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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 02274/2025

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.5522/2023 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate e del Territorio, c.f. 06363391001, in persona del direttore p ro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata, pec [OSCURATO:EMAIL]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente e disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Catania, V.le XX Settembre n. 43;. controricorrente per l’annullamentodella sentenza n. 457/15/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, Sez.

Staccata di tributi r.g. n.5522/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], in data 21/07/2022, depositata il 16/01/2023 e notificata il 17/01/2023.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/1/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] L’Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per una maggiore Irpef per l’anno di imposta 2010, applicando la presunzione di attribuzione pro quotaai soci di società di capitali a ristretta base partecipativa degli utiliextra contabili accertati, sul presupposto che il maggior reddito d’impresa,accertato in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] eTrasporti s.r. l . , potesse qualificarsi quale utile extracontabile sottratto ad imposizione con conseguente sua distribuzione ai soci in proporzione alle quotepossedute.

La parte contribuente aveva impugnato l’atto impositivoinnanzi al giudice tributario, contestandola carenza di sottoscrizione dell’avviso di accertamento, la mancanza di contraddittoriopreventivo, la carenza di motivazione per omessa allegazione della copia integrale dell’accertamento emesso nei confronti della società, nonché la mancanza dei presupposti per procedereall’accertamento induttivo e l’inadempimento dell’onere dellaprova.

L’Agenzia delle Entrate si era costituitaingiudizio contestando tutte le eccezioni sollevate dacontribuente, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso e lapiena conferma dell’atto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] in via preliminare riconosceva al ricorrente il diritto di contestare anche la validità dell’accertamento emesso nei confronti della società e, nel merito, accoglieva il ricorso ritenendolo fondato.

L’Agenzia ha allora proposto impugnazione avverso la sentenza, chiedendo in accoglimento dell’appello, la riforma della sentenza r.g. n.5522/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] impugnata, con la conseguente confermadell’avviso di accertamento e la condannadell’appellato al pagamento delle spese del giudizio.

La p arte appellata si è costituita, articolando proprie controdeduzioni e chiedendo il rigetto dell’appello proposto con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese , i n via preliminare eccependo l’ inammissibilità dell’appello perché notificato oltre il termine perentorio dei seimesi previsto dall’articolo 38, comma 3, d.lgs. n. 546/92.

La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’ u f f icio così testualmente argomentando: in effetti, va rilevato che l’ufficio appellante, in sede di costituzione in giudizio, non ha ottemperato a quanto previsto dall’art.22 del d. lgs. n.546/1992, il quale prevede che “Il ricorrente, entro trentagiorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero copia del ricorso consegnato o speditoper posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione perraccomandata a mezzo del servizio postale” .

I gi udici affermano che l’appellante non avrebbe prodotto in giudizio la fotocopia della ricevuta di deposito della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postaledell’atto di appello, ma solo la fotocopia dell’avviso diricevimento, da cui non era ricavabile la data certa della spedizione.

In aggiunta alla pronuncia di inammissibilità prendonobrevemente posizione nel merito affermando che ….è orientamento ormai pienamente consolidato in giurisprudenza che l’accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base r.g. n.5522/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] partecipativa legittima, anche nell'ipotesi di accertamento con adesione, la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, inquanto la stessa ha origine nella partecipazione e, pertanto, prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti (Corte di Cassazione, Ord. n. 32959 del 20/12/2018).

Così, d'altronde, in punto di fatto, va riconosciuto che il contribuente nel giudizio di primo grado ha fornito ampia e documentata prova della mancata produzione di redditi nell’anno d’imposta oggetto della contestazione .

I giudici di secondo grado concludono, dunque, dichiarando l’appello inammissibile econdannando l’ufficio alle spese.

Avverso la sentenza di appello propone ricorso l’Agenzia delle entrate, cui resiste il contribuente con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 .

A seguito della camera di consiglio veniva disposta l’acquisizione del fascicolo cartaceo dei gradi di merito e veniva richiesto l’accesso al PTT, successivamente autorizzato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. degli artt. 149 e327 cod. proc. civ., nonché degli artt. 16, 20, 49 e 51 d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, in relazione all’articolo 360, primo comma, n n. 3 e 4 , c od. proc. civ.; i n via tuzioristica, violazione e/o falsa applicazione dell’art.53 Cost., degli artt. 44 e 45 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (T.U.I.R.), nonché r.g. n.5522/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] degli articoli 2727 e seguenti cod. civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. 1.2.Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 e seguenti del cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ

2. Preliminarmente deve rilevarsi che, dalla consultazione del fascicolo cartaceo e dall’accesso al portale telematico del giudice di merito, risulta che la sentenza oggetto della presente controversia è stata impugnata per revocazione ed il relativo procedimento si è concluso con sentenza di accoglimento della C.G.T. n.9755/2023, a sua volta oggetto di ricorso in cassazione, attualmente pendente con il n.13581/2024 RG.

Deve, dunque, disporsi il rinvio a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta e l’eventuale riunione del presente ricorso con quello n. 13581/2024RG, avente ad oggetto il giudizio di revocazione avverso la stessa sentenza di appello.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta e l’eventuale riunione del presente ricorso con quello n. 13581/2024 RG, avente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.5522/2023 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate e del Territorio, c.f. 06363391001, in persona del direttore p ro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata, pec [OSCURATO:EMAIL]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente e disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Catania, V.le XX Settembre n. 43;. controricorrente per l’annullamentodella sentenza n. 457/15/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, Sez. Staccata di tributi r.g. n.5522/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], in data 21/07/2022, depositata il 16/01/2023 e notificata il 17/01/2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/1/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] L’Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per una maggiore Irpef per l’anno di imposta 2010, applicando la presunzione di attribuzione pro quotaai soci di società di capitali a ristretta base partecipativa degli utiliextra contabili accertati, sul presupposto che il maggior reddito d’impresa,accertato in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] eTrasporti s.r. l . , potesse qualificarsi quale utile extracontabile sottratto ad imposizione con conseguente sua distribuzione ai soci in proporzione alle quotepossedute. La parte contribuente aveva impugnato l’atto impositivoinnanzi al giudice tributario, contestandola carenza di sottoscrizione dell’avviso di accertamento, la mancanza di contraddittoriopreventivo, la carenza di motivazione per omessa allegazione della copia integrale dell’accertamento emesso nei confronti della società, nonché la mancanza dei presupposti per procedereall’accertamento induttivo e l’inadempimento dell’onere dellaprova. L’Agenzia delle Entrate si era costituitaingiudizio contestando tutte le eccezioni sollevate dacontribuente, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso e lapiena conferma dell’atto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] in via preliminare riconosceva al ricorrente il diritto di contestare anche la validità dell’accertamento emesso nei confronti della società e, nel merito, accoglieva il ricorso ritenendolo fondato. L’Agenzia ha allora proposto impugnazione avverso la sentenza, chiedendo in accoglimento dell’appello, la riforma della sentenza r.g. n.5522/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] impugnata, con la conseguente confermadell’avviso di accertamento e la condannadell’appellato al pagamento delle spese del giudizio. La p arte appellata si è costituita, articolando proprie controdeduzioni e chiedendo il rigetto dell’appello proposto con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese , i n via preliminare eccependo l’ inammissibilità dell’appello perché notificato oltre il termine perentorio dei seimesi previsto dall’articolo 38, comma 3, d.lgs. n. 546/92. La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’ u f f icio così testualmente argomentando: in effetti, va rilevato che l’ufficio appellante, in sede di costituzione in giudizio, non ha ottemperato a quanto previsto dall’art.22 del d. lgs. n.546/1992, il quale prevede che “Il ricorrente, entro trentagiorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero copia del ricorso consegnato o speditoper posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione perraccomandata a mezzo del servizio postale” . I gi udici affermano che l’appellante non avrebbe prodotto in giudizio la fotocopia della ricevuta di deposito della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postaledell’atto di appello, ma solo la fotocopia dell’avviso diricevimento, da cui non era ricavabile la data certa della spedizione. In aggiunta alla pronuncia di inammissibilità prendonobrevemente posizione nel merito affermando che ….è orientamento ormai pienamente consolidato in giurisprudenza che l’accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base r.g. n.5522/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] partecipativa legittima, anche nell'ipotesi di accertamento con adesione, la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, inquanto la stessa ha origine nella partecipazione e, pertanto, prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell'ente sono stati accantonati o reinvestiti (Corte di Cassazione, Ord. n. 32959 del 20/12/2018). Così, d'altronde, in punto di fatto, va riconosciuto che il contribuente nel giudizio di primo grado ha fornito ampia e documentata prova della mancata produzione di redditi nell’anno d’imposta oggetto della contestazione . I giudici di secondo grado concludono, dunque, dichiarando l’appello inammissibile econdannando l’ufficio alle spese. Avverso la sentenza di appello propone ricorso l’Agenzia delle entrate, cui resiste il contribuente con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . A seguito della camera di consiglio veniva disposta l’acquisizione del fascicolo cartaceo dei gradi di merito e veniva richiesto l’accesso al PTT, successivamente autorizzato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. degli artt. 149 e327 cod. proc. civ., nonché degli artt. 16, 20, 49 e 51 d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, in relazione all’articolo 360, primo comma, n n. 3 e 4 , c od. proc. civ.; i n via tuzioristica, violazione e/o falsa applicazione dell’art.53 Cost., degli artt. 44 e 45 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (T.U.I.R.), nonché r.g. n.5522/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] degli articoli 2727 e seguenti cod. civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. 1.2.Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 e seguenti del cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ 2. Preliminarmente deve rilevarsi che, dalla consultazione del fascicolo cartaceo e dall’accesso al portale telematico del giudice di merito, risulta che la sentenza oggetto della presente controversia è stata impugnata per revocazione ed il relativo procedimento si è concluso con sentenza di accoglimento della C.G.T. n.9755/2023, a sua volta oggetto di ricorso in cassazione, attualmente pendente con il n.13581/2024 RG. Deve, dunque, disporsi il rinvio a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta e l’eventuale riunione del presente ricorso con quello n. 13581/2024RG, avente ad oggetto il giudizio di revocazione avverso la stessa sentenza di appello. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta e l’eventuale riunione del presente ricorso con quello n. 13581/2024 RG, avente
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