Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2020/2023
ECLI:EU:T:2023:303
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0141_INF
Sentenza del Tribunale (1Prima Sezione) del 7 giugno 2023 –
[OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑141/21) (
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)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione»
1.
Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, § 1)
(v. punti 40, 47‑49, 53, 54, 58)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione iniziale che ha inserito il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/2130, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2020/2129]
(v. punti 67, 70, 71)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/353, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2021/339]
(v. punti 74‑79)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Obbligo per il Consiglio di comunicare all’interessato gli elementi nuovi presi in considerazione in occasione del rinnovo periodico delle misure restrittive – Insussistenza – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/353, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2021/339]
(v. punti 81‑83, 88)
5.
Procedimento giurisdizionale – Adattamento delle conclusioni in pendenza di giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Trasposizione dei motivi iniziali – Presupposti
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, §§ 1 e 4)
(v. punti 95‑97, 101, 102)
6.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2020/2130, (PESC) 2021/353 e (PESC) 2022/307, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, art. 2, § 4, 2020/2129, 2021/339 e 2022/300, allegato I]
(v. punti 107‑112, 114, 119, 125, 129, 132, 141, 149, 150, 155, 168, 176, 178, 183‑185, 187, 188, 198, 208, 209)
7.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Nozione – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti
[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2020/2130, (PESC) 2021/353 e (PESC) 2022/307, art. 4, § 1, b), e allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, art. 2, §§ 4 e 5, 2020/2129, 2021/339 e 2022/300, allegato I]
(v. punti 151, 162, 192)
8.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione
[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/2130, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2020/2129]
(v. punto 135)
9.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Ambito di applicazione – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Nozione – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l’assenza di elementi comprovanti l’implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Inclusione – Interpretazione corroborata dalla possibilità di prorogare le misure restrittive – Effetto utile
[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/2130, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2020/2129]
(v. punti 163‑165)
10.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Ricorso di annullamento di una persona alla quale si applica una decisione di congelamento di capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Sindacato giurisdizionale
[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/353, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2021/339]
(v. punto 181)
11.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Obbligo del Consiglio di procedere ad una valutazione aggiornata in sede di riesame delle misure restrittive – Prova contraria – Modifica intervenuta nella particolare situazione della persona soggetta alle misure restrittive – Errore di valutazione
[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/307, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, art. 2, § 4, e 2022/300, allegato I]
(v. punti 201‑205)
12.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Inosservanza dell’obbligo di motivazione – Esame d’ufficio da parte del giudice
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 218)
13.
Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Domanda di adattamento del ricorso – Presupposti
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, §§ 1 e 2)
(v. punto 227)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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GU C 182 del 10.5.2021
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