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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 maggio 2022

Cassazione n. 17464/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 26428/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – società agricola, in persona del rappresentante legale pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] impresa individuale, in persona del rappresentante legale pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.5 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 26/06/2020 n. 2372/2020, notificata in data 14/07/2020; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26428/2020 Numero sezionale 694/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 17464/2022Data pubblicazione 30/05/2022 20/01/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che -il giudizio di legittimità trae origine dal ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., notificato il 12/10/2020, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli di rigetto del gravame dalla stessa proposto; -la controversia riguarda il mancato pagamento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., del corrispettivo per lavori eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione di un centro ippico in Benevento; -il tribunale di Benevento, accogliendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il decreto ingiuntivo n. 1173/2015 provvisoriamente esecutivo per l’importo di euro 223.685,32; -il ricorso monitorio, unitamente al decreto munito di formula esecutiva, era stato notificato all’ingiunta al suo indirizzo PEC, in data 16/10/2015, -la [OSCURATO:SOCIETA]., con atto di citazione notificato il 24/02/2016, si era opposta al predetto decreto lamentando, ex art. 650 cod. proc. civ., la nullità della notificazione per l’omessa indicazione, nella relata di notifica, del pubblico registro dal quale era stato attinto l’indirizzo PEC utilizzato; -l’opponente precisava che l’indirizzo PEC presso cui era stato notificato il decreto era esatto, ma che, tuttavia, lo [OSCURATO:PERSONA] “Iuliano”, dalla stessa delegato alla gestione della posta elettronica, non l’aveva consultato prima del 15/01/2016 e pertanto non aveva avuto notizia del decreto ingiuntivo, -nel merito, l’opponente contestava la qualità dei lavori eseguiti dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] e spiegava domanda riconvenzionale per i danni -la Pito si era altresì opposta, ex art. 615 cod. proc. civ., all’atto di precetto successivamente notificato dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] poiché fondato su un titolo esecutivo inesistente, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26428/2020 -costituitasi in giudizio, la ditta opposta eccepiva Numero sezionale 694/2022Numero di raccolta generale 17464/2022l’inammissibilità dell’opposizione promossa dalla Pito S.l.l. ai sensi dell’art. 650 Data pubblicazione 30/05/2022 cod.proc.civ., stante la validità della notifica del decreto ingiuntivo, nonché la inammissibilità e l’infondatezza dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 cod.proc.civ.; -il tribunale di Bari, con sentenza n. 1394/2019, ha dichiarato inammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo, perché tardiva, precisando che la mancata indicazione da cui era stato tratto l’indirizzo PEC o la momentanea disponibilità dello stesso da parte del destinatario non potevano incidere sulla regolarità della notifica e sull’avvenuto perfezionamento della stessa, coincidente con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del destinatario, indipendentemente dall’effettiva apertura del messaggio; -ha dichiarato infondata l’opposizione al precetto, condannando il soccombente al pagamento delle spese di lite; -avverso la sentenza, ha proposto appello la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la riforma della sentenza impugnata, per avere erroneamente ritenuto inammissibile l’opposizione ex art. 650 cod.proc.civ., laddove la notifica effettuata a un indirizzo PEC il quale, pur essendo riferibile alla parte personalmente o al difensore, sia diverso da quello inserito nel registro Reginde, doveva invece ritenersi nulla sulla scorta di quanto ritenuto da questa Corte con l’ordinanza 24160/2019; -si è costituita in giudizio l’appellata, la quale ha resistito chiedendo la conferma della sentenza impugnata; -la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2372 del 26/06/2020 ha respinto l’appello, -la Corte territoriale ha osservato che, ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva prevista dall’art. 650 cod. proc. civ., l’opponente deve provare che non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto a causa della irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26428/2020 Numero sezionale 694/2022 -tale prova, per giurisprudenza di legittimità (così, Cass., n.

