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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 04654/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 del TRIBUNALE di VERBANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa il 4 febbraio 2022 dal Tribunale di Verbania che, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Verbania, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - perché il fatto non sussiste - dai reati di diffamazione e minaccia (nei confronti dello Scaramella) loro ascritti ed ha confermato la prima decisione nella parte in cui aveva condannato il predetto imputato per i reati di lesioni personali e minacce (rispettivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), con le conseguenti statuizioni civili; osservato che la richiesta di riunione del presente procedimento ad pure instaurato nei confronti dello stesso imputato (che aveva presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Torino), non deve essere accolta per la dirimente considerazione che esso è già stato definito (con sentenza del 14 ottobre 2022), il che esime da ogni ulteriore considerazione; considerato che il primo motivo - relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato - non censura compiutamente con il provvedimento impugnato che, al di là del richiamo della sentenza già resa tra le parti (come dedotto dal ricorrente, non definitiva), ha ricostruito i fatti alla luce delle prove acquisite nel presente procedimento (sia le prove orali che la certificazione medica), chiarendo perché ha ritenuto attendibili le dichiarazioni a carico e non invece la prospettazione dell'imputato, e dunque non risulta essersi fondato su quanto esposto nella precedente sentenza, di cui il ricorso non ha neppure indicato l'incidenza in termini di decisività sul compendio valutato nella sentenza qui censurata (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo - relativo alla statuizione liberatoria in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti delle quali lo Scaramella si era costituito parte civile - è inammissibile per la dirimente considerazione che il Giudice di appello ha escluso la sussistenza del delitto di diffamazione (per difetto della presenza di più persone allorché sono state proferite le frasi di cui al capo a. contestato alle due imputate) e del delitto di minaccia (tanto che dalla motivazione del provvedimento impugnato si trae che non è stata ritenuta la prova che siano state proferite le espressione di cui al capo b. elevato nei confronti delle imputate) profilo decisivo rispetto al dispositivo della sentenza di secondo grado (non inciso da quanto in essa esposto in ordine alla diversa frase («te la faremo pagare») non in imputazione ; ritenuto che: - pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent.n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; - e l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge, e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Verbania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendone il pagamento in favore dello Stato; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Verbania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 del TRIBUNALE di VERBANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] premesso che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa il 4 febbraio 2022 dal Tribunale di Verbania che, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Verbania, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - perché il fatto non sussiste - dai reati di diffamazione e minaccia (nei confronti dello Scaramella) loro ascritti ed ha confermato la prima decisione nella parte in cui aveva condannato il predetto imputato per i reati di lesioni personali e minacce (rispettivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), con le conseguenti statuizioni civili; osservato che la richiesta di riunione del presente procedimento ad pure instaurato nei confronti dello stesso imputato (che aveva presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Torino), non deve essere accolta per la dirimente considerazione che esso è già stato definito (con sentenza del 14 ottobre 2022), il che esime da ogni ulteriore considerazione; considerato che il primo motivo - relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato - non censura compiutamente con il provvedimento impugnato che, al di là del richiamo della sentenza già resa tra le parti (come dedotto dal ricorrente, non definitiva), ha ricostruito i fatti alla luce delle prove acquisite nel presente procedimento (sia le prove orali che la certificazione medica), chiarendo perché ha ritenuto attendibili le dichiarazioni a carico e non invece la prospettazione dell'imputato, e dunque non risulta essersi fondato su quanto esposto nella precedente sentenza, di cui il ricorso non ha neppure indicato l'incidenza in termini di decisività sul compendio valutato nella sentenza qui censurata (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo - relativo alla statuizione liberatoria in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti delle quali lo Scaramella si era costituito parte civile - è inammissibile per la dirimente considerazione che il Giudice di appello ha escluso la sussistenza del delitto di diffamazione (per difetto della presenza di più persone allorché sono state proferite le frasi di cui al capo a. contestato alle due imputate) e del delitto di minaccia (tanto che dalla motivazione del provvedimento impugnato si trae che non è stata ritenuta la prova che siano state proferite le espressione di cui al capo b. elevato nei confronti delle imputate) profilo decisivo rispetto al dispositivo della sentenza di secondo grado (non inciso da quanto in essa esposto in ordine alla diversa frase («te la faremo pagare») non in imputazione ; ritenuto che: - pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent.n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; - e l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge, e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Verbania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendone il pagamento in favore dello Stato; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale di Verbania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore d
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