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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 17726/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza del 27 maggio 2022 con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione dei 25 maggio 2021, con la quale il Tribunale di Lucca lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.; in data 2 marzo 2023 il difensore del ricorrente ha, quindi, depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, è aspecifico e non consentito.

Il ricorrente invoca una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 in ordine alla ritenuta inattendibilità della versione dei fatti fornita dall'imputato ed alla sicura riconducibilità al Tarabella della vettura di provenienza delittuosa); considerato che il secondo motivo è generico ed aspecifico non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile numerosi precedenti penali (vedi pag. 5 della sentenza impugnata).

Deve esser, peraltro, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza del 27 maggio 2022 con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione dei 25 maggio 2021, con la quale il Tribunale di Lucca lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.; in data 2 marzo 2023 il difensore del ricorrente ha, quindi, depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. Ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, è aspecifico e non consentito. Il ricorrente invoca una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 in ordine alla ritenuta inattendibilità della versione dei fatti fornita dall'imputato ed alla sicura riconducibilità al Tarabella della vettura di provenienza delittuosa); considerato che il secondo motivo è generico ed aspecifico non risultando esplicitamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile numerosi precedenti penali (vedi pag. 5 della sentenza impugnata). Deve esser, peraltro, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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