Numero di raccolta generale 17464/2022Data pubblicazione 30/05/2022 20850/2018), si considera raggiunta ogni qual volta sia da ritenere che l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario: nella specie, l’opponente non ha fornito né la prova della nullità della notifica, né che, a causa della pretesa invalidità della notifica, l’ingiunta non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto; -sicché, per la Corte d’Appello, le conseguenze pregiudizievoli della negligenza del professionista incaricato dal titolare di un indirizzo PEC di controllare la posta elettronica, non ascrivibili a forza maggiore o caso fortuito ex art. 650 cod.proc.civ., devono ricadere su chi della stessa aveva la disponibilità giuridica, risultando per i terzi del tutto indifferenti i profili di inadempimento relativi al sottostante rapporto di prestazione d’opera o di mandato; -quanto all’asserita irregolarità della notifica, il giudice del gravame ha osservato che la notifica telematica eseguita presso l’indirizzo PEC dichiarato da una società (poiché sostanzialmente assimilabile alla sua sede legale) si perfeziona con l’attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria (così, Cass., n. 16365/2018); - con riguardo alla deduzione dell’appellante secondo cui la notifica sarebbe nulla in quanto l’indirizzo PEC presso cui la stessa era avvenuta non era tratto dal Reginde, la Corte napoletana ha osservato che la società agricola [OSCURATO:SOCIETA]. non rientra tra le categorie di soggetti per i quali la notifica deve necessariamente avvenire ad un indirizzo PEC estratto dal citato registro, ai sensi del combinato disposto dell’art. 149 bis c.p.c. e dell’art. 16 ter del d.l. 179/2012; -contro la sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; considerato che: -con l’unico motivo di ricorso (rubricato come violazione o falsa applicazione degli artt. 650 e 326 cod. proc. civ.), in relazione F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26428/2020 all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte Numero sezionale 694/2022Numero di raccolta generale 17464/2022 ricorrente censura la sentenza d’appello per avere erroneamente dichiarato Data pubblicazione 30/05/2022 l’inammissibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ. e per non aver rilevato la nullità della notifica effettuata ad indirizzo diverso da quello inserito nel Reginde; -il ricorrente cita, a sostegno della domanda la giurisprudenza di questa corte (Cass.n. 24160/2019; Cass. 13224/2018; id.30139/2017); -il motivo è infondato sotto entrambi i profili; -per quanto concerne il profilo, logicamente prioritario, del domicilio digitale destinatario della notifica, si osserva che la notifica di un atto non processuale, quale è il provvedimento monitorio emesso inaudita altera parte, può ben essere eseguita personalmente alla società intimata all’indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese, essendo per giurisprudenza consolidata di questa Corte, di cui il giudice d’appello ha fatto puntuale applicazione (cfr. pag. 8, secondo cpv. della sentenza impugnata), il suddetto indirizzo assimilabile alla sua sede legale (cfr. Cass.n.31/2017; id. n. 16365/2018; id. n. 5652/2019); -infatti, ai fini del domicilio digitale l’art. 16 ter del d. l. n. 179 del 2012, conv con mod. dalla legge 221 del 2012 e poi modificato dal d.l. n.90 del 2014 conv. con mod. dalla legge 114 del 2014 e vigente al 4/9/2015 prevedeva che << A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia>>; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26428/2020 Numero sezionale 694/2022 -tra questi pubblici elenchi era quindi ricompreso anche quello del Numero di raccolta generale 17464/2022Data pubblicazione 30/05/2022 registro delle imprese ai sensi dell’art. 16 comma 6 d.l. 185/2008 conv. con legge n.2 del 2009 con la conseguenza che l’indirizzo [OSCURATO:EMAIL], risultante dalla visura camerale della ricorrente, poteva essere legittimamente utilizzato; -né l’omessa indicazione nella relata di notifica telematica del pubblico registro da cui è stato attinto l’indirizzo PEC, può, come correttamente considerato dalla Corte territoriale, comportare la nullità della notifica, avendo l’atto raggiunto lo scopo legale, essendo stato notificato presso l’indirizzo di posta elettronica del ricorrente (cfr. Cass. sez. un. 7665/2016; 30927/2018; -quanto al profilo relativo all’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., il motivo è infondato perché essendo stata la notifica validamente eseguita all’indirizzo PEC costituente il domicilio digitale della [OSCURATO:SOCIETA]., correttamente la corte territoriale ha dichiarato insussistenti i presupposti per ritenere ammissibile l’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ.; -il ricorso è dunque rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate come in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il riscorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente e liquidate in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26428/2020 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1Numero di raccolta generale 17464/2022-quater, dà Numero sezionale 694/2022 atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte Data pubblicazione 30/05/2022 della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Roma così deciso nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 26428/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – società agricola, in persona del rappresentante legale pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] impresa individuale, in persona del rappresentante legale pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.5 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 26/06/2020 n. 2372/2020, notificata in data 14/07/2020; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26428/2020 Numero sezionale 694/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 17464/2022Data pubblicazione 30/05/2022 20/01/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che -il giudizio di legittimità trae origine dal ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., notificato il 12/10/2020, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli di rigetto del gravame dalla stessa proposto; -la controversia riguarda il mancato pagamento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., del corrispettivo per lavori eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione di un centro ippico in Benevento; -il tribunale di Benevento, accogliendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il decreto ingiuntivo n. 1173/2015 provvisoriamente esecutivo per l’importo di euro 223.685,32; -il ricorso monitorio, unitamente al decreto munito di formula esecutiva, era stato notificato all’ingiunta al suo indirizzo PEC, in data 16/10/2015, -la [OSCURATO:SOCIETA]., con atto di citazione notificato il 24/02/2016, si era opposta al predetto decreto lamentando, ex art. 650 cod. proc. civ., la nullità della notificazione per l’omessa indicazione, nella relata di notifica, del pubblico registro dal quale era stato attinto l’indirizzo PEC utilizzato; -l’opponente precisava che l’indirizzo PEC presso cui era stato notificato il decreto era esatto, ma che, tuttavia, lo [OSCURATO:PERSONA] “Iuliano”, dalla stessa delegato alla gestione della posta elettronica, non l’aveva consultato prima del 15/01/2016 e pertanto non aveva avuto notizia del decreto ingiuntivo, -nel merito, l’opponente contestava la qualità dei lavori eseguiti dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] e spiegava domanda riconvenzionale per i danni -la Pito si era altresì opposta, ex art. 615 cod. proc. civ., all’atto di precetto successivamente notificato dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] poiché fondato su un titolo esecutivo inesistente, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26428/2020 -costituitasi in giudizio, la ditta opposta eccepiva Numero sezionale 694/2022Numero di raccolta generale 17464/2022l’inammissibilità dell’opposizione promossa dalla Pito S.l.l. ai sensi dell’art. 650 Data pubblicazione 30/05/2022 cod.proc.civ., stante la validità della notifica del decreto ingiuntivo, nonché la inammissibilità e l’infondatezza dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 cod.proc.civ.; -il tribunale di Bari, con sentenza n. 1394/2019, ha dichiarato inammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo, perché tardiva, precisando che la mancata indicazione da cui era stato tratto l’indirizzo PEC o la momentanea disponibilità dello stesso da parte del destinatario non potevano incidere sulla regolarità della notifica e sull’avvenuto perfezionamento della stessa, coincidente con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del destinatario, indipendentemente dall’effettiva apertura del messaggio; -ha dichiarato infondata l’opposizione al precetto, condannando il soccombente al pagamento delle spese di lite; -avverso la sentenza, ha proposto appello la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la riforma della sentenza impugnata, per avere erroneamente ritenuto inammissibile l’opposizione ex art. 650 cod.proc.civ., laddove la notifica effettuata a un indirizzo PEC il quale, pur essendo riferibile alla parte personalmente o al difensore, sia diverso da quello inserito nel registro Reginde, doveva invece ritenersi nulla sulla scorta di quanto ritenuto da questa Corte con l’ordinanza 24160/2019; -si è costituita in giudizio l’appellata, la quale ha resistito chiedendo la conferma della sentenza impugnata; -la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2372 del 26/06/2020 ha respinto l’appello, -la Corte territoriale ha osservato che, ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva prevista dall’art. 650 cod. proc. civ., l’opponente deve provare che non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto a causa della irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26428/2020 Numero sezionale 694/2022 -tale prova, per giurisprudenza di legittimità (così, Cass., n. Numero di raccolta generale 17464/2022Data pubblicazione 30/05/2022 20850/2018), si considera raggiunta ogni qual volta sia da ritenere che l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario: nella specie, l’opponente non ha fornito né la prova della nullità della notifica, né che, a causa della pretesa