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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 21748/2025

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igliere [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 6554/2024 R.G. , per regolamento di competenza propo- sto da [OSCURATO:PERSONA],s.r.l., in persona del legale rappres. p.t. , e per essa, quale mandataria, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappres entata e difesadall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -resistente- avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lanciano, n. 62/2024, pubblicata in data 08/02/2024 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6.02.2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato in data 31/03/2023 presso il Tribunale di Lan- ciano, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo prov- visoriamente esecutivo, pubblicato in data 26/04/2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eTommaso Tozzi , nella loro qualità di garanti della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), per complessivi Euro 411.000,00 oltre oneri e spese ivi meglio quantificati.

Con atto di citazione notificato a mezzo PEC, in data 05/07/2023, Tom- masoTozzi promuoveva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo ec- cependo anche l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lanciano in favore del Tribunale di Ancona.

Con sentenza pubblicata in data 08/02/2024, il Tribunale di Lanciano ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale, avuto riguardo alla clausola del foro elettivo presente nel contratto di garanzia e, per l'ef- fetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto , con condanna alle spese di lite a carico dell'opposta.

Tanto premesso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e per essa, quale mandataria, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha proposto ricorso per regola- mento di competenza avverso la suddetta sentenza, con unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con memoria difensiva, resistendo al ri- corso.

Il P.M. ha depositato requisitoria, chiedendo che sia dichiarata la com- petenza del Tribunale di Lanciano. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivodel ricorso denunzia errata e falsa app licazione di legge in ordine alla questione dellavalidità ed efficacia della clausola elettiva del foro convenzionale.

Al riguardo, la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia deciso che “… la parte opponente eccepisce, per il DI n. 134/2023 del 26.04.2023, l'incompetenza territoriale del giudice adito,invocando l' operatività del foro convenzionale esclusivo scelto dalle parti all'interno della fidejus- sione e specificamente sottoscritto dal contraente ex art 1341 c.c.

Di tale evidenza non è possibile dubitare per la prova documentale pre- sente in atti, né la parte che eccepisce la incompetenza è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in ma- teria di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori pre- visti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione.” In particolare, la ricorrente assume che era indubbia la nullità della clausola inserita nel contratto di garanzia all'art. 14, c. 2 - secondo il cui disposto “per qualunque controversia è competente il Foro di An- cona” - in quanto da una simile dicitura non sarebbe in alcun modo evincibile la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, e siffatta espres- sione non attribuisce a tale foro carattere di esclusività, difettando di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, secondo l'interpre- tazione del Giudice delle leggi, pur non dovendo rivestire formule sa- cramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equi- voca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad esclu- dere la competenza degli altri fori previsti dalla legge.

Pertanto, la ricorrente lamenta che, ai sensi di legge e in virtù dell'in- terpretazione giurisprudenziale, il foro di Ancona, nel caso di specie, non potevaconsiderarsi esclusivo e, dunque, operante in deroga ai fori stabiliti per legge, con la conseguenza che il foro di Lanciano adito per la proposizione del decreto ingiuntivo opposto eracompetente a cono- scere della causa.

Il ricorso è fondato.

Anzitutto, va osservato che, in tema di opposizione a decreto ingiun- tivo, l'eccezionedi incompetenza per territorio deve essere sollevata, ai sensi dell' art. 38 c.p.c. , nell'atto diopposizione, che deve intendersi come prima difesa utile poiché tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria (Cass., n. 4779/21; n. 27039/23).

Nella specie, l'eccezioneè stata proposta tempestivamente nell'oppo- sizione al decreto ingiuntivo.

Detto ciò, va dichiarata la competenza del Tribunale di Lanciano, in conformità della requisitoria del P.M.

Premesso che l'inidoneità ad attribuire una competenza esclusiva non comporta di per sé la nullità della clausola che prevede il foro conven- zionale, ma solo la facoltatività del foro indicato, consentendo di adire, in alternativa, gli altri fori previsti dalla legge, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - cui il Collegio intende dare continuità - l a designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, de- sumibiledall' utilizzo dell' aggettivo "esclusivo" oppure di altre espres- sioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrino la co- mune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro(Cass., n. 33203/2024; n. 20713/2023).

Nella specie,il carattere esclusivo del foro di Ancona non risulta previ- sto espressamente dalla lettera fideiussoria, mentre è chiaramente in- dicato nel documento di sintesi, anch'esso sottoscritto dal fideiussore: tale documento, tuttavia, così come la lettera fideiussoria, non reca una specifica approvazione della clausola in esame, risultante da una distinta sottoscrizionedel fideiussore, con la conseguenza che la clau- sola non può ritenersi efficace.

Invero, la clausola derogativa della competenza territoriale, che stabilisce un foro esclusivo, non coinci- dente con quelli legislativamente individuati, deve essere approvata per iscritto in forma specifica, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., a pena d'inefficacia( Cass. n. 2724 del 1987; n. 18428 /2023).

In carenza di una pattuizioneavente un contenuto univoco e specifica- mente approvata dal fideiussore, il foro designato vaqualificato come facoltativo, con conseguente necessità, per chi eccepisce l'incompe- tenzaterritoriale, di contestare - a pena d 'in ammissibilità - tutti i fori concorrenti.

Nel caso concreto, non è stato a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 6554/2024 R.G. , per regolamento di competenza propo- sto da [OSCURATO:PERSONA],s.r.l., in persona del legale rappres. p.t. , e per essa, quale mandataria, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappres entata e difesadall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -resistente- avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lanciano, n. 62/2024, pubblicata in data 08/02/2024 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6.02.2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato in data 31/03/2023 presso il Tribunale di Lan- ciano, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo prov- visoriamente esecutivo, pubblicato in data 26/04/2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eTommaso Tozzi , nella loro qualità di garanti della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), per complessivi Euro 411.000,00 oltre oneri e spese ivi meglio quantificati. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC, in data 05/07/2023, Tom- masoTozzi promuoveva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo ec- cependo anche l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lanciano in favore del Tribunale di Ancona. Con sentenza pubblicata in data 08/02/2024, il Tribunale di Lanciano ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale, avuto riguardo alla clausola del foro elettivo presente nel contratto di garanzia e, per l'ef- fetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto , con condanna alle spese di lite a carico dell'opposta. Tanto premesso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e per essa, quale mandataria, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha proposto ricorso per regola- mento di competenza avverso la suddetta sentenza, con unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con memoria difensiva, resistendo al ri- corso. Il P.M. ha depositato requisitoria, chiedendo che sia dichiarata la com- petenza del Tribunale di Lanciano. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivodel ricorso denunzia errata e falsa app licazione di legge in ordine alla questione dellavalidità ed efficacia della clausola elettiva del foro convenzionale. Al riguardo, la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia deciso che “… la parte opponente eccepisce, per il DI n. 134/2023 del 26.04.2023, l'incompetenza territoriale del giudice adito,invocando l' operatività del foro convenzionale esclusivo scelto dalle parti all'interno della fidejus- sione e specificamente sottoscritto dal contraente ex art 1341 c.c. Di tale evidenza non è possibile dubitare per la prova documentale pre- sente in atti, né la parte che eccepisce la incompetenza è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in ma- teria di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori pre- visti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione.” In particolare, la ricorrente assume che era indubbia la nullità della clausola inserita nel contratto di garanzia all'art. 14, c. 2 - secondo il cui disposto “per qualunque controversia è competente il Foro di An- cona” - in quanto da una simile dicitura non sarebbe in alcun modo evincibile la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, e siffatta espres- sione non attribuisce a tale foro carattere di esclusività, difettando di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, secondo l'interpre- tazione del Giudice delle leggi, pur non dovendo rivestire formule sa- cramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equi- voca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad esclu- dere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. Pertanto, la ricorrente lamenta che, ai sensi di legge e in virtù dell'in- terpretazione giurisprudenziale, il foro di Ancona, nel caso di specie, non potevaconsiderarsi esclusivo e, dunque, operante in deroga ai fori stabiliti per legge, con la conseguenza che il foro di Lanciano adito per la proposizione del decreto ingiuntivo opposto eracompetente a cono- scere della causa. Il ricorso è fondato. Anzitutto, va osservato che, in tema di opposizione a decreto ingiun- tivo, l'eccezionedi incompetenza per territorio deve essere sollevata, ai sensi dell' art. 38 c.p.c. , nell'atto diopposizione, che deve intendersi come prima difesa utile poiché tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria (Cass., n. 4779/21; n. 27039/23). Nella specie, l'eccezioneè stata proposta tempestivamente nell'oppo- sizione al decreto ingiuntivo. Detto ciò, va dichiarata la competenza del Tribunale di Lanciano, in conformità della requisitoria del P.M. Premesso che l'inidoneità ad attribuire una competenza esclusiva non comporta di per sé la nullità della clausola che prevede il foro conven- zionale, ma solo la facoltatività del foro indicato, consentendo di adire, in alternativa, gli altri fori previsti dalla legge, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - cui il Collegio intende dare continuità - l a designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, de- sumibiledall' utilizzo dell' aggettivo "esclusivo" oppure di altre espres- sioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrino la co- mune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro(Cass., n. 33203/2024; n. 20713/2023). Nella specie,il carattere esclusivo del foro di Ancona non risulta previ- sto espressamente dalla lettera fideiussoria, mentre è chiaramente in- dicato nel documento di sintesi, anch'esso sottoscritto dal fideiussore: tale documento, tuttavia, così come la lettera fideiussoria, non reca una specifica approvazione della clausola in esame, risultante da una distinta sottoscrizionedel fideiussore, con la conseguenza che la clau- sola non può ritenersi efficace. Invero, la clausola derogativa della competenza territoriale, che stabilisce un foro esclusivo, non coinci- dente con quelli legislativamente individuati, deve essere approvata per iscritto in forma specifica, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., a pena d'inefficacia( Cass. n. 2724 del 1987; n. 18428 /2023). In carenza di una pattuizioneavente un contenuto univoco e specifica- mente approvata dal fideiussore, il foro designato vaqualificato come facoltativo, con conseguente necessità, per chi eccepisce l'incompe- tenzaterritoriale, di contestare - a pena d 'in ammissibilità - tutti i fori concorrenti. Nel caso concreto, non è stato a
Decreto Cassazione n. 21748/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris