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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 17501/2023

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[OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso in cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato ex lege -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente – avverso la sentenza n. 8/2017 della Corte d’Appello di Trento, depositata il 26.1.2017, N.R.G. 26/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.03.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’Appello di Trento ha rigettato il gravame proposto dal Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale (di seguito, MAECI) avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto che aveva accolto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], docente a tempo determinato con contratto individuale su posto di contingente statale delle istituzioni e iniziative scolastiche all’estero (art. 636 d.lgs. 297/1994) aveva chiesto che l’assegno di sede gli fosse corrisposto in misura piena e non con l’abbattimento percentuale previsto dal CCNL 2006/2009 di comparto (art. 106); il MAECI ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito da controricorso del Gabellone; sono in atti memorie di entrambe le parti; [OSCURATO:PERSONA] l'unico motivo di ricorso afferma la violazione e falsa applicazione della Direttiva 1999/70/CE e dell'[OSCURATO:PERSONA] esso allegato, nonché dell'art. 640 d. lgs. 297/1994, degli artt. 77 e ss C.C.N.L. comparto scuola del 29.11.2007, art. 27 d. lgs. 62/1998, art. 45 d. lgs. 165/2001, art. 651 d. lgs. 297/1994, d.p.r. 18/1967, art. 106 del C.C.N.L. di cui sopra con riferimento alla tabella prevista dall'art. 658 d.

Lgs. 297/1994 ed infine dell'art. 16 del C.C.N.L. 24 febbraio 2000; il motivo contesta l’affermazione della Corte territoriale secondo cui i docenti a tempo determinato rientrerebbero nella disciplina di cui all’art. 45, co. 5, d. lgs. 165/2001 e dunque, per effetto del rinvio di quest’ultima al d.p.r. 18/1967 e di tale d.p.r. (art. 58) alla disciplina del d.lgs. 297/1994 (art. 658), sarebbero titolari per legge del diritto ad uno speciale assegno di sede, che la contrattazione collettiva non potrebbe ridurre; in particolare, nel motivo si sostiene che l’art. 45, co. 5, si riferirebbe soltanto al personale non diplomatico e dunque al personale amministrativo del MAECI e non ai docenti, che comunque stipulano il loro contratto con i dirigenti scolastici e dunque resterebbero soggetti alla disciplina del solo settore scolastico, senza limiti alla possibilità di regolazione in sede collettiva delle erogazioni dovute; il motivo evidenzia come i docenti supplenti all'estero siano nominati senza previa selezione concorsuale, mentre il personale di ruolo viene nominato su sede estera attraverso apposite graduatorie, formate previo accertamento linguistico, con diversità di cernita cui corrisponderebbe una differenziata professionalità di base che non consente la comparazione pretesa dal lavoratore in causa, senza contare la diversità di esigenze di sistemazione tra chi sia inviato all'estero per un periodo che può durare fino a nove anni e chi lo sia soltantoper sostituzioni temporanee; il motivo è infondato, avendo questa S.C. già reiteratamente ritenuto, con pronunce alla cui motivazione si fa rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e che risultano di portata assorbente, che in tema di personale scolastico, l'assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici, previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994 e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato che prestino servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine, trattandosi di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all'estero, senza che tra le due categorie di docenti sia ravvisabile una differenza derivante dal mancato superamento, nel caso dei supplenti, del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., sicché non ricorre alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale in favore dei docenti a tempo indeterminato, in forza della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretata da CGUE 20 giugno 2019, C-72/18 (Cass. 23 giugno 2020, n. 12369, cui hanno fatto seguito Cass. 18 marzo 2021, n. 7753 e Cass. 27 aprile 2021, n. 11112); le spese seguono la soccombenza; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali 15 % ed accesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso in cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato ex lege -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente – avverso la sentenza n. 8/2017 della Corte d’Appello di Trento, depositata il 26.1.2017, N.R.G. 26/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.03.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’Appello di Trento ha rigettato il gravame proposto dal Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale (di seguito, MAECI) avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto che aveva accolto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], docente a tempo determinato con contratto individuale su posto di contingente statale delle istituzioni e iniziative scolastiche all’estero (art. 636 d.lgs. 297/1994) aveva chiesto che l’assegno di sede gli fosse corrisposto in misura piena e non con l’abbattimento percentuale previsto dal CCNL 2006/2009 di comparto (art. 106); il MAECI ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito da controricorso del Gabellone; sono in atti memorie di entrambe le parti; [OSCURATO:PERSONA] l'unico motivo di ricorso afferma la violazione e falsa applicazione della Direttiva 1999/70/CE e dell'[OSCURATO:PERSONA] esso allegato, nonché dell'art. 640 d. lgs. 297/1994, degli artt. 77 e ss C.C.N.L. comparto scuola del 29.11.2007, art. 27 d. lgs. 62/1998, art. 45 d. lgs. 165/2001, art. 651 d. lgs. 297/1994, d.p.r. 18/1967, art. 106 del C.C.N.L. di cui sopra con riferimento alla tabella prevista dall'art. 658 d. Lgs. 297/1994 ed infine dell'art. 16 del C.C.N.L. 24 febbraio 2000; il motivo contesta l’affermazione della Corte territoriale secondo cui i docenti a tempo determinato rientrerebbero nella disciplina di cui all’art. 45, co. 5, d. lgs. 165/2001 e dunque, per effetto del rinvio di quest’ultima al d.p.r. 18/1967 e di tale d.p.r. (art. 58) alla disciplina del d.lgs. 297/1994 (art. 658), sarebbero titolari per legge del diritto ad uno speciale assegno di sede, che la contrattazione collettiva non potrebbe ridurre; in particolare, nel motivo si sostiene che l’art. 45, co. 5, si riferirebbe soltanto al personale non diplomatico e dunque al personale amministrativo del MAECI e non ai docenti, che comunque stipulano il loro contratto con i dirigenti scolastici e dunque resterebbero soggetti alla disciplina del solo settore scolastico, senza limiti alla possibilità di regolazione in sede collettiva delle erogazioni dovute; il motivo evidenzia come i docenti supplenti all'estero siano nominati senza previa selezione concorsuale, mentre il personale di ruolo viene nominato su sede estera attraverso apposite graduatorie, formate previo accertamento linguistico, con diversità di cernita cui corrisponderebbe una differenziata professionalità di base che non consente la comparazione pretesa dal lavoratore in causa, senza contare la diversità di esigenze di sistemazione tra chi sia inviato all'estero per un periodo che può durare fino a nove anni e chi lo sia soltantoper sostituzioni temporanee; il motivo è infondato, avendo questa S.C. già reiteratamente ritenuto, con pronunce alla cui motivazione si fa rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e che risultano di portata assorbente, che in tema di personale scolastico, l'assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici, previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994 e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato che prestino servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine, trattandosi di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all'estero, senza che tra le due categorie di docenti sia ravvisabile una differenza derivante dal mancato superamento, nel caso dei supplenti, del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., sicché non ricorre alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale in favore dei docenti a tempo indeterminato, in forza della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretata da CGUE 20 giugno 2019, C-72/18 (Cass. 23 giugno 2020, n. 12369, cui hanno fatto seguito Cass. 18 marzo 2021, n. 7753 e Cass. 27 aprile 2021, n. 11112); le spese seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali 15 % ed accesso
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