invalidità della notifica, l’ingiunta non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto; -sicché, per la Corte d’Appello, le conseguenze pregiudizievoli della negligenza del professionista incaricato dal titolare di un indirizzo PEC di controllare la posta elettronica, non ascrivibili a forza maggiore o caso fortuito ex art. 650 cod.proc.civ., devono ricadere su chi della stessa aveva la disponibilità giuridica, risultando per i terzi del tutto indifferenti i profili di inadempimento relativi al sottostante rapporto di prestazione d’opera o di mandato; -quanto all’asserita irregolarità della notifica, il giudice del gravame ha osservato che la notifica telematica eseguita presso l’indirizzo PEC dichiarato da una società (poiché sostanzialmente assimilabile alla sua sede legale) si perfeziona con l’attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria (così, Cass., n. 16365/2018); - con riguardo alla deduzione dell’appellante secondo cui la notifica sarebbe nulla in quanto l’indirizzo PEC presso cui la stessa era avvenuta non era tratto dal Reginde, la Corte napoletana ha osservato che la società agricola [OSCURATO:SOCIETA]. non rientra tra le categorie di soggetti per i quali la notifica deve necessariamente avvenire ad un indirizzo PEC estratto dal citato registro, ai sensi del combinato disposto dell’art. 149 bis c.p.c. e dell’art. 16 ter del d.l. 179/2012; -contro la sentenza d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; considerato che: -con l’unico motivo di ricorso (rubricato come violazione o falsa applicazione degli artt. 650 e 326 cod. proc. civ.), in relazione F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26428/2020 all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte Numero sezionale 694/2022Numero di raccolta generale 17464/2022 ricorrente censura la sentenza d’appello per avere erroneamente dichiarato Data pubblicazione 30/05/2022 l’inammissibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ. e per non aver rilevato la nullità della notifica effettuata ad indirizzo diverso da quello inserito nel Reginde; -il ricorrente cita, a sostegno della domanda la giurisprudenza di questa corte (Cass.n. 24160/2019; Cass. 13224/2018; id.30139/2017); -il motivo è infondato sotto entrambi i profili; -per quanto concerne il profilo, logicamente prioritario, del domicilio digitale destinatario della notifica, si osserva che la notifica di un atto non processuale, quale è il provvedimento monitorio emesso inaudita altera parte, può ben essere eseguita personalmente alla società intimata all’indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese, essendo per giurisprudenza consolidata di questa Corte, di cui il giudice d’appello ha fatto puntuale applicazione (cfr. pag. 8, secondo cpv. della sentenza impugnata), il suddetto indirizzo assimilabile alla sua sede legale (cfr. Cass.n.31/2017; id. n. 16365/2018; id. n. 5652/2019); -infatti, ai fini del domicilio digitale l’art. 16 ter del d. l. n. 179 del 2012, conv con mod. dalla legge 221 del 2012 e poi modificato dal d.l. n.90 del 2014 conv. con mod. dalla legge 114 del 2014 e vigente al 4/9/2015 prevedeva che << A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia>>; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26428/2020 Numero sezionale 694/2022 -tra questi pubblici elenchi era quindi ricompreso anche quello del Numero di raccolta generale 17464/2022Data pubblicazione 30/05/2022 registro delle imprese ai sensi dell’art. 16 comma 6 d.l. 185/2008 conv. con legge n.2 del 2009 con la conseguenza che l’indirizzo [OSCURATO:EMAIL], risultante dalla visura camerale della ricorrente, poteva essere legittimamente utilizzato; -né l’omessa indicazione nella relata di notifica telematica del pubblico registro da cui è stato attinto l’indirizzo PEC, può, come correttamente considerato dalla Corte territoriale, comportare la nullità della notifica, avendo l’atto raggiunto lo scopo legale, essendo stato notificato presso l’indirizzo di posta elettronica del ricorrente (cfr. Cass. sez. un. 7665/2016; 30927/2018; -quanto al profilo relativo all’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., il motivo è infondato perché essendo stata la notifica validamente eseguita all’indirizzo PEC costituente il domicilio digitale della [OSCURATO:SOCIETA]., correttamente la corte territoriale ha dichiarato insussistenti i presupposti per ritenere ammissibile l’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ.; -il ricorso è dunque rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate come in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il riscorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente e liquidate in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26428/2020 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1Numero di raccolta generale 17464/2022-quater, dà Numero sezionale 694/2022 atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte Data pubblicazione 30/05/2022 della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis. Roma così deciso nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a :
Sentenza Cassazione n. 17464/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris