CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 02625/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11858/2022R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ; elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell ’A vvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.22 (casa sig.ra [OSCURATO:PERSONA]), presso l ’A vvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 152/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata ilgiorno 1° febbraio 2022; Ric. 2022 n. 11858 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 8 novembre 2022 dal Consigliere Relatore, PaoloSPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.438 del 2018 il Tribunale di Trani rigettò la domanda di indennizzo ex art.2041 c.c. proposta contro [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dedotto di avere supportato economicamente la convenuta, che era sua nipote, con numerosi versamenti di somme di denaro, per un totale di circa 120.000 Euro, onde permetterle di far fronte ai debiti che essa aveva assunto nei confronti della Cooperativa edilizia Sirio di Molfetta, quale socia pre- assegnataria di alloggi di edilizia pubblica. La pronuncia è stata integralmente confermata dalla Corte di appello di Bari, che ha rigettato l’impugnazione proposta dal sig. Spaccavento, sulla base dei seguenti rilievi: I-v i era stato, tra le parti , un precedente giudizio in cui erano stateriunite due cause connesse: la prima introdotta dalla sig.ra Andriani ed avente ad oggetto l’accertamento negativo del credito vantato a titolo di mutuo dal sig. Spaccavento; la seconda introdotta da quest’ultimo ed avente ad oggetto l’accertamento del contratto di mutuoe la condanna della sig.ra Andriani alla restituzione della somma di Euro 121.225,00; II-questo giudizio si era concluso con l’accoglimento della domanda di accertamento negativo proposto dalla sig.ra Andriani e con il correlativo rigetto della domanda di accertamento del contratto di mutuo e di conseguente condanna alla restituzione della somma asseritamente data in prestito, proposta dal sig. Spaccavento, il quale non aveva provato la sussistenza del titolo (il contratto di mutuo) posto a fondamento del credito azionato; Ric. 2022 n. 11858 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -3- III- su tale pronuncia, emessa dal Tribunale di Trani nel 2016, era sceso il giudicato; IV-con la successiva domanda ex art.2041 c.c., [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che [OSCURATO:PERSONA] fosse condannata a corrispondergli, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, la medesima somma precedentemente domandata a titolo di adempimento del contratto di mutuo, della cui sussistenza non era stata fornita la prova; V- la domanda era pertanto inammissibile , per difetto del necessario requisito della residualità: per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, l’azione generale di arricchimento, presupponendo che la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro sia avvenuta senza giusta causa, deve ritenersi inammissibile nell’ipotesi in cui sia stata proposta domanda ordinaria tipica, fondata su titolo contrattuale, e questa sia stata rigettata non già per carenza ab origine dell’azione stessa derivante dalla mancanza del titolo posto a suo fondamento, ma per non essere state offerte prove sufficienti per il suo accoglimento. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Entrambe le parti hanno depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va rilevata la tardività della memoria illustrativa, depositata dalla controricorrente il giorno prima dell’adunanza camerale, che va pertanto dichiarata inammissibile. 2.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Ric. 2022 n. 11858 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -4- 2.1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c., «violazione di legge per falsa applicazione» dell’art.2041 c.c. Il ricorrente deduce che, diversamente da quanto ritenuto dallaCorte di appello, egli non aveva «mai allegato, nel giudizio di merito, di aver precedentemente esperito, senza successo, un’azione di adempimento del contratto di mutuo», ma, al contrario, aveva «assunto e ribadito di aver supportato in diverse occasioni la sig.ra Andriani nel pagamento di somme di denaro, richieste dalla Cooperativa edilizia Sirio di Molfetta ai propri soci preassegnatari, per la costruzione di alloggi di edilizia pubblica» (pp.11 e 15 del ricorso). Poiché egli «non aveva mai assunto di aver messo a disposizione della nipote la somma di denaro necessaria a titolo di mutuo, ma al contrario aveva affermato di aver adempiuto spontaneamente ad una precisa obbligazione della nipote» - e poiché ciò trovava conferma nello stesso comportamento processuale della convenuta, la quale aveva «sempre negato di aver ricevuto la somma di danaro e/o di aver contratto un regolare mutuo» (pp.11 e 15 del ricorso) - l’azione generale di ingiustificato arricchimento avrebbe dovuto ritenersi ammissibile, non essendo previsto dall’ordinamento altro specifico rimedio nei confronti dell’arricchita, per mancanza originaria di un titolo contrattuale. 2.2. Con il secondo motivo viene denunciato, ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c., «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Il ricorrente ripropone, sotto un diverso profilo, la medesima censura già formulata con il primo motivo, evidenziando come nessuna considerazione avrebbe ricevuto nella pronuncia gravata la circostanza -emersa nella sentenza del 2016 passata Ric. 2022 n. 11858 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -5- in giudicato, con cui era stata rigettata la sua domanda di restituzione della somma di Euro 121.225,00 proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - che egli non aveva « mai assunto di avere esperito senza successo un’azione di adempimento del contratto di mutuo», sicché il giudice del merito avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda fosse stata fondata su un titolo contrattuale. Al riguardo, il ricorrente ribadisce che egli aveva sempre dedotto di aver supportato la nipote nel pagamento delle somme dovute alla [OSCURATO:PERSONA], «eseguendo dei bonifici bancari direttamente in favore della cooperativa e per l’effetto adempiendo spontaneamente ad una obbligazione della nipote in favore della cooperativa creditrice» (p.19 del ricorso). 3.Il primo motivo del ricorso è infondato. La Corte di appello, sulla corretta premessa che la decisione sull’ammissibilità o meno della domanda di ingiustificato arricchimento dipendeva dall’interpretazione della precedente sentenza emessa tra le stesse parti dal Tribunale di Trani nel 2016, passata in giudicato -e, in particolare, dall’individuazione del petitum e della causa petendi della domanda proposta dal sig. Spaccavento e rigettata con la suddetta pronuncia - ha ritenuto (riportando, tra virgolette, specifici passi dell’atto di citazione) che tale domanda fosse qualificabile come domanda di accertamento del credito derivante da un contratto di mutuo e di condanna alla restituzione della somma mutuata. La Corte di appello, poi, avuto riguardo al tenore della sentenza emessa dal Tribunale di Trani nel 2016 (anche questa riportata nel corpo della decisione per ampi stralci virgolettati), ha ritenuto che il rigetto della domanda di adempimento proposta dal sig. Spaccavento fosse stato fondato sulla Ric. 2022 n. 11858 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -6- mancanza di prova del titolo azionato, e cioè sulla mancata dimostrazione della sussistenza del contratto di mutuo. Da tale interpretazione della domanda originaria proposta dal sig. Spaccavento (la quale rientra nel novero degli apprezzamentidi merito tra cui si collocano anche la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda proposta in giudizio: Cass. 10/06/2020 n. 11103) e della pronuncia emessa su tale domanda (anche questa oggetto di indagine di fatto, devoluta al giudice del merito), la Corte territoriale ha, infine, tratto l’implicazione, assolutamente corretta in iure, secondo cui la successiva domanda ex art.2041 c.c. doveva ritenersi inammissibile. La statuizione della Corte territoriale è conforme a diritto, in quanto l’azione generale di ingiustificato arricchimento ha carattere sussidiario, per modo che la sua proponibilità postula che non sia prevista nell’ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell’azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento, mentre non può essere ammissibilmente esercitata allorquando, contestualmente o anche (come nella specie) precedentemente, sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti per il suo accoglimento (Cass.02/04/2009, n. 8020; Cass.13/03/2013, n. 6295; Cass.31/01/2017, n. 2350; Cass.14/05/2018, n. 11682; Cass. 17/01/2020, n. 843). 4. In ogni caso, anche se si volesse censurare l’interpretazione dell’originaria domanda e della sentenza passata in giudicato effettuata dalla Corte di merito e si volesse accedere alla diversa prospettazione del ricorrente, ciò non Ric. 2022 n. 11858 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -7- muterebbe il giudizio di inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento da lui successivamente proposta. Il sig. Spaccavento, infatti, deduce che non aveva «mai allegato, nel giudizio di merito, di aver precedentemente esperito, senza successo, un’azione di adempimento del contratto di mutuo» ma che, al contrario, «aveva affermato di aver adempiuto spontaneamente ad una precisa obbligazione della nipote» (pp.11 e 15 del ricorso); soggiunge di avere «assunto e ribadito di aver supportato in diverse occasioni la sig. Andriani nel pagamento di somme di denaro, richieste dalla Cooperativa edilizia Sirio di Molfetta ai propri soci preassegnatari, per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica» (pp.11 e 15 del ricorso), «eseguendo dei bonifici bancari direttamente in favore della cooperativa e per l’effetto adempiendo spontaneamente ad una obbligazione della nipote in favore della cooperativa creditrice» (p.19 del ricorso). Alla stregua della prospettazione del ricorrente, la fattispecie da lui dedotta in giudizio non sarebbe inquadrabile, dunque, nell’ambito dell’obbligazione restitutoria nascente da un contratto di mutuo (artt. 1815 e 1173 c.c.), bensì nella diversa ipotesi di estinzione dell’obbligazione per adempimento di un terzo (art. 1180 c.c.), ad opera di un soggetto estraneo al rapporto, che interviene spontaneamente ed unilateralmente in nome proprio e non in rappresentanza del debitore. In tale ipotesi, peraltro, secondo risalente e mai smentito orientamento di questa Corte, recentemente ribadito, il pagamento resta riferibile al terzo medesimo, al quale, pertanto, spetta l’azione di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi degli artt. 2033 ss. c.c. (Cass. 07/07/1980, n. 4340; Cass.21/11/2019, n. 30446; Cass. 03/12/2019, n. 31572), mentre resta esclusa l’esperibilità dell’azione generale di ingiustificato Ric. 2022 n. 11858 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -8- arricchimento, la legittimazione all’esercizio della quale, in funzione di reintegrazione dell’equilibrio economico determinato da un pagamento senza causa, residua soltanto allorché la prestazione effettuata abbia un contenuto tale che ne escluda la concreta possibilità di ripetizione; possibilità che invece sussiste nell’ipotesi in cui (come nella fattispecie in esame), la prestazione eseguita dal terzo adempiente abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o altre cose generiche (Cass.05/06/2020, n. 10810). 5.La rilevata infondatezza del primo motivo induce al rigetto del ricorso, senza possibilità di esaminare il secondo (con cui, tra l’altro, è stata prospettata, sotto un diverso profilo, la medesima censura proposta con la precedente doglianza), il quale deve ritenersi inammissibile alla luce del disposto dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., che esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360 dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d. “doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. “doppia conforme” in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., ha l’onere – nella specie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, Ric. 2022 n. 11858 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -9- n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994). 6.In definitiva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo . 8. A i sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese delgiudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.900,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,