Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:T:2023:384
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0666_INF
Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 30 giugno 2023 –
[OSCURATO:PERSONA] e a. / BEI
(causa T‑666/20) (
1
)
«Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Adeguamento annuale degli stipendi – Eccezione di illegittimità – Autorità di cosa giudicata – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Consultazione del personale – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
1.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Adeguamento annuale della tabella degli stipendi base – Rispetto del principio di certezza del diritto – Obbligo di precisare anticipatamente i criteri da applicare – Insussistenza
(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 20, comma 1, e allegato I; regolamento interno della Banca europea per gli investimenti, art. 31)
(v. punti 49‑51, 54)
2.
Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Rassicurazioni precise fornite dall’amministrazione – Nozione – Prassi dell’amministrazione – Esclusione
(v. punto 57)
3.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Adeguamento annuale della tabella degli stipendi base – Potere discrezionale dell’amministrazione – Rispetto dei diritti acquisiti – Modifica, per il futuro, del regime d’attuazione dell’adeguamento annuale delle retribuzioni – Ammissibilità
(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 20)
(v. punto 58)
4.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Adeguamento annuale della tabella degli stipendi base – Obbligo di mantenere un parallelismo con l’evoluzione delle retribuzioni dei funzionari nazionali – Insussistenza – Obbligo di aggiornare la tabella secondo l’evoluzione del tasso di inflazione – Insussistenza
(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 20 e allegato I; Statuto dei funzionari, art. 65)
(v. punti 59, 62, 63, 91, 92)
5.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Presentazione, da parte dell’amministrazione, di proposte al comitato direttivo – Obbligo di consultazione del collegio dei rappresentanti del personale – Portata – Limiti
(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 24, comma 1)
(v. punto 71)
6.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Principi – Divieto di revoca di un vantaggio finanziario senza consultazione del personale – Portata
(v. punti 75, 76)
7.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Adeguamento annuale della tabella degli stipendi base – Obbligo di motivazione – Portata – Presa in considerazione delle informazioni fornite nel corso del processo di adozione
[Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 20]
(v. punti 80‑87)
8.
Ricorsi dei funzionari – Motivi di ricorso – Motivo di ricorso vertente sulla violazione del dovere di diligenza in un processo decisionale – Necessità di precisare la fase del processo interessata dall’asserita violazione e il motivo dell’inadempimento
(v. punto 99)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato si faranno carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).
(
1
)
GU C 28 del 25.1.2021
.