Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2005

Cassazione n. 22484/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/07/2005 avverso la sentenza del 06/12/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 dicembre 2024 il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo a); 648 cod. pen. (capo b); 81 cod. pen., 10, 12, 14

I. 14 ottobre 1974, n. 497.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza di legge penale in relazione all'omessa valutazione della presenza di cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. 2.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.

La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'8 aprile 2025 Il Consigliere estensor Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/07/2005 avverso la sentenza del 06/12/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 dicembre 2024 il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo a); 648 cod. pen. (capo b); 81 cod. pen., 10, 12, 14 I. 14 ottobre 1974, n. 497. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza di legge penale in relazione all'omessa valutazione della presenza di cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 aprile 2025 Il Consigliere estensor Il
Sentenza Cassazione n. 22484/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris