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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 09690/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 35801-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore e legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 905/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/05/2018 R.G.N. 1207/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.35801/2018 Cron.

Rep.

Ud.07/03/2024 [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza del 30 maggio 2018, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’accertamento della natura subordinata del rapporto instaurato, in continuità con precedenti assunzioni a termine oggetto di separato giudizio, mediante i quattro contratti stipulati il 9.12.2015 per l’insegnamento delle lingua polacca nell’anno accademico 2015/2016 e dell’illegittimità dei termini finali agli stessi apposti, con conseguente conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato e la condanna dell’Università alla reintegrazione dell’istante nel posto di lavoro e al pagamento dell’indennità pari a 15, o in subordine a 12, mensilità retributive; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non aver l’istante assolto all’onere della prova sulla stessa gravante circa la ricorrenza nella specie degli indici sintomatici della subordinazione, non colmabile mediante l’invocato principio di non contestazione, avendo viceversa l’Università provveduto in tal senso e risultando di fatto il rapporto svoltosi in coerenza con la qualificazione formale attribuita in sede contrattuale; - che per la cassazione di tale decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] di Milano; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale il travisamento delle deduzioni dell’Università circa l’identità delle mansioni oggetto dei contratti in questa sede impugnati rispetto a quelle svolte in base ai contratti pregressi, essendosi l’Università limitata ad evidenziare la natura autonoma dell’incarico conferito con i contratti in parola senza contestare che le mansioni svolte fossero le stesse, finendo così per disconoscere la continuità della prestazione resa da ritenersi, viceversa, quale fatto acquisito in giudizio avente carattere decisivo dovendo qualificarsi le prestazioni pregresse di natura subordinata; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’aver questa erroneamente apprezzato la ricorrenza nella specie degli indici della subordinazione non avendo tenuto conto del carattere attenuato della subordinazione che connota le attività intellettuali; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 116 c.p.c., la ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica dell’iter valutativo sotteso alla pronunzia della Corte territoriale non avendo questa dato rilievo alla concorrenza di circostanze fattuali idonee ad attestare l’uso deviato e fraudolento dei successivi contratti a termine, volti ad eludere l’instaurazione, in relazione ad esigenze strutturali e permanenti dell’Ateneo (l’insegnamento della lingua polacca), di un rapporto a tempo indeterminato; - che nel quarto motivo, formulato in via subordinata, in caso di mancato accoglimento dei motivi che precedono, la violazione dell’art. 92 c.p.c. è prospettata in relazione alla ricorrenza nella specie di una delle ragioni giustificatrici della compensazione delle spese di lite data dall’assoluta novità della questione trattata, che si assume diversa da quella riguardante la qualificazione del rapporto dei lettori, lettori di scambio e collaboratori esperti linguistici e comunque a motivo della sproporzionatezza dell’importo liquidato rispetto al reddito della ricorrente; - che, nel procedere all’esame dei motivi di impugnazione, va preliminarmente rilevato come questa nel suo complesso si basi su un presupposto fattuale dato dall’essere i contratti a termine oggetto del presente giudizio differenti da quelli sempre a termine in base ai quali, sin dal 2003, la ricorrente aveva prestato la propria attività presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Milano, trattandosi di contratti, non attinenti alla svolgimento di prestazioni di lettore, lettore di scambio o collaboratore esperto linguistico, ma relativi al conferimento di un incarico di insegnamento universitario, la cui qualificazione, formalizzata tra le parti come di lavoro autonomo, veniva sottoposta al vaglio giudiziale al fine di accertarne, invece, la natura subordinata, presupposto che non sembra essere stato fatto oggetto di contraddittorio tra le parti o quanto meno esplicitato in sede contenziosa, essendosi entrambi i giudici del merito limitati ad esaminare il profilo della riconducibilità del rapporto al tipo del lavoro subordinato e che sembra, invece, essere stato sottaciuto in modo tale da accreditare la prospettata novità del rapporto rispetto ad un impiego che invece si pone in continuità con il precedente proprio sul piano della qualificazione, essendosi definito il giudizio relativo ai contratti pregressi con il rigetto della domanda dell’odierna ricorrente per aver questa prestato servizio come “lettore di scambio” e non come “collaboratore esperto linguistico”, con conseguente qualificazione del rapporto come collaborazione di diritto pubblico e non di lavoro subordinato di diritto privato implicante l’illegittimità dei successivi contratti a termine e la conversione del rapporto; - che da qui discende l’inammissibilità del primo motivo, stante la non decisività della censura circa l’omessa considerazione della continuità delle mansioni svolte nell’esecuzione dei pregressi rapporti, non decisività derivante dalla circostanza, ormai accertata in via definitiva, per cui, rivestendo la ricorrente il ruolo di lettore di scambio, non si trattava di prestazioni di lavoro subordinato di diritto privato(vedi, per tutte: Cass.

SU 21 settembre 2017, n. 21972); - che parimenti inammissibili risultano il secondo ed il terzo motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono esser qui trattati congiuntamente, risolvendosi le censure sollevate nella confutazione della valutazione operata dalla Corte territoriale circa la ricorrenza della subordinazione e l’illegittimità della successione dei contratti a termine, valutazione che, per essere rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risulta insindacabile in questa sede; - che, di contro, il quarto motivo si rivela in parte infondato, non ricorrendo, per quanto detto sopra, la ragione legittimante la compensazione delle spese di lite, data dall’assoluta novità della questione ed in parte inammissibile, atteso che la Corte, nel seguire correttamente il criterio della soccombenza, si è attenuta, nella liquidazione delle spese, al valore indeterminabile della causa, con decisione qui non fatta oggetto di specifica censura; - che il ricorso va, dunque, rigettato, senza attribuzione delle spese, dovendo ritenersi il controricorso inammissibile per difetto di procura, essendo stato il mandato conferito dal Rettore e non come dovuto dal Consiglio di Amministrazione dell’Università(vedi, per tutte: Cass.

SU 20 ottobre 2017, n. 24876); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35801-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore e legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 905/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/05/2018 R.G.N. 1207/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.35801/2018 Cron. Rep. Ud.07/03/2024 [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza del 30 maggio 2018, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’accertamento della natura subordinata del rapporto instaurato, in continuità con precedenti assunzioni a termine oggetto di separato giudizio, mediante i quattro contratti stipulati il 9.12.2015 per l’insegnamento delle lingua polacca nell’anno accademico 2015/2016 e dell’illegittimità dei termini finali agli stessi apposti, con conseguente conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato e la condanna dell’Università alla reintegrazione dell’istante nel posto di lavoro e al pagamento dell’indennità pari a 15, o in subordine a 12, mensilità retributive; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non aver l’istante assolto all’onere della prova sulla stessa gravante circa la ricorrenza nella specie degli indici sintomatici della subordinazione, non colmabile mediante l’invocato principio di non contestazione, avendo viceversa l’Università provveduto in tal senso e risultando di fatto il rapporto svoltosi in coerenza con la qualificazione formale attribuita in sede contrattuale; - che per la cassazione di tale decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] di Milano; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale il travisamento delle deduzioni dell’Università circa l’identità delle mansioni oggetto dei contratti in questa sede impugnati rispetto a quelle svolte in base ai contratti pregressi, essendosi l’Università limitata ad evidenziare la natura autonoma dell’incarico conferito con i contratti in parola senza contestare che le mansioni svolte fossero le stesse, finendo così per disconoscere la continuità della prestazione resa da ritenersi, viceversa, quale fatto acquisito in giudizio avente carattere decisivo dovendo qualificarsi le prestazioni pregresse di natura subordinata; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’aver questa erroneamente apprezzato la ricorrenza nella specie degli indici della subordinazione non avendo tenuto conto del carattere attenuato della subordinazione che connota le attività intellettuali; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 116 c.p.c., la ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica dell’iter valutativo sotteso alla pronunzia della Corte territoriale non avendo questa dato rilievo alla concorrenza di circostanze fattuali idonee ad attestare l’uso deviato e fraudolento dei successivi contratti a termine, volti ad eludere l’instaurazione, in relazione ad esigenze strutturali e permanenti dell’Ateneo (l’insegnamento della lingua polacca), di un rapporto a tempo indeterminato; - che nel quarto motivo, formulato in via subordinata, in caso di mancato accoglimento dei motivi che precedono, la violazione dell’art. 92 c.p.c. è prospettata in relazione alla ricorrenza nella specie di una delle ragioni giustificatrici della compensazione delle spese di lite data dall’assoluta novità della questione trattata, che si assume diversa da quella riguardante la qualificazione del rapporto dei lettori, lettori di scambio e collaboratori esperti linguistici e comunque a motivo della sproporzionatezza dell’importo liquidato rispetto al reddito della ricorrente; - che, nel procedere all’esame dei motivi di impugnazione, va preliminarmente rilevato come questa nel suo complesso si basi su un presupposto fattuale dato dall’essere i contratti a termine oggetto del presente giudizio differenti da quelli sempre a termine in base ai quali, sin dal 2003, la ricorrente aveva prestato la propria attività presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Milano, trattandosi di contratti, non attinenti alla svolgimento di prestazioni di lettore, lettore di scambio o collaboratore esperto linguistico, ma relativi al conferimento di un incarico di insegnamento universitario, la cui qualificazione, formalizzata tra le parti come di lavoro autonomo, veniva sottoposta al vaglio giudiziale al fine di accertarne, invece, la natura subordinata, presupposto che non sembra essere stato fatto oggetto di contraddittorio tra le parti o quanto meno esplicitato in sede contenziosa, essendosi entrambi i giudici del merito limitati ad esaminare il profilo della riconducibilità del rapporto al tipo del lavoro subordinato e che sembra, invece, essere stato sottaciuto in modo tale da accreditare la prospettata novità del rapporto rispetto ad un impiego che invece si pone in continuità con il precedente proprio sul piano della qualificazione, essendosi definito il giudizio relativo ai contratti pregressi con il rigetto della domanda dell’odierna ricorrente per aver questa prestato servizio come “lettore di scambio” e non come “collaboratore esperto linguistico”, con conseguente qualificazione del rapporto come collaborazione di diritto pubblico e non di lavoro subordinato di diritto privato implicante l’illegittimità dei successivi contratti a termine e la conversione del rapporto; - che da qui discende l’inammissibilità del primo motivo, stante la non decisività della censura circa l’omessa considerazione della continuità delle mansioni svolte nell’esecuzione dei pregressi rapporti, non decisività derivante dalla circostanza, ormai accertata in via definitiva, per cui, rivestendo la ricorrente il ruolo di lettore di scambio, non si trattava di prestazioni di lavoro subordinato di diritto privato(vedi, per tutte: Cass. SU 21 settembre 2017, n. 21972); - che parimenti inammissibili risultano il secondo ed il terzo motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono esser qui trattati congiuntamente, risolvendosi le censure sollevate nella confutazione della valutazione operata dalla Corte territoriale circa la ricorrenza della subordinazione e l’illegittimità della successione dei contratti a termine, valutazione che, per essere rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risulta insindacabile in questa sede; - che, di contro, il quarto motivo si rivela in parte infondato, non ricorrendo, per quanto detto sopra, la ragione legittimante la compensazione delle spese di lite, data dall’assoluta novità della questione ed in parte inammissibile, atteso che la Corte, nel seguire correttamente il criterio della soccombenza, si è attenuta, nella liquidazione delle spese, al valore indeterminabile della causa, con decisione qui non fatta oggetto di specifica censura; - che il ricorso va, dunque, rigettato, senza attribuzione delle spese, dovendo ritenersi il controricorso inammissibile per difetto di procura, essendo stato il mandato conferito dal Rettore e non come dovuto dal Consiglio di Amministrazione dell’Università(vedi, per tutte: Cass. SU 20 ottobre 2017, n. 24876); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu
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