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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09864/2026

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perato del Foro di Torino (cod. fisc.: [OSCURATO:PERSONA] 66P12L219J – pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO]), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino (cod. fisc.:[OSCURATO:PERSONA] 72R67 E379Z – pec: [OSCURATO:EMAIL],[OSCURATO:TELEFONO]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (cod.fisc.: [OSCURATO:PERSONA] 54S26 H501P – pec:[OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO]) edelettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], inRoma, via Crescenzio n. 91 ([OSCURATO:TELEFONO] – [OSCURATO:TELEFONO])-ricorrente-controAgenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-Numero registro generale 11268/2017Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 9864/2026Data pubblicazione 16/04/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte-Torino n. 1330/2016, depositata il 27/10/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento n.T7E010905661/2012 scaturito da un controllo formale dell’Agenzia delleentrate avente ad oggetto i redditi dichiarati nell'anno 2008 dalcontribuente, titolare di ditta individuale esercente attività diintrattenimento e spettacolo, in considerazione della riscontrata suapresenza in numerosi atti di compravendita registrati.

L’Agenzia, acquisitala documentazione contabile della ditta, procedeva ad indagini bancarie efinanziarie ai sensi dell’art. 32 DPR n. 600 del 1973, nel contraddittorio delcontribuente.

All’esito, l’Agenzia, ritenuta giustificata una minima partedelle movimentazioni, con il suddetto avviso, procedeva ai recuperi diimposte dirette ed indirette, oltre interessi e sanzioni.2.

Il contribuente proponeva impugnazione dinanzi alla CTP di Torino,la quale, con sentenza n. 1192/5/14, depositata il 26 maggio 2014,accoglieva il ricorso.3.

L’Ufficio presentava appello, accolto dalla CTR del Piemonte con lasentenza in epigrafe.3.1.

In motivazione la CTR – indicate le operazioni oggetto dicontestazione e gli atti di compravendita di quote societarie e di unfabbricato in cui figurava il contribuente, così si esprime: “Ritiene questocollegio che sia dirimente stabilire se […] il contribuente fornì (o meno) ladimostrazione dei movimenti bancari”.Seguono ampi richiami giurisprudenziali in ordine alla presunzione exart. 32 DPR n. 600 del 1973.

Indi la motivazione riprende nei seguentiNumero registro generale 11268/2017Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 9864/2026Data pubblicazione 16/04/2026termini: “Il contribuente non forni la dimostrazione che i singoli movimentibancari furono da lui considerati nella determinazione del reddito fiscalmenteimponibile.

Né possono aver rilievo i fatti prospettati da questi, mancando ladimostrazione del nesso tra i movimenti sottesi alle convenzioni ed i movimentidi conto corrente contestati dall'Amministrazione finanziaria.In particolare, per l'anno di imposta accertato ovvero il 2008, rilevano i seguentifatti:a) pagamento canoni annuali dal contribuente alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.".

Ilcontribuente rimarcò di aver pagato un canone annuale di euro 48.000 tramitebonifico mensilmente al locatore sul conto corrente (cfr. punto 3 pag. 7 ricorsointroduttivo);b) pagamento caparra acquisto immobile dalla società "[OSCURATO:PERSONA]".Asseri aver versato la somma di euro 90.000 a titolo di caparra per l'acquisto delsuddetto immobile mediante la consegna di quattro assegni circolari il 24 gennaio2008 (ovvero la data della stipulazione della convenzione preliminare) (cfr. punti10 e 11 pag. 8 ric.).c) cessione contratto a De.ga.

Rimarcò di aver ricevuto la somma di euro100.000 al momento della sottoscrizione ed euro 200.000 a titolo di rimborsodelle somme nel frattempo pagate a "[OSCURATO:PERSONA]";d) acquisto della società "[OSCURATO:PERSONA]".

Asserì di aver stipulato un contratto perl'acquisto della società con un esborso di euro 220.000 (cfr. punto 19 e 20 pag.10 ric.).A fronte di tali allegazioni, tuttavia, il contribuente non fornì la dimostrazione chesiffatti movimenti non furono considerati a suo favore dai verificatori ovvero che imovimenti finanziari appena sopra citati con quelli contestati dall'Ufficio.

Né puòaver pregio la doglianza formulata dal contribuente di non aver potuto fornire idocumenti per causa a lui non imputabile non avendo dimostrato la sussistenzadi tale situazione esimente […].Devono quindi essere vagliati i motivi di doglianza riproposti dal contribuente invia devolutiva […].

Col primo lamentò come l'Ufficio non avesse spiegato leNumero registro generale 11268/2017Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 9864/2026Data pubblicazione 16/04/2026ragioni per le quali non condivise le giustificazioni da lui offerte nel caso dellafase amministrativa.

Ma[,] in questo caso, applicando il principio della ragione piùliquida, […] il ricorrente allegò ma non dimostrò tale fatto e quindi il motivo didoglianza non ·può trovare accoglimento […].Col secondo motivo lamentò come l'Agenzia non avesse tenuto conto dei suddetticontratti pervenendo così a determinare «risultati irragionevoli».

Tale criticaall'azione amministrativa per quanto sopra detto relativamente ai movimentimonetari connessi ai contratti stipulati dal contribuente non può trovarecondivisione […].Col terzo motivo lamentò come l'Agenzia non avesse tenuto conto dei costiconnessi al maggior reddito accertato […].

Orbene in linea teorica tale pretesadovrebbe essere accolta in quanto è indubbio che, per massima di esperienza, afronte di maggiori ricavi accertati vi sono necessariamente maggiori costisostenuti.

Tuttavia ostativ[a] all'accoglimento della domanda è la mancanza, nelnostro ordinamento, di una norma che consenta a questo collegio di applicare ilprincipio della equità sostitutiva.

A ciò si aggiunga che questa commissione nonavrebbe alcun elemento per determinare la misura dei costi in parola essendoprecluso dalla lettera dell'art. 32 cit. considerare i prelevamenti bancari effettuatidall'imprenditore come costi inerenti [al]l'attività di impresa”.4.

Propone ricorso per cassazione il contribuente con quattro motivi.Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio inprossimità della quale il contribuente deposita ampia memoria, anche inchiave di replica al controricorso, insistendo per l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I primi due motivi, per comunanza di censure, possono essereenunciati e trattati congiuntamente.2.

Il primo motivo è così riassunto in frontespizio di ricorso: “Art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.: violazione o falsa applicazione di norme di diritto -Numero registro generale 11268/2017Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 9864/2026Data pubblicazione 16/04/2026violazione o falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2), d.p.r. n. 600del 1973 e 51, comma 2, n. 2), d.p.r. n. 633 del 1972, per avere lasentenza impugnata statuito che […] il contribuente deve fornire la provache le giustificazioni fornite ai verificatori in relazione ai movimenti bancaricontestati non siano state considerate in suo favore”.3.

Il secondo: “Art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.: violazione o falsaapplicazione di norme di diritto - violazione o falsa applicazione degli arti.32, comma 1, n. 2), d.p.r. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2), d.p.r. n.633 del 1972, per avere la sentenza impugnata statuito che […] ilcontribuente deve dimostrare il nesso tra i movimenti sottesi alleoperazioni patrimoniali documentate ed i movimenti di conto correntecontestati dall'Amministrazione finanziaria”.4.

I motivi sono fondati e meritano accoglimento.4.1.

Questa Corte insegna che, “in tema di accertamenti bancari, gliartt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale,non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiestidall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superatadal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazionedella riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che glielementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono adoperazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito diverificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dalcontribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente insentenza delle relative risultanze” (cfr., tra le altre, Cass. n. 13112 del2020).

Ciò equivale a dire che tutti i movimenti sui conti bancari delcontribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensidell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 51,comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, riferiti all'attività economica delNumero registro generale 11268/2017Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 9864/2026Data pubblicazione 16/04/2026medesimo, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati perl'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando poi a luil’onere di fornire la prova contraria che i singoli movimenti non siriferiscono ad operazioni imponibili, onere che, con riguardo in modospecifico ai prelevamenti, può essere assolto indicando il beneficiario,ovvero comunque dimostrando che si tratta di operazioni estranee allaproduzione del reddito di impresa o già considerate nella determinazionedella base imponibile (Cass. nn. 1423 del 2026; 25043 del 2024).Ne consegue che la presunzione “consente all’Amministrazionefinanziaria di riferire ‘de plano’ ad operazioni imponibili i dati raccolti insede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente” (Cass. n. 10249del 2017).Invero, “qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario sifondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatoriodell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti,determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico delcontribuente, il quale deve dimostrare, con una prova, non generica, maanalitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dallamovimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili” (intermini, da ultimo, Cass. n. 15857 del 2016).Tale, e tale soltanto, è l’onere del contribuente,4.2.

Conseguentemente, con più specifico riguardo al primo motivo,del tutto decentrata, oltreché, nella seconda parte, obiettivamenteindecifrabile, è l’affermazione della C.T.R. secondo cui “il contribuente nonfornì la dimostrazione che siffatti movimenti (ossia i movimenti addotti agiustificazione) non furono considerati a suo favore dai verificatori ovveroche (quivi emergendo l’indecifrabilità) gli movimenti finanziari appenasopra citati con quelli contestati dall'Ufficio”.Numero registro generale 11268/2017Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 9864/2026Data pubblicazione 16/04/2026Non spetta al contribuente farsi carico della perimetrazione dellemovimentazioni considerate ingiustificate dall’Amministrazione:movimentazioni che, d’altronde, risultano dall’avviso di accertamentocome residue rispetto a quelle invece dall’Amministrazione ritenutegiustificate in sede di necessario contraddittorio procedimentale, sebbene,alla stregua di quanto recentemente chiarito da questa Corte, l'oneremotivazionale dell'Ufficio che non intenda accogliere le giustificazioniofferte dal contribuente, proprio in ragione della natura legale dellapresunzione, non può essere così stringente come nel casodell'accertamento basato su presunzioni semplici, sufficiente essendo chel'Ufficio affermi di non ritenere raggiunta la prova liberatoria da parte delcontribuente, anche implicitamente, mediante la riduzione del redditoripreso a tassazione disposta in accoglimento solo di alcune dellegiustificazioni fornite in contraddittorio (Cass. n. 34493 del 2025).4.3.

Altro errore compiuto dalla C.T.R. consiste nell’aver addebitato alcontribuente le conseguenze della pretesa mancata “dimostrazione delnesso tra i movimenti sottesi alle convenzioni ed i movimenti di contocorrente contestati”.Come detto, l’onere della prova contraria incombente al contribuente èassolto qualora questi dimostri, “con una prova, non generica, maanalitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dallamovimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili”.Al riguardo, questa Corte ha, da tempo, chiarito che il contribuentepuò fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici,dovendo in questo caso il giudice di merito individuare analiticamente ifatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchégrave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cuisignificato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nelcontesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche,Numero registro generale 11268/2017Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 9864/2026Data pubblicazione 16/04/2026generiche, sommarie o cumulative (Cass. n. 10480 del 2018; Cass. n.11102 del 2017).4.4.

Di conseguenza il giudice – che di per sé, di rimando rispettoall’onere di analitica controprova del contribuente, è tenuto ad effettuareuna verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornitedallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandonecompiutamente conto in motivazione” (Cass. n. 10480 del 2018) – ègravato, nel caso di controprova dal contribuente assolta per presunzioni,di un onere motivazionale particolarmente rigoroso, volto ad esaminareanaliticamente, dapprima i fatti noti, dappoi le correlazioni di questi “aimovimenti bancari contestati”, essendo tenuto a scandagliare laconducenza delle riconciliazioni, senza potersi giovare di valutazionisommarie o generalizzanti.4.5.

La CTR, additando al contribuente di non aver dimostrato il “nessotra i movimenti sottesi alle convenzioni ed i movimenti di conto correntecontestati”, ha, viepiù ingiustificatamente, abdicato ad un suo precisocompito.5.

