CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2023
Cassazione n. 24812/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19814/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio legale TRAMONTI rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 912/2018depositata il 23/02/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA Con ricorso notificato in data 23 giugno 2018, il sig. [OSCURATO:PERSONA],in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato innanzi alla Corte Suprema di Cassazione la sentenza N. 912/2018 resa dalla Corte di Appello di Napoli, depositata il 23 febbraio 2018 e notificata a mezzo pec il 26.4.2018, con la quale la Corte distrettuale, respinto il primo, il quarto ed il quinto motivo di gravame, aveva accolto parzialmente l’appello, quanto al secondo e terzo motivo, così statuendo “in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara solo sussistente il diritto della [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, al contributo per la ricostruzione pari ad € 65.111,49 oltre aggiornamenti di legge. Dichiara compensate le spese del doppio grado di giudizio”, dichiarando, di fatto, solo sussistente il diritto della [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità al contributo per la ricostruzione pari ad € 65.111,49 oltre aggiornamenti di legge, senza nulla disporre in ordine alla materiale erogazione del beneficio. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.112 e 345 cpc ed art. 24 Costituzione in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.4 cpc per nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 per violazione del divieto di domande nuove in appello e del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, laddove è stato ritenuto che uno dei requisiti che desse luogo alla erogazione del beneficio fosse il dover conseguire la effettiva “proprietà” (a mezzo di apposito atto notarile) dell’area sostitutiva ove eseguire la ricostruzione (proprietà pure conseguita nel corso del giudizio di appello con atto notarile) e non la semplice messa a disposizione dell’area su cui ricostruire, già avvenuta con la effettiva assegnazione con delibera di C.C. sin dal 2007, in favore della beneficiaria; Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione e falsa applicazione della L.219/1981 e del T.U. 76/1990e la nullità della sentenza di secondo grado nella parte in cui la sentenza impugnata aveva affermato “certamente va esclusa l'esigibilità nella specie del diritto alla concreta erogazione del contributo (ossia l'esistenza di tutte le condizioni prescritte dalla normativa primaria e secondaria in materia, in concreto individuate dai competenti organi dell'ente territoriale: cfr. Cass.n. 16819 del 13.82015), posto che tra queste condizioni certamente va inclusa la disponibilità in capo al beneficiario dell'area sulla quale provvedere alla ricostruzione. Si vuol dire che, fin quando non vi è stata l'acquisizione da parte dell'odierna appellata della nuova area di sedime, certamente il Comune non era tenuto ad erogare il contributo, nè poteva essere condannato a tanto”, anche perché, essendo risultato accertato con valenza di giudicato, che l’area, già assegnata alla beneficiaria dal 2007, era stata conseguita in effettiva proprietà dalla avente titolo nelle more del processo di appello, comunque sussisteva il diritto alla concreta erogazione del contributo e la Corte di appello avrebbe dovuto pronunziarsi su tale domanda. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ribadisce la avvenuta violazione del divieto di domande nuove in appello, il vizio di ultrape tizione, la nullità della sentenza, l’eccezione di giudicato interno; l’errata sussunzione della quaestio facti da parte del giudice di appello in relazione all ’ avvenuto riconoscimento da parte del Comune dellapredetta priorità in capo alla beneficiaria, con conseguente violazione della disciplina vigente in materia post-sisma 1980, in punto di materiale erogazione dei contributi già riconosciuti in via amministrativa. Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, assorbito il primo. Occorre premettere che, in fattispecie analoga, questa Corte con la sentenza Cass. n. 18454/2011 (così massimata: "In tema di provvidenze a seguito di eventi sismici, la legge 14 maggio 1981, n. 219, prevedendo un contributo per la riparazione degli edifici danneggiati a favore di coloro che ne fossero proprietari alla data del sisma e disciplinando la sua erogazione in relazione all'effettiva esecuzione dei lavori, assume la qualità di proprietario danneggiato dal sisma a requisito soggettivo per l'erogazione del contributo, non consentendo che di esso beneficino coloro i quali, alienando l'immobile, abbiano perduto tale qualità, salvo quanto previsto espressamente con esclusivo riguardo ai comuni dichiarati disastrati") ha ritenuto che il presupposto per la concessione del contributo in questione è che il richiedente risulti titolare del diritto di proprietà alla data del sisma (nello stesso senso, Cass. n. 16749/2014), e ciò allo scopo di prevenire la possibilità che i contributi pubblici erogati a fini assistenziali divengano oggetto di speculazione privata da parte dei proprietari, non interessati ad utilizzare per sé gli immobili danneggiati. Nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA], vedova e coerede di [OSCURATO:PERSONA] ed in quanto tale comproprietaria dell’appartamento posto nell’edificio comunale danneggiato dal terremoto, ha conseguito il diritto alla concessione ed erogazione del contributo per la ricostruzione ma era gravata dell’onere di comprovare la ricorrenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per l’accoglimento delle domande proposte, ed in particolare e soprattutto, di comprovare la titolarità dell’area, individuata per la ricostruzione dell’immobile danneggiato dal sisma. L’effettiva sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la concessione del contributo non costituisce una eccezione in senso stretto. Al contrario, va accertata d’ufficio dall’A.G. adita perchè, indipendentemente dal comportamento processuale dell’ente e dalla formulazione di una specifica contestazione al riguardo, essa costituisce un presupposto necessario ed indispensabile per l’accoglimento della domanda di concessione del contributo ai fini dell’esecuzione di un intervento di ricostruzione. Il diritto d el privato al contributo, configurabile come diritto soggettivo e tutelabile davanti al giudice ordinario (Cass. 22 gennaio 2009 n. 1603), trova la sua fonte nell'atto del sindaco che quel contributo riconosce (uniformandosi sul punto al parere vincolante della commissione) in relazione ad un progetto edilizio, per il quale rilascia contestualmente una apposita concessione. Tuttavia – precisa la citata sentenza - in caso di inerzia nell’erogazione del contributo il giudice di merito accertato che: a) l'avente diritto sia stato ammesso al godimento del contributo dalla speciale commissione di cui allalegge n. 219/1981 art. 14); b) sia stato autorizzato dal sindaco ad eseguire le opere di ricostruzione; c) abbia effettivamente eseguito le opere stesse, non può respingere la domanda ma deve esso stesso procedere al riconoscimento del diritto al pagamento del contributo già determinato in sede amministrativa, sostituendosi al sindaco rimasto inerte, in ordine all'emissione del provvedimento previsto dal decreto legislativo n. 76/1990 (art. 19). La sentenza impugnata ha affermato che “con riguardo alla questione (di merito) della sussistenza della titolarità del diritto, infatti, va osservato che è documentato e pacifico che l’acquisizione della proprietà della nuova area da parte dell’appellata è intervenuta solo nel corso del presente grado di giudizio (in data 31/8/2016), ragion per cui - ferma restando la sussistenza del diritto al contributo ex lege n. 219/1981, che non è in discussione - certamente va esclusa l’esigibilità nella specie del diritto alla concreta erogazione del contributo (ossia dell’esistenza di tutte le condizioni prescritte dalla normativa primaria e secondaria in materia, in concreto individuate dai competenti organi dell’ente territoriale: cfr. Cass. n. 16819 del 13/8/2015), posto che tra queste condizioni certamente, va inclusa la disponibilità in capo al beneficiario dell’area sulla quale provvedere alla ricostruzione”. La Corte tuttavia ha errato nel ritenere che, sussistendo il diritto soggettivo al contributo,il difetto del requisito per la sua e sigibilità , costituito dalla titolarità dell’area interessata dall’esecuzione dell’intervento di ricostruzione ex lege n. 219/81 , precluda comunque l’erogazione stessa anche se l’acquisizione avvenga in corso di causa.Infatti al fine di rispettare la ratio legis come sopra citata e ribadita con la presente decisione va sicuramente subordinata la esigibilità e quindi in concreto l’erogazione del contributo alla titolarità dell’area su cui l’intervento ricostruttivo viene richiesto. Tuttavia se l’intervento di ricostruzione debba compiersi su area diversa da quella in cui è ubicato l’immobile lesionato dal sisma che viene ad essere individuata e assentita dall’amministrazione l’acquisizione successiva della titolarità di tale area da parte del soggetto nei cui confronti è stato accertato il diritto al beneficio rimuove la condizione di inesigibilità consentendo la possibilità di dare attuazione al diritto stesso che altrimenti verrebbe definitivamente preclusa. In questa prospettiva il ricorso deve quindi esser e accolto in ordine al secondo motivo mentre deve essere respinto il primo motivo e dichiarato assorbito il terzo , con conseguente cassa zione dell a sentenza impugnatae rinvio alla Corte di Appello di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anche sul le spese del giudizio d i legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo assorbitoil terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la deci