CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30120/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anza di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza dipena di anni uno, mesi quattro, giorni diciotto di reclusione di cui alla condannaper il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 81 cod. pen.riportata dal ricorrente.Rilevato che, avverso l’ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso percassazione affidato a tre motivi (violazione degli artt. 47 ord. pen., 27 Cost. evizio di motivazione – primo motivo; motivo; violazione degli artt 47-ter comma1-bis Ord. pen. e 27 Cost. per mancata concessione di ufficio della detenzionedomiciliare con assenza di motivazione - secondo motivo; travisamento dellecircostanze di fatto e assenza di istruttoria oltre che violazione del principio diinnocenza fino a condanna definitiva – terzo motivo).[OSCURATO:PERSONA] che tutti i motivi sono manifestamente infondati e rivalutativirispetto alle conclusioni cui è giunto il Tribunale di sorveglianza che, conragionamento completo e immune da illogicità manifesta, ha attribuitoprevalente rilievo alla circostanza dell'intervenuto arresto del condannato, dopol'istanza di misure alternativa, per il reato di cui agli artt. 73, 80 TU Stup.,arresto convalidato con applicazione della misura cautelare della custodia incarcere poi sostituita con quella degli arresti domiciliari, per fatto avvenuto il 4aprile 2024.Rilevato che il ricorrente tende a valorizzare un elemento di fatto cioè lalettera di encomio redatta dalla Comunità presso la quale il condannato sitrovava agli arresti domiciliari mostrando di aver trascurato il percorsorisocializzante intrapreso e di non aver valutato complessivamente la suapersonalità, ai fini della pericolosità sociale, vista anche la totale assenza diistruttoria.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, che il ricorrente lamenta la mancata concessione delladetenzione domiciliare d'ufficio, in presenza di un domicilio idoneo rappresentatodalla Comunità presso la quale il detenuto si trova agli arresti domiciliari, senzaspiegare come possa la detenzione in carcere rivelarsi più opportuna rispetto allamisura della detenzione domiciliare applicata, peraltro, per il reato commessodopo la richiesta di misura alternativa.[OSCURATO:PERSONA], tuttavia, che la ratio decidendi del Tribunale onde pervenire alrigetto di misura alternativa, non riguarda solo la commissione di un altro reato,ma anche la circostanza che si tratta dello stesso titolo (si indica l’imputazione)per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione e che è stata applicata,inizialmente, la più grave misura cautelare della custodia in carcere, valutandoperaltro in modo ineccepibile il fatto dell’avvenuto arresto, dunque, prescindendoda quello che sarà l’esito dell’accertamento irrevocabile in punto responsabilità,ma valutando in concreto come è nella discrezionalità del giudice di sorveglianza,la compatibilità della condotta con l’applicazione della misura alternativarichiesta.[OSCURATO:PERSONA] altresì che il Tribunale ha escluso anche che sia statoprospettato un progetto risocializzante, con eventuale inserimento lavorativo,sicché la motivazione non fonda tanto sull’inadeguatezza della misura menoafflittiva per la pericolosità del condannato, quanto piuttosto su un giudizio ditotale inadeguatezza di un trattamento in misura alternativa, visto il successivoarresto intervenuto per fatto analogo e la carente prospettazione di idoneoprogetto risocializzante; sicché neppure può porsi la questione dell’ammissibilità,di ufficio, del condannato a diversa più restrittiva misura alternativa.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]