Anche i restanti due motivi, per comunanza di censure, possonoessere enunciati e trattati congiuntamente.6.

Il terzo motivo è così riassunto in frontespizio di ricorso: “Art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.: violazione o falsa applicazione di norme di diritto -violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere lasentenza impugnata statuito che era ostativo alla domanda dirideterminazione del reddito accertato la mancanza di una norma checonsenta l’applicazione del principio della equità sostitutiva”.7.

Il quarto: “Art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.: violazione o falsaapplicazione di norme di diritto - violazione o falsa applicazione degli artt.32, comma 1, n. 2), d.p.r. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2) d.p.r. n.633 del 1972[, nonché dell’] art. 39 del d.p.r. n. 600 del 1973, per avereNumero registro generale 11268/2017Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 9864/2026Data pubblicazione 16/04/2026la sentenza impugnata statuito che […] fosse precluso il riconoscimento dicosti attestati dai prelievi bancari”.8.

I motivi sono fondati e meritano accoglimento.8.1.

La sentenza impugnata oblitera il principio per cui, “in tema diaccertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito dellasentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operatoun'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindiocculti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuenteimprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria,eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, chevanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti” (Cass.n. 18653 del 2023).8.2.

In sintesi, anche alla stregua dell’interpretazione adeguatricefornita dal giudice delle leggi, si rivela errata la sentenza impugnata nellaparte in cui esclude alcuna incidenza di costi (finanche meramente)presunti.

Al contrario, in osservanza del superiore principio, deveprocedersi ad una deduzione dei costi comunque in misura percentuale eforfettaria (salva dimostrazione di maggiori specifici costi) in relazione airicavi accertati, previa disposizione, se del caso, di consulenza tecnicad’ufficio (in tal senso, Cass. n. 5586 del 2023, con riguardo ad analogafattispecie).9.

In definitiva, in integrale accoglimento del ricorso, la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese,comprese quelle del grado.

P.Q.MIn integrale accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte,Numero registro generale 11268/2017Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 9864/2026Data pubblicazione 16/04/2026in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine allespese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, lì 20 marzo 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
perato del Foro di Torino (cod. fisc.: [OSCURATO:PERSONA] 66P12L219J – pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO]), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino (cod. fisc.:[OSCURATO:PERSONA] 72R67 E379Z – pec: [OSCURATO:EMAIL],[OSCURATO:TELEFONO]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (cod.fisc.: [OSCURATO:PERSONA] 54S26 H501P – pec:[OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO]) edelettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], inRoma, via Crescenzio n. 91 ([OSCURATO:TELEFONO] – [OSCURATO:TELEFONO])-ricorrente-controAgenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-Numero registro generale 11268/2017Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 9864/2026Data pubblicazione 16/04/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte-Torino n. 1330/2016, depositata il 27/10/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento n.T7E010905661/2012 scaturito da un controllo formale dell’Agenzia delleentrate avente ad oggetto i redditi dichiarati nell'anno 2008 dalcontribuente, titolare di ditta individuale esercente attività diintrattenimento e spettacolo, in considerazione della riscontrata suapresenza in numerosi atti di compravendita registrati. L’Agenzia, acquisitala documentazione contabile della ditta, procedeva ad indagini bancarie efinanziarie ai sensi dell’art. 32 DPR n. 600 del 1973, nel contraddittorio delcontribuente. All’esito, l’Agenzia, ritenuta giustificata una minima partedelle movimentazioni, con il suddetto avviso, procedeva ai recuperi diimposte dirette ed indirette, oltre interessi e sanzioni.2. Il contribuente proponeva impugnazione dinanzi alla CTP di Torino,la quale, con sentenza n. 1192/5/14, depositata il 26 maggio 2014,accoglieva il ricorso.3. L’Ufficio presentava appello, accolto dalla CTR del Piemonte con lasentenza in epigrafe.3.1. In motivazione la CTR – indicate le operazioni oggetto dicontestazione e gli atti di compravendita di quote societarie e di unfabbricato in cui figurava il contribuente, così si esprime: “Ritiene questocollegio che sia dirimente stabilire se […] il contribuente fornì (o meno) ladimostrazione dei movimenti bancari”.Seguono ampi richiami giurisprudenziali in ordine alla presunzione exart. 32 DPR n. 600 del 1973. Indi la motivazione riprende nei seguentiNumero registro generale 11268/2017Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 9864/2026Data pubblicazione 16/04/2026termini: “Il contribuente non forni la dimostrazione che i singoli movimentibancari furono da lui considerati nella determinazione del reddito fiscalmenteimponibile. Né possono aver rilievo i fatti prospettati da questi, mancando ladimostrazione del nesso tra i movimenti sottesi alle convenzioni ed i movimentidi conto corrente contestati dall'Amministrazione finanziaria.In particolare, per l'anno di imposta accertato ovvero il 2008, rilevano i seguentifatti:a) pagamento canoni annuali dal contribuente alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Ilcontribuente rimarcò di aver pagato un canone annuale di euro 48.000 tramitebonifico mensilmente al locatore sul conto corrente (cfr. punto 3 pag. 7 ricorsointroduttivo);b) pagamento caparra acquisto immobile dalla società "[OSCURATO:PERSONA]".Asseri aver versato la somma di euro 90.000 a titolo di caparra per l'acquisto delsuddetto immobile mediante la consegna di quattro assegni circolari il 24 gennaio2008 (ovvero la data della stipulazione della convenzione preliminare) (cfr. punti10 e 11 pag. 8 ric.).c) cessione contratto a De.ga. Rimarcò di aver ricevuto la somma di euro100.000 al momento della sottoscrizione ed euro 200.000 a titolo di rimborsodelle somme nel frattempo pagate a "[OSCURATO:PERSONA]";d) acquisto della società "[OSCURATO:PERSONA]". Asserì di aver stipulato un contratto perl'acquisto della società con un esborso di euro 220.000 (cfr. punto 19 e 20 pag.10 ric.).A fronte di tali allegazioni, tuttavia, il contribuente non fornì la dimostrazione chesiffatti movimenti non furono considerati a suo favore dai verificatori ovvero che imovimenti finanziari appena sopra citati con quelli contestati dall'Ufficio. Né puòaver pregio la doglianza formulata dal contribuente di non aver potuto fornire idocumenti per causa a lui non imputabile non avendo dimostrato la sussistenzadi tale situazione esimente […].Devono quindi essere vagliati i motivi di doglianza riproposti dal contribuente invia devolutiva […]. Col primo lamentò come l'Ufficio non avesse spiegato leNumero registro generale 11268/2017Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 9864/2026Data pubblicazione 16/04/2026ragioni per le quali non condivise le giustificazioni da lui offerte nel caso dellafase amministrativa. Ma[,] in questo caso, applicando il principio della ragione piùliquida, […] il ricorrente allegò ma non dimostrò tale fatto e quindi il motivo didoglianza non ·può trovare accoglimento […].Col secondo motivo lamentò come l'Agenzia non avesse tenuto conto dei suddetticontratti pervenendo così a determinare «risultati irragionevoli». Tale criticaall'azione amministrativa per quanto sopra detto relativamente ai movimentimonetari connessi ai contratti stipulati dal contribuente non può trovarecondivisione […].Col terzo motivo lamentò come l'Agenzia non avesse tenuto conto dei costiconnessi al maggior reddito accertato […]. Orbene in linea teorica tale pretesadovrebbe essere accolta in quanto è indubbio che, per massima di esperienza, afronte di maggiori ricavi accertati vi sono necessariamente maggiori costisostenuti. Tuttavia ostativ[a] all'accoglimento della domanda è la mancanza, nelnostro ordinamento, di una norma che consenta a questo collegio di applicare ilprincipio della equità sostitutiva. A ciò si aggiunga che questa commissione nonavrebbe alcun elemento per determinare la misura dei costi in parola essendoprecluso dalla lettera dell'art. 32 cit. considerare i prelevamenti bancari effettuatidall'imprenditore come costi inerenti [al]l'attività di impresa”.4. Propone ricorso per cassazione il contribuente con quattro motivi.Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio inprossimità della quale il contribuente deposita ampia memoria, anche inchiave di replica al controricorso, insistendo per l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I primi due motivi, per comunanza di censure, possono essereenunciati e trattati congiuntamente.2. Il primo motivo è così riassunto in frontespizio di ricorso: “Art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.: violazione o falsa applicazione di norme di diritto -Numero registro generale 11268/2017Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 9864/2026Data pubblicazione 16/04/2026violazione o falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2), d.p.r. n. 600del 1973 e 51, comma 2, n. 2), d.p.r. n. 633 del 1972, per avere lasentenza impugnata statuito che […] il contribuente deve fornire la provache le giustificazioni fornite ai verificatori in relazione ai movimenti bancaricontestati non siano state considerate in suo favore”.3. Il secondo: “Art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.: violazione o falsaapplicazione di norme di diritto - violazione o falsa applicazione degli arti.32, comma 1, n. 2), d.p.r. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2), d.p.r. n.633 del 1972, per avere la sentenza impugnata statuito che […] ilcontribuente deve dimostrare il nesso tra i movimenti sottesi alleoperazioni patrimoniali documentate ed i movimenti di conto correntecontestati dall'Amministrazione finanziaria”.4. I motivi sono fondati e meritano accoglimento.4.1. Questa Corte insegna che, “in tema di accertamenti bancari, gliartt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale,non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiestidall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superatadal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazionedella riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che glielementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono adoperazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito diverificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dalcontribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente insentenza delle relative risultanze” (cfr., tra le altre, Cass. n. 13112 del2020). Ciò equivale a dire che tutti i movimenti sui conti bancari delcontribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensidell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 51,comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, riferiti all'attività economica delNumero registro generale 11268/2017Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 9864/2026Data pubblicazione 16/04/2026medesimo, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati perl'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando poi a luil’onere di fornire la prova contraria che i singoli movimenti non siriferiscono ad operazioni imponibili, onere che, con riguardo in modospecifico ai prelevamenti, può essere assolto indicando il beneficiario,ovvero comunque dimostrando che si tratta di operazioni estranee allaproduzione del reddito di impresa o già considerate nella determinazionedella base imponibile (Cass. nn. 1423 del 2026; 25043 del 2024).Ne consegue che la presunzione “consente all’Amministrazionefinanziaria di riferire ‘de plano’ ad operazioni imponibili i dati raccolti insede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente” (Cass. n. 10249del 2017).Invero, “qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario sifondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatoriodell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti,determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico delcontribuente, il quale deve dimostrare, con una prova, non generica, maanalitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dallamovimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili” (intermini, da ultimo, Cass. n. 15857 del 2016).Tale, e tale soltanto, è l’onere del contribuente,4.2. Conseguentemente, con più specifico riguardo al primo motivo,del tutto decentrata, oltreché, nella seconda parte, obiettivamenteindecifrabile, è l’affermazione della C.T.R. secondo cui “il contribuente nonfornì la dimostrazione che siffatti movimenti (ossia i movimenti addotti agiustificazione) non furono considerati a suo favore dai verificatori ovveroche (quivi emergendo l’indecifrabilità) gli movimenti finanziari appenasopra citati con quelli contestati dall'Ufficio”.Numero registro generale 11268/2017Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 9864/2026Data pubblicazione 16/04/2026Non spetta al contribuente farsi carico della perimetrazione dellemovimentazioni considerate ingiustificate dall’Amministrazione:movimentazioni che, d’altronde, risultano dall’avviso di accertamentocome residue rispetto a quelle invece dall’Amministrazione ritenutegiustificate in sede di necessario contraddittorio procedimentale, sebbene,alla stregua di quanto recentemente chiarito da questa Corte, l'oneremotivazionale dell'Ufficio che non intenda accogliere le giustificazioniofferte dal contribuente, proprio in ragione della natura legale dellapresunzione, non può essere così stringente come nel casodell'accertamento basato su presunzioni semplici, sufficiente essendo chel'Ufficio affermi di non ritenere raggiunta la prova liberatoria da parte delcontribuente, anche implicitamente, mediante la riduzione del redditoripreso a tassazione disposta in accoglimento solo di alcune dellegiustificazioni fornite in contraddittorio (Cass. n. 34493 del 2025).4.3. Altro errore compiuto dalla C.T.R. consiste nell’aver addebitato alcontribuente le conseguenze della pretesa mancata “dimostrazione delnesso tra i movimenti sottesi alle convenzioni ed i movimenti di contocorrente contestati”.Come detto, l’onere della prova contraria incombente al contribuente èassolto qualora questi dimostri, “con una prova, non generica, maanalitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dallamovimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili”.Al riguardo, questa Corte ha, da tempo, chiarito che il contribuentepuò fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici,dovendo in questo caso il giudice di merito individuare analiticamente ifatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchégrave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cuisignificato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nelcontesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche,Numero registro generale 11268/2017Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 9864/2026Data pubblicazione 16/04/2026generiche, sommarie o cumulative (Cass. n. 10480 del 2018; Cass. n.11102 del 2017).4.4. Di conseguenza il giudice – che di per sé, di rimando rispettoall’onere di analitica controprova del contribuente, è tenuto ad effettuareuna verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornitedallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandonecompiutamente conto in motivazione” (Cass. n. 10480 del 2018) – ègravato, nel caso di controprova dal contribuente assolta per presunzioni,di un onere motivazionale particolarmente rigoroso, volto ad esaminareanaliticamente, dapprima i fatti noti, dappoi le correlazioni di questi “aimovimenti bancari contestati”, essendo tenuto a scandagliare laconducenza delle riconciliazioni, senza potersi giovare di valutazionisommarie o generalizzanti.4.5. La CTR, additando al contribuente di non aver dimostrato il “nessotra i movimenti sottesi alle convenzioni ed i movimenti di conto correntecontestati”, ha, viepiù ingiustificatamente, abdicato ad un suo precisocompito.5. Anche i restanti due motivi, per comunanza di censure, possonoessere enunciati e trattati congiuntamente.6. Il terzo motivo è così riassunto in frontespizio di ricorso: “Art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.: violazione o falsa applicazione di norme di diritto -violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere lasentenza impugnata statuito che era ostativo alla domanda dirideterminazione del reddito accertato la mancanza di una norma checonsenta l’applicazione del principio della equità sostitutiva”.7. Il quarto: “Art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.: violazione o falsaapplicazione di norme di diritto - violazione o falsa applicazione degli artt.32, comma 1, n. 2), d.p.r. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2) d.p.r. n.633 del 1972[, nonché dell’] art. 39 del d.p.r. n. 600 del 1973, per avereNumero registro generale 11268/2017Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 9864/2026Data pubblicazione 16/04/2026la sentenza impugnata statuito che […] fosse precluso il riconoscimento dicosti attestati dai prelievi bancari”.8. I motivi sono fondati e meritano accoglimento.8.1. La sentenza impugnata oblitera il principio per cui, “in tema diaccertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito dellasentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operatoun'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindiocculti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuenteimprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria,eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, chevanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti” (Cass.n. 18653 del 2023).8.2. In sintesi, anche alla stregua dell’interpretazione adeguatricefornita dal giudice delle leggi, si rivela errata la sentenza impugnata nellaparte in cui esclude alcuna incidenza di costi (finanche meramente)presunti. Al contrario, in osservanza del superiore principio, deveprocedersi ad una deduzione dei costi comunque in misura percentuale eforfettaria (salva dimostrazione di maggiori specifici costi) in relazione airicavi accertati, previa disposizione, se del caso, di consulenza tecnicad’ufficio (in tal senso, Cass. n. 5586 del 2023, con riguardo ad analogafattispecie).9. In definitiva, in integrale accoglimento del ricorso, la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese,comprese quelle del grado. P.Q.MIn integrale accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte,Numero registro generale 11268/2017Numero sezionale 2620/2026Numero di raccolta generale 9864/2026Data pubblicazione 16/04/2026in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine allespese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, lì 20 marzo 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 09864/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris