Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04350/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con unico motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal funzionario della Agenzia delle Entrate, avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000.

Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il reddito è stato ricostruito sulla scorta dei dati oggettivi e documentali emergenti dall'esame dei conti correnti della società cartiera [OSCURATO:SOCIETA] e del Modena, da cui emerge che il ricorrente aveva ricevuto, per l'anno 2014, bonifici per l'importo di oltre euro 132.000, e che egli, in seguito, aveva effettuato dei prelievi di denaro contante.

Pur a fronte di tali ricavi, l'imputato aveva omesso di effettuare la dichiarazione fiscale ai fini Irpef, con conseguente evasione dell'imposta in misura superiore alla soglia di punibilità.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con unico motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal funzionario della Agenzia delle Entrate, avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il reddito è stato ricostruito sulla scorta dei dati oggettivi e documentali emergenti dall'esame dei conti correnti della società cartiera [OSCURATO:SOCIETA] e del Modena, da cui emerge che il ricorrente aveva ricevuto, per l'anno 2014, bonifici per l'importo di oltre euro 132.000, e che egli, in seguito, aveva effettuato dei prelievi di denaro contante. Pur a fronte di tali ricavi, l'imputato aveva omesso di effettuare la dichiarazione fiscale ai fini Irpef, con conseguente evasione dell'imposta in misura superiore alla soglia di punibilità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
Sentenza Cassazione n. 04350/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris