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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 21712/2024

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seguente t ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] - con sui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio con riferimento all'art. 133 cod. pen. - non supera il vaglio di a m m issibilità.

La Corte di appello ha posto a fondamento della determinazione della pena per il reato residuo i medesimi criteri utilizzati dal Tribunale, peraltro pervenendo ad una pena ancora più mite.

Il ricorrente oppone censure generiche sollecitando apprezzamenti da sovrapporre a quelli del giudice del merito, trascurando, per di più, che la pena è stata determinata in misura non distante dal minimo edittale anche a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere esten ore I Pr s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente t ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] - con sui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio con riferimento all'art. 133 cod. pen. - non supera il vaglio di a m m issibilità. La Corte di appello ha posto a fondamento della determinazione della pena per il reato residuo i medesimi criteri utilizzati dal Tribunale, peraltro pervenendo ad una pena ancora più mite. Il ricorrente oppone censure generiche sollecitando apprezzamenti da sovrapporre a quelli del giudice del merito, trascurando, per di più, che la pena è stata determinata in misura non distante dal minimo edittale anche a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere esten ore I Pr s
Sentenza Cassazione n. 21712/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris