CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 09789/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/11/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il Magistrato di sorveglianza di Frosinone, con decreto del 23 novembre 2023, ha disposto la revoca degli arresti domiciliari esecutivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulla base della nota inviata dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], nella quale sono state rappresentate, tra l'altro, le ripetute condotte offensive ed ingiuriose poste in essere dal condannato nei confronti dei militari dell'Arma; Ritenuto, al riguardo, che il ricorso è manifestamente infondato poiché in tema di esecuzione di pene detentive, non è autonomamente impugnabile il provvedimento del magistrato di sorveglianza di revoca degli arresti domiciliari, adottato ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. nei confronti del condannato che, sottoposto a tale misura al momento dell'irrevocabilità della sentenza, si renda responsabile di comportamenti incompatibili con la prosecuzione degli arresti domiciliari, trattandosi di provvedimento cautelare ed interinale al quale non è applicabile la disciplina prevista dall'art. 51-ter Ord. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 32728 del 05/11/2020, Rv. 279932 - 01); Considerato inoltre che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, compete al Magistrato di sorveglianza la revoca degli arresti domiciliari esecutivi in caso di comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura anche se non penalmente rilevanti, ad esempio, per difetto di querela (Sez. 1, Sentenza n. 36090 del 17/07/2019, Rv. 277010 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2