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. e confermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al superiore inquadramento, con decorrenza 6.3.2007, nella categoria dei quadri direttivi, 3° livello retributivo, di cui al c.c.n.l. 12.2.2005 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. 2. La Corte territoriale ha rilevato, a sostegno della propria decisione, che alla Lombardi, in distacco presso una società controllata, era stabilmente attribuito l'incarico di funzionario per la riscossione, ai sensi dell’art. 4, comma 2 septies, legge n. 265/2002, nell'esercizio del quale poneva in essere atti (non meramente certificativi) a valenza esterna ex lege: si trattava, pertanto, proprio in ragione di tale elemento, di un'attività caratterizzata dai requisiti di elevata responsabilità funzionale e preparazione professionale propri della qualifica rivendicata e che mostrava, invece, una palese diversità rispetto a quella dell'impiegato di terza Area, nella quale la lavoratrice era inquadrata, rivolta all'interno della struttura e non accompagnata dall'assunzione di responsabilità; ha, inoltre, confermato il 3° livello retributivo, già riconosciuto dal giudice di primo grado, sul rilievo che la Lombardi sottoscrivesse, assumendosene la responsabilità, i format Ric. 2021 n. 00529 sez. ML -ud. 31-03-2022 -3- predisposti anche dai quadri direttivi di 3° e 4° livello, a conferma dell'importanza della funzione svolta. 3. Con ordinanza n. 33378 del 2018 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. ed ha cassato la sentenza d’appello n. 643/2013. 4. L’ordinanza n. 33378 ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso con cui era stata dedotta: 1. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ. e degli artt. 73 e 84 del C.C.N.L. 12/2/2005 per avere la sentenza di appello desunto la sussistenza dei requisiti di "elevata responsabilità funzionale" e di "elevata preparazione professionale", previsti dalla declaratoria dei quadri direttivi, dal mero esercizio del potere di firma (di atti, non meramente certificativi, a valenza esterna ex lege), senza considerare come l'esercizio di tale potere, stabilito come soltanto eventuale, non assumesse un'autonoma rilevanza ai fini del superiore inquadramento e senza fare oggetto di valutazione l'insieme dei requisiti che, ai sensi della contrattazione collettiva, connotano l'appartenenza alla categoria dei quadri direttivi, conseguentemente omettendo di svolgere un compiuto accertamento delle mansioni di fatto esercitate dalla lavoratrice e un confronto tra le esse e le categorie in comparazione; 2. la violazione e falsa applicazione dell'art. 73 del medesimo C.C.N.L. per avere la sentenza di appello accertato il diritto della Lombardi al 3° livello retributivo (dei quadri direttivi) sulla base dell'intervenuta attribuzione di tale livello (o del livello superiore) a taluni colleghi di lavoro, con ciò facendo applicazione nel caso concreto del metodo illegittimo del confronto intersoggettivo. 5. La S.C. ha ritenuto che i giudici di appello non si fossero attenuti ai principi di diritto concernenti la determinazione dell’inquadramento dei lavoratori e che avessero, in particolare, trascurato di accertare il concreto ed effettivo contenuto delle mansioni svolte dalla lavoratrice, anche Ric. 2021 n. 00529 sez. ML -ud. 31-03-2022 -4- attraverso il compimento dell'attività probatoria a ciò necessaria; trascurato di sottoporre ad un completo esame la declaratoria della superiore categoria rivendicata e di quella di appartenenza, enucleando i tratti distintivi di entrambe; omesso di procedere, infine, al conclusivo confronto tra le categorie in comparazione, individuate nei loro caratteri differenziali e specializzanti, e le mansioni in concreto esercitate dalla lavoratrice, alla stregua della ricostruzione di esse offerta dai risultati dell'istruzione probatoria; inoltre, che avessero confermato l'attribuzione alla dipendente del 3° livello retributivo dei quadri direttivi sulla base di un procedimento comparativo, o deduttivo, che, in ogni caso, prescindeva dall'esame delle previsioni della contrattazione collettiva. 6. La Corte d’appello di Genova (sentenza 178/2020), giudicando in sede di rinvio, ha respinto le domande della Lombardi. 7. La Corte di merito ha accertato in fatto il contenuto delle mansioni svolte dalla Lombardi nel periodo in contestazione, come descritte in particolare nel capitolo 8 del ricorso introduttivo di primo grado (“la ricorrente si è occupata e si occupa della riscossione coattiva compiendo e sottoscrivendo i relativi atti, quali, a solo titolo di esempio, domande di ammissione di credito al passivo fallimentare e ricorsi per insinuazione tardiva di credito al passivo fallimentare, iscrizioni ipotecarie e cancellazioni, iscrizioni di fermo amministrativo e adempimenti connessi, ingiunzioni di pagamento, interventi in procedure esecutive mobiliari ed immobiliari”), non contestate dalla società, confermate dalla documentazione prodotta e corrispondenti alla figura del “funzionario responsabile per la riscossione”, ruolo rivestito dalla lavoratrice fin dal 24.11.2006. 8. Ha poi proceduto all’esame delle declaratorie contrattuali, quella in cui la Lombardi era inquadrata (la 3° Ric. 2021 n. 00529 sez. ML -ud. 31-03-2022 -5- area professionale: “1. Appartengono a questa area i lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione. 2. Le relative decisioni, nell’ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'impresa, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori”) e quella oggetto della domanda giudiziale (art. 73 c.c.n.l.: “sono quadri direttivi i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori appartenenti alla presente categoria e/o alla terza area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili”). 9. La sentenza del giudice di rinvio ha rilevato che “la causa appare caratterizzata da una evidente lacuna di allegazione e probatoria circa gli specifici requisiti che Ric. 2021 n. 00529 sez. ML -ud. 31-03-2022 -6- secondo il CCNL individuano la categoria dei quadri direttivi, essendosi la ricorrente limitata ad individuare le sue mansioni nel compimento degli atti della riscossione coattiva, laddove il potere di firma con impegno dell'ente concessionario può rilevare solo in quanto connesso allo svolgimento di mansioni comportanti quelle “-elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni-, rimaste indimostrate”. 10. Ha osservato come la firma degli atti della riscossione non valesse ad integrare automaticamente il requisito dei “poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità”, atteso che la ricorrente nulla aveva dedotto a dimostrazione della autonomia e discrezionalità che le consentissero di “decidere in merito alla situazione debitoria dei contribuenti o circa la definizione delle tempistiche e delle modalità di pagamento da parte degli stessi o da decidere in autonomia di non sottoscrivere o modificare gli atti della riscossione, secondo i format generati in modo automatico dal sistema informatico della società”. 11. Ha quindi ritenuto che l'attività descritta e documentata dalla Lombardi integrasse le mansioni di cui alla terza area professionale. 12. Avverso tale sentenza la Lombardi ha proposto ricorso per cassazione formulando un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA].) ha resistito con controricorso. 13. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. 14. La ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ. Ric. 2021 n. 00529 sez. ML -ud. 31-03-2022 -7- Considerato che: 15. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729, 2697 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 4, comma 2 septies e 2 sexies del d.l. n. 209/2002, conv. in legge n. 265/2002, nonché violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. per totale omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia. 16. Si censura la sentenza emessa dalla Corte di rinvio nella parte in cui ha ritenuto non integrato il requisito dei “poteri negoziali” sul presupposto che non fosse sufficiente, a tal fine, la firma degli atti della riscossione. 17. Si sostiene che il funzionario della riscossione sia un pubblico ufficiale, che svolge precise funzioni pubblicistiche con ogni conseguente responsabilità, sia in termini penalistici che di natura erariale, come previsto dalle disposizioni sopra richiamate; che il funzionario responsabile per la riscossione non esaurisce le sue competenze in quelle tipiche dell'ufficiale della riscossione, in quanto quest'ultimo è autorizzato a svolgere soltanto funzioni di natura esecutiva (iscrizioni di ipoteca, notifiche, pignoramenti mobiliari e immobiliari ecc.) e non anche attività di carattere amministrativo quali, ad esempio, ingiunzioni di pagamento o domande di ammissione di credito al passivo fallimentare; si afferma che la posizione rivestita dalla Lombardi implicasse per legge le funzioni ed i poteri negoziali e di rappresentanza richiesti per la qualifica di quadro. 18. Il ricorso non può trovare accoglimento. 19. Premesso che spetti a questa Corte interpretare il decisumdella sentenza di cassazione con rinvio (v. Cass. n. 6344 del 2019; n. 3955 del 2018), deve rilevarsi come nel caso in esame l’ordinanza n. 33378 del 2018, accogliendo il primo motivo di ricorso proposto dalla società, abbia giudicato Ric. 2021 n. 00529 sez. ML -ud. 31-03-2022 -8- errata in diritto la statuizione della sentenza d’appello n. 643/2013 nella parte in cui ha assegnato rilievo esaustivo e dirimente, ai fini della declaratoria di quadri direttivi, al mero esercizio del potere di firma di atti, non meramente certificativi, aventi valenza esterna ex lege. 20. N ella giurisprudenza di questa Corte è costante l’affermazione secondo cui i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della Corte di legittimità (v. Cass.n. 27343 del 2018; n. 8225 del 2013; n. 3458 del 2012). 21. Il giudice di rinvio, attenendosi rigorosamente al dictumdella S.C., preso atto della inidoneità di per sé, al fine del superiore inquadramento, del potere di firma degli atti (ad es. ingiunzioni di pagamento, domande di ammissione al passivo fallimentare ecc.) e delle connesse responsabilità ex lege attribuiti al funzionario per la riscossione (figura diversa dall’ufficiale della riscossione), ha proceduto alla concreta ricostruzione delle mansioni della Lombardi, comparando le stesse con la declaratoria contrattuale di provenienza e con quella rivendicata. 22. Le censure svolte col motivo di ricorso in esame, prospettate come violazione di specifiche norme di legge sul ruolo e sui poteri del funzionario responsabile per la riscossione, censurano nella sostanza la statuizione della Corte di Cassazione e, quindi, la sentenza emessa in sede di rinvio nella parte in cui si è uniformata al dictum della Corte dilegittimità, in quanto si limitano a ribadire la esaustività, al fine della qualifica di quadro direttivo, del conferimento di poteri pubblicistici e delle responsabilità proprie della figura di Ric. 2021 n. 00529 sez. ML -ud. 31-03-2022 -9- responsabile della riscossione, riproponendo una tesi che la sentenza rescindente ha invece ritenuto non conforme a diritto. In tal modo, il motivo di ricorso non si confronta, invece, con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata che ha basato la propria decisione, in conformità al dictum della S.C., s ulla concreta ricostruzione delle mansioni esercitate dalla Lombardi e sulla comparazione delle stesse con le declaratorie contrattuali. 23. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile. 24. Le spese di lite seguono il criterio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 25. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 201
Sentenza Cassazione n. 20015/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris