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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00682/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12027/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Gianturco 1; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] 16/18; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce - Sez. dist.Taranto n. 348/2016 pubblicata il 15 novembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso presso il Tribunale di Taranto il 12 luglio 2006 sostenendo che: era stato dipendente a tempo indeterminato dell'[OSCURATO:PERSONA] Puglia dal 10 luglio 2003 al 31 dicembre 2005 presso la sede di Taranto, dopo che le funzioni e il personale del [OSCURATO:PERSONA] dell'AUSL Taranto 1, per cui già lavorava, erano stati trasferiti alla detta [OSCURATO:PERSONA] Puglia; nel luglio 1998 era stato sospeso dal servizio in seguito a provvedimento interdittivo del GIP del Tribunale di Taranto; in relazione al procedimento penale aveva patteggiato la relativa pena e, di conseguenza, aveva subito un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio; era stato informato, dopo il trasferimento all'[OSCURATO:PERSONA] Puglia, dell'esistenza di una lettera anonima che lo accusava; in seguito alla spedizione di una seconda lettera anonima, gli era stato ritirato il tesserino di UPG dell'AUSL; senza il detto tesserino non aveva più potuto svolgere le sue funzioni di ispettore; il dirigente del settore lo aveva messo in pratica a disposizione della Direzione, lasciandolo sostanzialmente inattivo; aveva chiesto l'anticipato collocamento a ripos o dal 10 gennaio 2006.

Il ricorrente ha chiesto la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] Puglia a risarcire il danno da lui subito, patrimoniale e non, nella misura di C 1.000.000,00.

L'[OSCURATO:PERSONA] Puglia non si è costituita.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 3741/2011, ha accolto il ricorso condannando controparte a corrispondere C 12.300,00 a titolo di danno biologico ed C 21.990,00 per il danno alla professionalità.L'[OSCURATO:PERSONA] Puglia ha proposto appello che la Corte d'appello di Lecce, Sez. dist.

Taranto, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 348/2016, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.

L'[OSCURATO:PERSONA] Puglia si è difesa con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel non dichiarare inammissibile l'appello per mancanza del requisito di specificità.

La doglianza è inammissibile.

In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass., Sez.

L, n. 3612 del 4 febbraio 2022).

Nella specie, il ricorrente non ha riportato nessun passaggio dell'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] Puglia, ma si è limitato a contestare in maniera generica l'apoditticità del gravame. 2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 416 e 437 c.p.c. perché la corte territoriale non avrebbe tenuto in debita considerazione la contumacia dell'[OSCURATO:PERSONA] Puglia in primo grado e la circostanza che quest'ultima neppure con l'atto di appello aveva contestato i fatti allegati, con la conseguenza che doveva trovare applicazione il principio di non contestazione.

Innanzitutto, si osserva l'irrilevanza, ai fini della decisione, della contumacia dell'[OSCURATO:PERSONA] Puglia in primo grado.

Inoltre, si rileva che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero di una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione.

Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto contestato uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte, diretta a fare valere l'altrui pregressa non contestazione, diventa inammissibile (Cass., Sez. 2, n. 27490 del 28 ottobre 2019).

Al riguardo, si osserva che la Corte d'appello di Lecce, Sez. dist.Taranto, ha espressamente evidenziato che, con i due primi motivi di appello, l'appellante si era doluto della "mancanza di prova del danno patrimoniale e del nesso causale tra la condotta dell'[OSCURATO:PERSONA] ed i danni".Ciò evidenzia come la corte territoriale abbia decisamente escluso che, in ordine agli elementi costitutivi della responsabilità dell'ARFX- Puglia, potesse essere applicato il principio di non contestazione.

In ogni caso, si sottolinea che il ricorrente non ha riportato neppure in sintesi il contenuto dell'atto di appello, con l'effetto di impedire a questo Collegio ogni valutazione concernente l'eventuale formazione di una non contestazione sui fatti di causa. 3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che egli era stato ingiustamente privato di ogni mansione dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2005.

La doglianza è infondata.

Il giudice di appello ha tenuto conto della situazione del ricorrente, rilevando che nel 2003 egli era stato privato del tesserino di polizia giudiziaria e collocato in altro ufficio con mansioni amministrative equivalenti alla qualifica rivestita.

Pertanto, ha valutato i fatti di causa, come emergenti dalle risultanze istruttorie, escludendo l'esistenza di un illegittimo comportamento datoriale ex art. 2103 c.c. 4) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2697, 2719 e 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe errato a ritenere l'inesistenza di un illegittimo comportamento datoriale ed avrebbe invertito l'onere della prova, considerato che l'[OSCURATO:PERSONA] Puglia nulla aveva dedotto circa l'asserita impossibilità di conservare al medesimo ricorrente le mansioni proprie del suo profilo professionale.

Inoltre, egli si duole del mancato ricorso al ragionamento presuntivo e della non corretta valutazione dei documenti e delle dichiarazioni testimoniali indicate.

La contestazione è infondata.Innanzitutto, il giudice di secondo grado ha espressamente accertato che [OSCURATO:PERSONA], dopo il ritiro del tesserino, era stato collocato in altro ufficio "con mansioni amministrative equivalenti alla qualifica rivestita".

Inoltre, ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato né il nesso causale fra condotta datoriale e danno lamentato né l'esistenza di tale danno.

A queste conclusioni la corte territoriale è giunta valutando le risultanze istruttorie, e il relativo giudizio non può essere sindacato nella presente sede.

In particolare, il ricorrente chiede, con il motivo in esame, di -- riesaminare documenti e dichiarazioni di testi, attività in questa sede preclusa.

Quanto al ragionamento presuntivo, con riferimento agli artt.2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento che, ove motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo.

Neppure occorre, poi, che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass., Sez.

L, n. 22366 del 5 agosto 2021).

Nel caso in esame, il ricorrente sostanzialmente chiede a questo Collegio di compiere un dato ragionamento presuntivo, in modo da sostituire al convincimento della corte territoriale il proprio, prospettato come semplicemente alternativo, il che non è ammissibile. 5) Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 13 ss. del CCNL Sanità del 7 aprile 1999 e dell'allegato 1 al predetto CCNL e degli artt. 1175, 1375 e 2103 c.c. nonché 1, 2, 3, 4 e 35 Cost. perché la corte territoriale avrebbe errato nell'affermare che egli sarebbe stato assegnato ad altro ufficio con mansioni amministrative equivalenti alla qualifica rivestita.

In particolare, l'equivalenza delle mansioni avrebbe dovuto essere valutata tenendo conto della contrattazione collettiva dell'epoca.

In pratica egli, pur essendo un collaboratore tecnico - professionale esperto, categoria Ds, sarebbe stato adibito a mansioni esecutive proprie della categoria B, quando, addirittura, non sarebbe stato del tutto inutilizzato.

La doglianza è respinta.

Infatti, la corte territoriale, come già evidenziato, non solo ha accertato che il ricorrente era stato adibito a mansioni equivalenti, ma ha negato la dimostrazione di un nesso causale fra la condotta del datore di lavoro e i danni dedotti e ha affermato che non vi era prova del pregiudizio patito.

Si tratta di accertamenti di merito che, in sede di legittimità, ove motivati (come nella specie), non sono più sindacabili. 6) Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2103, 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe errato nel considerare non provato il danno, non avendo tenuto conto che veniva in questione un'ipotesi di totale privazione delle mansioni da lui svolte.

In particolare, la prova del suo pregiudizio avrebbe potuto essere agevolmente ricavata in via presuntiva.

La doglianza è inammissibile.

L'accertamento di merito del giudice di appello, quanto all'esercizio di mansioni equivalenti, non può essere di per sé oggetto di riesame in sede di legittimità, come pretenderebbe il ricorrente, né è possibile sostituirsi alla Corte di appello di Lecce, Sez. dist.

Taranto, nel decidere se ritenere o meno provato in via presuntiva un dato fatto. 7) Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c., 115, 116 e 132 c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe errato a ritenere insussistente il nesso causale tra danno biologico reclamato e comportamento datoriale.

In particolare, il giudice di secondo grado avrebbe fondato la sua decisione su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e non avrebbe tenuto conto che, dopo la sua reintegrazione nelle proprie funzioni, non aveva mai subito infermità di sorta.

Dalla sentenza sarebbe emersa, quindi, una evidente anomalia motivazionale.

La doglianza è infondata.

La corte territoriale ha motivato il suo convincimento sulla base della mancata prova dei fatti costitutivi della domanda del ricorrente e non sui ragionamenti presuntivi menzionati da [OSCURATO:PERSONA] che, nella specie, non costituiscono la ratio della decisione.

Nessuna omissione motivazionale può, quindi, essere contestata al giudice a quo.8) Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in quanto la corte territoriale non avrebbe esaminato la CTU agli atti espletata in primo grado.

A prescindere dall'ammissibilità della doglianza, si osserva che il giudice di appello ha esaminato la CTU, ma ha ritenuto di non condividerne le conclusioni, anche perché ha escluso in radice ogni demansionamento. 9) Il ricorso è rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per dichiarare l'obbligo del ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite che liquida in C 5.000,00 per compenso ed C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15°/0; - dichiara che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12027/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Gianturco 1; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] 16/18; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce - Sez. dist.Taranto n. 348/2016 pubblicata il 15 novembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso presso il Tribunale di Taranto il 12 luglio 2006 sostenendo che: era stato dipendente a tempo indeterminato dell'[OSCURATO:PERSONA] Puglia dal 10 luglio 2003 al 31 dicembre 2005 presso la sede di Taranto, dopo che le funzioni e il personale del [OSCURATO:PERSONA] dell'AUSL Taranto 1, per cui già lavorava, erano stati trasferiti alla detta [OSCURATO:PERSONA] Puglia; nel luglio 1998 era stato sospeso dal servizio in seguito a provvedimento interdittivo del GIP del Tribunale di Taranto; in relazione al procedimento penale aveva patteggiato la relativa pena e, di conseguenza, aveva subito un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio; era stato informato, dopo il trasferimento all'[OSCURATO:PERSONA] Puglia, dell'esistenza di una lettera anonima che lo accusava; in seguito alla spedizione di una seconda lettera anonima, gli era stato ritirato il tesserino di UPG dell'AUSL; senza il detto tesserino non aveva più potuto svolgere le sue funzioni di ispettore; il dirigente del settore lo aveva messo in pratica a disposizione della Direzione, lasciandolo sostanzialmente inattivo; aveva chiesto l'anticipato collocamento a ripos o dal 10 gennaio 2006. Il ricorrente ha chiesto la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] Puglia a risarcire il danno da lui subito, patrimoniale e non, nella misura di C 1.000.000,00. L'[OSCURATO:PERSONA] Puglia non si è costituita. Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 3741/2011, ha accolto il ricorso condannando controparte a corrispondere C 12.300,00 a titolo di danno biologico ed C 21.990,00 per il danno alla professionalità.L'[OSCURATO:PERSONA] Puglia ha proposto appello che la Corte d'appello di Lecce, Sez. dist. Taranto, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 348/2016, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi. L'[OSCURATO:PERSONA] Puglia si è difesa con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel non dichiarare inammissibile l'appello per mancanza del requisito di specificità. La doglianza è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass., Sez. L, n. 3612 del 4 febbraio 2022). Nella specie, il ricorrente non ha riportato nessun passaggio dell'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] Puglia, ma si è limitato a contestare in maniera generica l'apoditticità del gravame. 2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 416 e 437 c.p.c. perché la corte territoriale non avrebbe tenuto in debita considerazione la contumacia dell'[OSCURATO:PERSONA] Puglia in primo grado e la circostanza che quest'ultima neppure con l'atto di appello aveva contestato i fatti allegati, con la conseguenza che doveva trovare applicazione il principio di non contestazione. Innanzitutto, si osserva l'irrilevanza, ai fini della decisione, della contumacia dell'[OSCURATO:PERSONA] Puglia in primo grado. Inoltre, si rileva che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero di una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto contestato uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte, diretta a fare valere l'altrui pregressa non contestazione, diventa inammissibile (Cass., Sez. 2, n. 27490 del 28 ottobre 2019). Al riguardo, si osserva che la Corte d'appello di Lecce, Sez. dist.Taranto, ha espressamente evidenziato che, con i due primi motivi di appello, l'appellante si era doluto della "mancanza di prova del danno patrimoniale e del nesso causale tra la condotta dell'[OSCURATO:PERSONA] ed i danni".Ciò evidenzia come la corte territoriale abbia decisamente escluso che, in ordine agli elementi costitutivi della responsabilità dell'ARFX- Puglia, potesse essere applicato il principio di non contestazione. In ogni caso, si sottolinea che il ricorrente non ha riportato neppure in sintesi il contenuto dell'atto di appello, con l'effetto di impedire a questo Collegio ogni valutazione concernente l'eventuale formazione di una non contestazione sui fatti di causa. 3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che egli era stato ingiustamente privato di ogni mansione dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2005. La doglianza è infondata. Il giudice di appello ha tenuto conto della situazione del ricorrente, rilevando che nel 2003 egli era stato privato del tesserino di polizia giudiziaria e collocato in altro ufficio con mansioni amministrative equivalenti alla qualifica rivestita. Pertanto, ha valutato i fatti di causa, come emergenti dalle risultanze istruttorie, escludendo l'esistenza di un illegittimo comportamento datoriale ex art. 2103 c.c. 4) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2697, 2719 e 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe errato a ritenere l'inesistenza di un illegittimo comportamento datoriale ed avrebbe invertito l'onere della prova, considerato che l'[OSCURATO:PERSONA] Puglia nulla aveva dedotto circa l'asserita impossibilità di conservare al medesimo ricorrente le mansioni proprie del suo profilo professionale. Inoltre, egli si duole del mancato ricorso al ragionamento presuntivo e della non corretta valutazione dei documenti e delle dichiarazioni testimoniali indicate. La contestazione è infondata.Innanzitutto, il giudice di secondo grado ha espressamente accertato che [OSCURATO:PERSONA], dopo il ritiro del tesserino, era stato collocato in altro ufficio "con mansioni amministrative equivalenti alla qualifica rivestita". Inoltre, ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato né il nesso causale fra condotta datoriale e danno lamentato né l'esistenza di tale danno. A queste conclusioni la corte territoriale è giunta valutando le risultanze istruttorie, e il relativo giudizio non può essere sindacato nella presente sede. In particolare, il ricorrente chiede, con il motivo in esame, di -- riesaminare documenti e dichiarazioni di testi, attività in questa sede preclusa. Quanto al ragionamento presuntivo, con riferimento agli artt.2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento che, ove motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo. Neppure occorre, poi, che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass., Sez. L, n. 22366 del 5 agosto 2021). Nel caso in esame, il ricorrente sostanzialmente chiede a questo Collegio di compiere un dato ragionamento presuntivo, in modo da sostituire al convincimento della corte territoriale il proprio, prospettato come semplicemente alternativo, il che non è ammissibile. 5) Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 13 ss. del CCNL Sanità del 7 aprile 1999 e dell'allegato 1 al predetto CCNL e degli artt. 1175, 1375 e 2103 c.c. nonché 1, 2, 3, 4 e 35 Cost. perché la corte territoriale avrebbe errato nell'affermare che egli sarebbe stato assegnato ad altro ufficio con mansioni amministrative equivalenti alla qualifica rivestita. In particolare, l'equivalenza delle mansioni avrebbe dovuto essere valutata tenendo conto della contrattazione collettiva dell'epoca. In pratica egli, pur essendo un collaboratore tecnico - professionale esperto, categoria Ds, sarebbe stato adibito a mansioni esecutive proprie della categoria B, quando, addirittura, non sarebbe stato del tutto inutilizzato. La doglianza è respinta. Infatti, la corte territoriale, come già evidenziato, non solo ha accertato che il ricorrente era stato adibito a mansioni equivalenti, ma ha negato la dimostrazione di un nesso causale fra la condotta del datore di lavoro e i danni dedotti e ha affermato che non vi era prova del pregiudizio patito. Si tratta di accertamenti di merito che, in sede di legittimità, ove motivati (come nella specie), non sono più sindacabili. 6) Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2103, 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe errato nel considerare non provato il danno, non avendo tenuto conto che veniva in questione un'ipotesi di totale privazione delle mansioni da lui svolte. In particolare, la prova del suo pregiudizio avrebbe potuto essere agevolmente ricavata in via presuntiva. La doglianza è inammissibile. L'accertamento di merito del giudice di appello, quanto all'esercizio di mansioni equivalenti, non può essere di per sé oggetto di riesame in sede di legittimità, come pretenderebbe il ricorrente, né è possibile sostituirsi alla Corte di appello di Lecce, Sez. dist. Taranto, nel decidere se ritenere o meno provato in via presuntiva un dato fatto. 7) Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c., 115, 116 e 132 c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe errato a ritenere insussistente il nesso causale tra danno biologico reclamato e comportamento datoriale. In particolare, il giudice di secondo grado avrebbe fondato la sua decisione su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e non avrebbe tenuto conto che, dopo la sua reintegrazione nelle proprie funzioni, non aveva mai subito infermità di sorta. Dalla sentenza sarebbe emersa, quindi, una evidente anomalia motivazionale. La doglianza è infondata. La corte territoriale ha motivato il suo convincimento sulla base della mancata prova dei fatti costitutivi della domanda del ricorrente e non sui ragionamenti presuntivi menzionati da [OSCURATO:PERSONA] che, nella specie, non costituiscono la ratio della decisione. Nessuna omissione motivazionale può, quindi, essere contestata al giudice a quo.8) Con l'ottavo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in quanto la corte territoriale non avrebbe esaminato la CTU agli atti espletata in primo grado. A prescindere dall'ammissibilità della doglianza, si osserva che il giudice di appello ha esaminato la CTU, ma ha ritenuto di non condividerne le conclusioni, anche perché ha escluso in radice ogni demansionamento. 9) Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per dichiarare l'obbligo del ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto. P.Q.M. La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite che liquida in C 5.000,00 per compenso ed C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15°/0; - dichiara che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermar
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