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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 19626/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 17 dicembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari - con eventuale applicazione del dispositivo di controllo a distanza ex art. 275-bis cod. proc. pen. - presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], arrestato in Albania il 15 settembre 2020 ed estradato in Italia il 6 novembre 2020.

2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando, sotto vari profili, inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. e ai principi enunciati dalla legge 16 aprile 2015, n. 47.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto di qualificare il ricorso come appello, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze.

4. E' successivamente pervenuto, in data 22 aprile 2022, un atto redatto e sottoscritto manualmente da Llambro 3orin, con cui il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione per avere già ottenuto la misura degli arresti domiciliari.

5. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a .carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem.

Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale.

L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 500,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Andrea DOrY tella F DEPOVTATO ri CANCELLERIA og

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 17 dicembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari - con eventuale applicazione del dispositivo di controllo a distanza ex art. 275-bis cod. proc. pen. - presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], arrestato in Albania il 15 settembre 2020 ed estradato in Italia il 6 novembre 2020. 2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando, sotto vari profili, inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. e ai principi enunciati dalla legge 16 aprile 2015, n. 47. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto di qualificare il ricorso come appello, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze. 4. E' successivamente pervenuto, in data 22 aprile 2022, un atto redatto e sottoscritto manualmente da Llambro 3orin, con cui il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione per avere già ottenuto la misura degli arresti domiciliari. 5. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a .carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale. L'indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 500,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Andrea DOrY tella F DEPOVTATO ri CANCELLERIA og
Sentenza Cassazione n. 19626/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris