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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33328/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15961/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Catanzaro alla via G. Iannoni, n. 43. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

CALABRIA n. 3347/01/2018, depositata in data 29 ottobre 20 18 e notificata a mezzo pec in data 11 marzo 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La contribuente impugnava il silenzio - rifiuto dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un’istanza di rimborso, ex art. 37, comma Sil.

Rif.

IRAP 2003- 04-05-06-07 secondo e 38, comma quarto, d.P.R. n. 602 del 1973, datata 21.12.2007, per la restituzione dell’IRAP versata negli anni d’imposta 2003-2007 in qualità di professionista – medico pediatra – in convenzione con l’[OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro; l’istanza era suffragata dalle allegazioni della contribuente, che asseriva di svolgere l’attività in maniera autonoma, senza l’ausilio di collaboratori e/o dipendenti.

2. La C.t.p. di Catanzaro, con sentenza n. 1490/03/2014, depositata in data 04.08.2014, rigettava il ricorso de l l a contribuente, ritenendo che quest’ultima non avesse debitamente provato l’assenza dei presupposti impositivi.

3. Avverso la sentenza proponeva appello la contribuentedinanzi la C.t.r. della Calabria e resisteva l’Ufficio con controdeduzioni. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2290/02/2016, depositata in data 21.09.2016, respingeva il gravame.

4. Avverso la sentenza della C.t.r. della Calabria la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; resisteva l’Ufficio con controricorso.

La Corte, con ordinanza n. 7673/2018, accoglieva il ricorso della contribuente, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

5. Il giudizio veniva tempestivamente riassunto dinanzi la C.t.r. della Calabria in diversa composizione; resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.

6. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 3347/01/2018, depositata in data 29 ottobre 2018, accoglieva il ricorso della contribuente; la sentenza veniva notificata dal contribuente all’Ufficio, ai fini del decorso del termine breve per impugnare, a mezzo pec, in data 11 maggio 2019, data nella quale la notifica veniva spedita e ricevuta dal destinatario.

7. Avverso la sentenza della C.t.r. della Calabria l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione,affidato ad un solo motivo.

La contribuente ha resistitocon controricorso.

La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del D.M. dell’Economia e delle Finanze n. 163 del 2013 e dell’art. 16-bis d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» parte ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha privato di rilevanza l’eccezione preliminare sollevata da parte ricorrente e relativa alla costituzione della stessa con modalità diverse da quelle prescritte dall’art. 9 citato, essendo stata effettuata in via telematicala notifica del ricorso , ma essendo avvenuto in forma cartacea il conseguente deposito.

2. Tanto premesso, s i rende necessari a la preventiva disamina dell’eccezione avanzata da parte controricorrente, relativa all’inammissibilità del ricorso per tardività.

2.1. Ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ. il ricorso deve essere proposto (ossia notificato) nel termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza (c.d. termine breve perentorio ).

Nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, secondo comma, n. 2), c od . p roc . c iv ., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo pec ), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, cod. p roc . c iv ., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato, da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 cod. p roc . c iv . (Cass.

SS.UU. n. 21349 del 06/07/2022 ).

Ancora, l a dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c. (Cass.

SS.UU. n. 21349 del 06/07/2022).

2.2. Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dal la controricorrente risulta che la notifica della sentenza di seconde cure n. 3347/01/2018 è avvenuta in data 11 marzo 2019, come attestato dalla relata di notifica a mezzo PEC e dalle ricevut e di accettazione e di consegna allegate (ed asseverate) alla sentenza stessa; più in particolare, si ̀ perfezionata per l’Agenzia delle Entrate alle h. 17,41 dell’11 marzo 2019.

L’Agenzia delle Entrate, nell’incipit del ricorso, afferma invece che la sentenza le è stata notificata in data 12 marzo 2019, senonché, dalla documentazione (dichiarazione di protocollo e relata di invio della notifica a mezzo pec ) allegata alla sentenza prodotta dalla stessa ricorrente, si evince che la data del 12 marzo 2019 (h. 08,05) è piuttosto quella in cui l’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Catanzaro, ha protocollato la sentenza, che le è stata notificata a mezzo peca seguito dell’ invio dell’11 marzo 2019.

Pertanto, il termine breve di gg. 60 decorreva dall’11 marzo e scadeva venerdì 10 maggio 2019.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato notificato a mezzo PEC in data 13 maggio 2019 ( come risulta dalla relata di notifica a mezzo pec allegata al ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate), quindi tardivamente.

2.3. Infine, va rilevato che non si applica al caso di specie la sospensione di cui all’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 che prevede che per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché' per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del predetto decreto (19/12/2018) e il 31 luglio 2019 , avendo la controversia per oggetto un diniego di rimborso e non un atto impositivo, quindinon essendo definibile ai sensi del comma 1 dello stesso art. 6.

L’accoglimento dell’eccezione preliminare solleva dalla disamina del motivo di ricorso.

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione alla controricorrente delle spese di lite che liquida in €.

2. 300,00, oltre ad € 200,00 p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15961/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Catanzaro alla via G. Iannoni, n. 43. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CALABRIA n. 3347/01/2018, depositata in data 29 ottobre 20 18 e notificata a mezzo pec in data 11 marzo 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La contribuente impugnava il silenzio - rifiuto dell’Agenzia delle Entrate relativo ad un’istanza di rimborso, ex art. 37, comma Sil. Rif. IRAP 2003- 04-05-06-07 secondo e 38, comma quarto, d.P.R. n. 602 del 1973, datata 21.12.2007, per la restituzione dell’IRAP versata negli anni d’imposta 2003-2007 in qualità di professionista – medico pediatra – in convenzione con l’[OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro; l’istanza era suffragata dalle allegazioni della contribuente, che asseriva di svolgere l’attività in maniera autonoma, senza l’ausilio di collaboratori e/o dipendenti. 2. La C.t.p. di Catanzaro, con sentenza n. 1490/03/2014, depositata in data 04.08.2014, rigettava il ricorso de l l a contribuente, ritenendo che quest’ultima non avesse debitamente provato l’assenza dei presupposti impositivi. 3. Avverso la sentenza proponeva appello la contribuentedinanzi la C.t.r. della Calabria e resisteva l’Ufficio con controdeduzioni. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2290/02/2016, depositata in data 21.09.2016, respingeva il gravame. 4. Avverso la sentenza della C.t.r. della Calabria la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; resisteva l’Ufficio con controricorso. La Corte, con ordinanza n. 7673/2018, accoglieva il ricorso della contribuente, cassando con rinvio la sentenza impugnata. 5. Il giudizio veniva tempestivamente riassunto dinanzi la C.t.r. della Calabria in diversa composizione; resisteva l’Ufficio con controdeduzioni. 6. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 3347/01/2018, depositata in data 29 ottobre 2018, accoglieva il ricorso della contribuente; la sentenza veniva notificata dal contribuente all’Ufficio, ai fini del decorso del termine breve per impugnare, a mezzo pec, in data 11 maggio 2019, data nella quale la notifica veniva spedita e ricevuta dal destinatario. 7. Avverso la sentenza della C.t.r. della Calabria l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione,affidato ad un solo motivo. La contribuente ha resistitocon controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del D.M. dell’Economia e delle Finanze n. 163 del 2013 e dell’art. 16-bis d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» parte ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha privato di rilevanza l’eccezione preliminare sollevata da parte ricorrente e relativa alla costituzione della stessa con modalità diverse da quelle prescritte dall’art. 9 citato, essendo stata effettuata in via telematicala notifica del ricorso , ma essendo avvenuto in forma cartacea il conseguente deposito. 2. Tanto premesso, s i rende necessari a la preventiva disamina dell’eccezione avanzata da parte controricorrente, relativa all’inammissibilità del ricorso per tardività. 2.1. Ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ. il ricorso deve essere proposto (ossia notificato) nel termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza (c.d. termine breve perentorio ). Nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, secondo comma, n. 2), c od . p roc . c iv ., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo pec ), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, cod. p roc . c iv ., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato, da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 cod. p roc . c iv . (Cass. SS.UU. n. 21349 del 06/07/2022 ). Ancora, l a dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c. (Cass. SS.UU. n. 21349 del 06/07/2022). 2.2. Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dal la controricorrente risulta che la notifica della sentenza di seconde cure n. 3347/01/2018 è avvenuta in data 11 marzo 2019, come attestato dalla relata di notifica a mezzo PEC e dalle ricevut e di accettazione e di consegna allegate (ed asseverate) alla sentenza stessa; più in particolare, si ̀ perfezionata per l’Agenzia delle Entrate alle h. 17,41 dell’11 marzo 2019. L’Agenzia delle Entrate, nell’incipit del ricorso, afferma invece che la sentenza le è stata notificata in data 12 marzo 2019, senonché, dalla documentazione (dichiarazione di protocollo e relata di invio della notifica a mezzo pec ) allegata alla sentenza prodotta dalla stessa ricorrente, si evince che la data del 12 marzo 2019 (h. 08,05) è piuttosto quella in cui l’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Catanzaro, ha protocollato la sentenza, che le è stata notificata a mezzo peca seguito dell’ invio dell’11 marzo 2019. Pertanto, il termine breve di gg. 60 decorreva dall’11 marzo e scadeva venerdì 10 maggio 2019. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato notificato a mezzo PEC in data 13 maggio 2019 ( come risulta dalla relata di notifica a mezzo pec allegata al ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate), quindi tardivamente. 2.3. Infine, va rilevato che non si applica al caso di specie la sospensione di cui all’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 che prevede che per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché' per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del predetto decreto (19/12/2018) e il 31 luglio 2019 , avendo la controversia per oggetto un diniego di rimborso e non un atto impositivo, quindinon essendo definibile ai sensi del comma 1 dello stesso art. 6. L’accoglimento dell’eccezione preliminare solleva dalla disamina del motivo di ricorso. 3. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla controricorrente delle spese di lite che liquida in €. 2. 300,00, oltre ad € 200,00 p
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